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Circolare

Circolare numero 85 del 24-05-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Fai – Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ASSO.LA.P.A. il 21 aprile 2016 per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Sono definite le modalità operative di acquisizione e validazione delle deleghe, le regole per la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché la durata della convenzione, le modalità di rinnovo e recesso e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-ASSO.LA.P.A. per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

Convenzione INPS-ASSO.LA.P.A. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 21 aprile 2016 tra INPS e l’Associazione Fai – Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti e ne disciplina in dettaglio modalità operative, costi, responsabilità, durata e riflessi contabili.

Ambito e natura della riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e segue le medesime modalità operative previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, INPS deve indicare sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria della stessa.

La circolare sottolinea espressamente che il fatto che l’esazione avvenga insieme ai contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che per INPS resta escluso qualsiasi obbligo di riscossione coattiva della quota associativa.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, via Internet e tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota.

Contestualmente all’inserimento dei dati nel portale, l’Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, con allegata copia del documento di identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture INPS territoriali provvedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale, confrontandole con le deleghe cartacee ricevute.

Casi di deleghe multiple e revoca

Qualora pervengano all’INPS due o più deleghe rilasciate dallo stesso soggetto in favore di Associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

Il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; per tale ragione ogni comunicazione relativa al rapporto associativo deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi per imprenditori agricoli e coltivatori diretti sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:

  • € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale;
  • € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali;
  • € 0,17 per gestione singolo modello F24.

Le variazioni annuali dei costi saranno oggetto di apposita comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una clausola di salvaguardia molto ampia: INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, previa presentazione di nota specifica.

INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o in caso di perdita dei requisiti di legge necessari per la stipula. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve inoltrare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R oppure PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto richiesta. La sede dell’Associazione è indicata in via Tevere n. 20, Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di ASSO.LA.P.A. viene istituito il conto GPN25157, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto del sindacato Associazione Fai – Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.)".

Sono inoltre istituiti i conti:

  • GPN35157, per l’accreditamento dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto del sindacato;
  • GPN11157, quale debito verso ASSO.LA.P.A. per i contributi associativi riscossi per suo conto.

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono attribuite direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

In data 21 aprile 2016 INPS e ASSO.LA.P.A. hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene in collegamento con quella dei contributi obbligatori, ma resta ferma la natura volontaria del contributo associativo.

Modalità di riscossione

Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori secondo le modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La circolare precisa che tale modalità non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione trasmette via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. Contestualmente, deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato con INPS. Le strutture territoriali validano le deleghe acquisite tramite il portale confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta.

Regole in caso di deleghe concorrenti

Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; quindi ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio e possibilità di recesso

I costi del servizio sono quelli attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti: € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali; € 0,17 per gestione singolo modello F24. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, dopo la comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o delle strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve inviare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta da inviare all’altra tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, le variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto. La sede del sindacato è indicata in via Tevere n. 20, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di ASSO.LA.P.A. è istituito il conto GPN25157. Sono inoltre istituiti i conti GPN35157 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11157 per il debito verso l’Associazione per i contributi riscossi per suo conto. La gestione dei rapporti finanziari con il sindacato è affidata direttamente alla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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