Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 90 del 26-05-2016

Con la presente circolare si forniscono la regolamentazione operativa e le istruzioni per la fruizione dei benefici introdotti dall’art. 1, comma 284, della legge 208/2015, a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell’orario del rapporto di lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il beneficio del part-time agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2016 per i dipendenti privati a tempo pieno e indeterminato che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Illustra requisiti soggettivi, misura del beneficio, limiti di spesa, procedimento di accesso, cause di cessazione/revoca e istruzioni per la compilazione delle denunce contributive UniEmens e DMAG. Vengono inoltre precisati i criteri di calcolo della contribuzione figurativa e del bonus in busta paga, nonché le regole per i casi di trasferimento del rapporto di lavoro o di svolgimento di altra attività lavorativa.

Part-time agevolato per lavoratori privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Part-time agevolato per lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del beneficio del "part-time agevolato" introdotto dall’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, e attuato dal D.M. 7 aprile 2016. La misura è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche agricolo, che siano prossimi al pensionamento di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che abbiano già maturato il requisito contributivo minimo. La circolare disciplina requisiti, misura del beneficio, limiti finanziari, procedura di accesso, cessazione/revoca e adempimenti contributivi.

Finalità e struttura del beneficio

Il beneficio ha una duplice finalità: attenuare l’impatto dell’innalzamento dell’età pensionabile e favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro. Il lavoratore con contratto a tempo pieno e indeterminato può concordare con il datore di lavoro una riduzione dell’orario compresa tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore a quello intercorrente tra l’accesso alla misura e il raggiungimento dell’età pensionabile.

L’accesso al beneficio comporta:

  • il riconoscimento della contribuzione figurativa, a carico della finanza pubblica, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata;
  • l’erogazione, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale IVS a suo carico riferita alla medesima quota di lavoro non prestata.

Tale somma non concorre al reddito di lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, inclusa quella per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Ambito soggettivo e requisiti di accesso

Possono accedere al part-time agevolato i lavoratori che, al momento della domanda, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, a tempo pieno e indeterminato;
  • iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive/esclusive della medesima;
  • maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, con possesso del requisito contributivo minimo previsto dall’art. 24, comma 7, del D.L. n. 201/2011.

La circolare precisa che per "settore privato" si intendono tutti i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Rientrano quindi nel perimetro anche i dipendenti di enti pubblici economici, in quanto svolgono attività economica in concorrenza con gli imprenditori privati. Restano esclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e delle Autorità amministrative indipendenti.

Quanto alla tipologia contrattuale, devono trattarsi di rapporti compatibili con la trasformazione a tempo parziale. Sono quindi esclusi, a titolo esemplificativo, collaborazione a progetto, lavoro domestico, intermittente e lavoro a domicilio; sono invece ammessi il contratto di somministrazione e i rapporti di lavoro agricoli.

Requisiti pensionistici e regole particolari

Per accedere alla misura il lavoratore deve:

  • essere già in possesso, alla data della domanda, del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia;
  • perfezionare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, adeguato alla speranza di vita;
  • se privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, avere una pensione calcolata con il coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale.

La titolarità di una pensione o il possesso dei requisiti per la pensione anticipata non escludono di per sé l’accesso al beneficio. Tuttavia, il conseguimento della pensione anticipata dopo il riconoscimento del part-time agevolato comporta la decadenza dalla misura. Inoltre, il beneficio presuppone l’assenza di altra contribuzione obbligatoria, derivante da attività lavorativa diversa dal part-time agevolato e soggetta ad AGO, forme sostitutive/esclusive, gestioni speciali autonome o gestione separata.

Misura economica e criteri di calcolo

La contribuzione figurativa è calcolata assumendo, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile corrispondente alla quota di lavoro non effettuata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, ove spettanti. Su tale base si applica l’aliquota contributiva ordinaria, pari in via generale al 33%, salvo aliquote diverse previste per specifiche gestioni. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, il Fondo speciale Istituto Postelegrafonici e il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Se il datore di lavoro beneficia di sgravi o esoneri contributivi, la contribuzione figurativa va comunque calcolata applicando l’aliquota ordinaria e non quella ridotta. Lo stesso principio vale in presenza di regimi contributivi differenziati fissati in misura speciale dalla legge, come l’apprendistato.

Per il bonus da corrispondere in busta paga al lavoratore, il datore deve considerare l’onere contributivo che sosterrebbe in regime full-time ordinario; eventuali variazioni dell’assetto contributivo nel corso del rapporto part-time agevolato, ad esempio per progressioni di carriera, comportano l’adeguamento del bonus.

Durata del beneficio e limiti finanziari

La durata del beneficio coincide con il periodo compreso tra la data di accesso e la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Il beneficio cessa comunque:

  • al raggiungimento dell’età pensionabile;
  • in caso di modifica dei termini dell’accordo;
  • nei casi di revoca conseguenti a perdita dei requisiti.

