Cassazione Penale, Sentenza n. 34669/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari o, in via più ampia, la revoca della misura per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari. Si deduceva vizi di motivazione e di interpretazione in ordine alla presunta devoluzione al giudice che procede anche del tema della carenza di gravità indiziaria e si richiamava una pronuncia della stessa Sezione che, per altro imputato collegato, aveva ritenuto carente la gravità indiziaria su alcuni capi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il petitum rivolto al giudice che procede fosse circoscritto alla sostituzione o alla revoca della misura e che non risultassero elementi nuovi idonei a vincere la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essendo il fatto aggravato da finalità di agevolazione mafiosa. Il Tribunale aveva correttamente valutato la persistenza della gravità indiziaria, la proporzione della misura rispetto ai termini di fase e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche alla luce dei rapporti di contiguità famigliari con la consorteria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; comunicazione della sentenza all'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma sull'appello in materia cautelare
Disciplina l'appello contro le misure cautelari; la Corte rileva che l'appello devolveva al giudice di merito la valutazione sulle esigenze cautelari e che il Tribunale ha correttamente valutato la persistenza della gravità indiziaria
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per fatti commessi con finalità di agevolazione mafiosa
La Corte ha richiamato la "presunzione temperata" che rende più difficoltoso vincere l'adeguatezza della misura carceraria quando il fatto è aggravato da finalità mafiose; spetta al ricorrente fornire elementi concreti e sopravvenuti per superarla
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
criteri per la determinazione della pericolosità sociale
La pericolosità sociale e il rischio di recidiva si valutano congiuntamente sulla base delle modalità del fatto e della personalità dell'agente, elementi usati dal Tribunale per motivare la persistenza della cautela
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto)
Il ricorrente invocava tali profili, ma la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati perché la motivazione del Tribunale risultava logica e congrua
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze della inammissibilità del ricorso
Prevede l'obbligo di condanna alle spese e possibilità di condanna a somme a titolo di sanzione quando l'impugnazione è infondata; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
comunicazione della sentenza al detenuto
La sentenza deve essere comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario
Massime di principio
- Quando il reato è aggravato da finalità di agevolazione mafiosa opera una presunzione (anche se temperata) di adeguatezza della custodia in carcere: per ottenere la sostituzione occorrono elementi concreti e sopravvenuti che incidano sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari
- La richiesta di sostituzione della misura deve essere formulata in modo congruente e circoscritto; il giudice valuta non solo la forma ma anche la sostanza delle domande: un petitum limitato rende più difficile dedurre in appello questioni non previamente e esplicitamente devolute
- Il giudice dell'appello cautelare può comunque esaminare e confermare la persistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; motivazioni basate su fatti storicizzati, personalità dell'imputato e rapporti di contiguità sono rilevanti per la conferma della custodia cautelare
- Per impugnazioni basate su vizi di motivazione è necessario evidenziare specifiche incongruenze logiche o errori di fatto/di diritto: generiche doglianze sulla motivazione sono spesso ritenute manifestamente infondate
- In caso di ricorso infondato si rischiano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); quindi la difesa deve valutare l'adeguatezza e la concretezza dei motivi prima di proporre impugnazioni
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