Il beneficio è riconosciuto nei limiti di spesa stabiliti dalla legge: 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di euro per il 2017 e 60 milioni di euro per il 2018. L’INPS respinge le domande se, dal monitoraggio delle istanze e degli oneri, risulta il superamento del tetto anche per una sola annualità. In via prudenziale, l’Istituto impegna le risorse entro il 95% dello stanziamento annuo, con possibilità di aggiornamento in base all’andamento effettivo dell’onere.

Effetti di trasferimenti e vicende soggettive del rapporto

La fruizione del beneficio prosegue senza soluzione di continuità nei casi di:

  • cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c.;
  • trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.

In tali ipotesi il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva il beneficio per il periodo residuo.

Diversamente, in caso di cessazione dell’appalto di servizi, anche se la contrattazione collettiva prevede procedure di assunzione presso l’impresa subentrante, la misura cessa perché si instaura un nuovo rapporto di lavoro con soggetto diverso.

Procedimento di ammissione

L’accesso al beneficio si articola in due fasi:

  1. il lavoratore richiede all’INPS la certificazione del possesso del requisito contributivo e del perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico;
  2. acquisita la certificazione, lavoratore e datore di lavoro stipulano il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

La domanda di certificazione si presenta esclusivamente per via telematica sul sito INPS, con PIN dispositivo o tramite patronato, seguendo il percorso indicato nella circolare. La procedura è operativa e la domanda deve essere inoltrata utilizzando la specifica funzione per il "part-time agevolato legge 208/2015".

Il contratto di part-time agevolato produce effetti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo all’accoglimento della domanda. Il contratto va poi trasmesso alla competente Direzione territoriale del lavoro, che rilascia l’autorizzazione entro cinque giorni lavorativi; decorso tale termine senza espressione, l’autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso.

Solo dopo l’autorizzazione della DTL, o dopo il decorso del termine di cinque giorni, il datore di lavoro presenta l’istanza di ammissione all’INPS tramite il modulo online "PT-284" nella piattaforma DiResCo. L’INPS controlla automaticamente i requisiti e la disponibilità delle risorse e comunica l’esito nell’applicativo. Se i requisiti si perfezionano nei due periodi di paga precedenti l’invio, l’Istituto effettua inizialmente solo il controllo finanziario e successivamente verifica i requisiti di rapporto di lavoro tramite le strutture territoriali.

Cessazione, revoca e altra attività lavorativa

Il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, tramite DiResCo, la revoca del beneficio quando cessano i presupposti, con efficacia dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell’istanza di revoca. Se la cessazione avviene per modifica dell’accordo, occorre comunicare la fine del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato anche alla DTL.

Se il lavoratore intraprende un’altra attività che comporta iscrizione all’AGO o a una gestione sostitutiva, esclusiva, esonerativa, autonoma o alla gestione separata, deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che deve revocare il beneficio prima dell’inizio della nuova attività. In tale caso cessano anche gli accrediti figurativi e il datore deve rettificare le denunce già inviate.

La circolare ribadisce che la contribuzione figurativa non può essere riconosciuta per periodi già coperti da contribuzione obbligatoria per altra attività lavorativa, anche se la copertura è parziale.

Compilazione delle denunce UniEmens per i datori non agricoli

Per i periodi di competenza da giugno 2016 i datori di lavoro devono trasmettere le denunce UniEmens secondo regole specifiche. Il part-time agevolato va gestito come un evento ai soli fini procedurali e di monitoraggio, con indicazione della tipologia di part-time, della percentuale di riduzione, della retribuzione persa e del codice "PTA".

Nei flussi devono essere indicati:

  • la tipologia di part-time: orizzontale, verticale o misto;
  • la percentuale di part-time prevista dal contratto e quella del mese;
  • la retribuzione teorica mensile full-time senza ratei di 13ª e 14ª;
  • il numero delle mensilità previste dal contratto full-time, comprensivo delle mensilità aggiuntive;
  • l’importo stimato del contributo IVS riferito alla quota di prestazione non effettuata;
  • l’identificativo della certificazione pensionistica;
  • la data di maturazione del requisito anagrafico, non successiva al 31 dicembre 2018.

La circolare chiarisce che nella stima devono essere inclusi i ratei di gratificazioni annuali e periodiche e che, in presenza di part-time orizzontale, la retribuzione persa corrisponde alla quota non lavorata dell’intero arco temporale di riferimento. In caso di part-time verticale va invece considerato solo il tempo effettivamente non lavorato nei diversi anni. Sono forniti esempi numerici di calcolo per part-time orizzontale e verticale.

Compilazione UniEmens per le gestioni ex Inpdap

Per i lavoratori iscritti a gestioni ex Inpdap, a partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2016, il flusso UniEmens deve riportare il codice di trasformazione in part-time agevolato nel mese precedente e il tipo impiego 43 nel periodo di fruizione.

Devono essere valorizzati gli elementi relativi a:

  • percentuale di part-time, compresa tra il 40% e il 60%;
  • tipologia di part-time;
  • importo della retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata, comprensivo di 13ª e 14ª.

Per il part-time verticale con mesi interi non lavorati, nei mesi lavorati la percentuale deve essere pari a 100, mentre nei mesi senza prestazione il quadro deve essere comunque denunciato con percentuale pari a zero. Eventuali arretrati riferiti a periodi precedenti la trasformazione devono essere dichiarati nel quadro V1 Causale 1 dell’ultimo periodo a tempo pieno. La contribuzione per le gestioni unitarie creditizie e sociali e per ENPDEP resta dovuta anche sulla quota di retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata.

Compilazione DMAG per i datori di lavoro agricoli

Per i datori agricoli, a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza del III trimestre 2016, devono essere utilizzati codici specifici nel campo PT/GOR per distinguere il part-time agevolato verticale o orizzontale. Deve inoltre essere indicata la percentuale di part-time, compresa tra il 40% e il 60%.

Sono previsti nuovi campi obbligatori:

  • retribuzione teorica giornaliera full-time, al netto di 13ª e 14ª;
  • retribuzione persa giornaliera, comprensiva di gratificazioni annuali e periodiche;
  • periodo dal/al di ciascun mese;
  • numero di giornate perse.

La denuncia DMAG deve essere presentata sempre con tutti i mesi valorizzati, anche se in un mese non vi è prestazione lavorativa. All’accoglimento dell’istanza viene attribuito automaticamente il codice di autorizzazione PA, visibile nel Cassetto previdenziale aziende agricole ma non da usare nel flusso DMAG. La denuncia è soggetta a un controllo di coerenza con i dati della domanda di ammissione e, in caso di incongruenze, può essere scartata con apposito messaggio di errore.

Istruzioni contabili

Le istruzioni contabili per la rilevazione dell’onere relativo all’accredito della contribuzione figurativa sono demandate alle procedure informatiche, che determinano l’importo effettivo da accreditare e ne curano la contabilizzazione.

Allegati richiamati

La circolare richiama tre allegati:

  • il D.M. 7 aprile 2016;
  • il fac-simile della domanda di ammissione al beneficio;
  • il fac-simile dell’istanza di revoca dal beneficio.

Punti principali

Ambito e finalità del beneficio

Il beneficio è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive, prossimi alla pensione di vecchiaia. Consente la riduzione dell’orario tra il 40% e il 60% fino alla maturazione del requisito anagrafico, con contribuzione figurativa a carico della finanza pubblica e un importo aggiuntivo in busta paga pari alla contribuzione IVS datoriale sulla prestazione non effettuata.

Requisiti soggettivi e condizioni di accesso

Sono richiesti: rapporto di lavoro subordinato privato, anche agricolo, a tempo pieno e indeterminato; iscrizione all’AGO o a forme sostitutive/esclusive; maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, con già possesso del requisito contributivo. Sono esclusi i rapporti non compatibili con la trasformazione in part-time (ad esempio collaborazione a progetto, lavoro domestico, intermittente, a domicilio), mentre sono ammessi il somministrato e i rapporti agricoli.

Entità del beneficio e limiti di spesa

La contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione relativa alla prestazione non resa e, in generale, si applica l’aliquota ordinaria (33%), salvo aliquote diverse previste dalla legge per specifiche gestioni. Il datore di lavoro corrisponde anche una somma pari alla contribuzione IVS a suo carico sulla quota non lavorata, somma esente da IRPEF e da contribuzione. Il beneficio è finanziato nei limiti di 60 milioni per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, con possibile rigetto delle domande per esaurimento delle risorse.

Procedura di accesso e adempimenti

La procedura si articola in due fasi: il lavoratore richiede all’INPS la certificazione del diritto, poi le parti stipulano il contratto di part-time agevolato; il datore trasmette il contratto alla Direzione territoriale del lavoro, che rilascia autorizzazione entro cinque giorni lavorativi, anche per silenzio-assenso. Solo dopo tale passaggio il datore presenta l’istanza telematica "PT-284" su DiResCo. L’INPS verifica requisiti e disponibilità di risorse e comunica l’esito nell’applicativo.

Cessazione, revoca e gestione di vicende soggettive

Il beneficio cessa alla maturazione dell’età pensionabile o se vengono modificati i termini dell’accordo. È mantenuto nei casi di cessione del contratto o trasferimento d’azienda senza interruzione, ma non in caso di cessazione di appalto con nuovo rapporto di lavoro. Se il lavoratore svolge un’altra attività con obbligo contributivo, il datore deve comunicarne la revoca e interrompere il bonus; i periodi coperti da altra contribuzione obbligatoria non danno luogo ad accredito figurativo.

Istruzioni contributive e contabili

Per i flussi UniEmens e DMAG vengono istituiti codici ed elementi specifici per segnalare il part-time agevolato, l’evento PTA, le percentuali di part-time, la retribuzione persa e i dati della certificazione pensionistica. Le istruzioni variano per datori di lavoro ordinari, pubblici economici assimilati, datori ex Inpdap e datori agricoli. Le istruzioni contabili sono demandate ai sistemi informatici che determinano e contabilizzano la contribuzione figurativa effettiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.