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Circolare

Circolare numero 86 del 24-05-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Fai – Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 21 aprile 2016 tra INPS e ASSO.LA.P.A. per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Descrive le modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, la gestione delle deleghe tramite portale e documentazione cartacea, le regole sulla revoca e sulla priorità delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e tutela dati, la durata e il recesso, oltre alle istruzioni contabili e ai conti istituiti.

Convenzione INPS-ASSO.LA.P.A. per la riscossione dei contributi associativi in agricoltura

Convenzione INPS-ASSO.LA.P.A. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 21 aprile 2016 tra INPS e Associazione Fai – Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e della determinazione presidenziale n. 182/2015. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).

Ambito e modalità di riscossione

La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. L’INPS indica nell’avviso di pagamento sia l’importo della quota associativa sia l’associazione destinataria. La circolare precisa tuttavia che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più versare la quota. Contestualmente all’inserimento telematico, deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con allegata copia del documento di identità e secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture territoriali INPS procedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale mediante confronto con la documentazione cartacea ricevuta.

Pluralità di deleghe e revoca

Se lo stesso soggetto rilascia più deleghe a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga una revoca espressa di quella già acquisita. La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, provvede a prenderla in carico.

Costi del servizio e aggiornamento annuale

I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati come segue:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20, una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17. Le variazioni annuali dei costi sono oggetto di comunicazione scritta; dalla ricezione di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e controversie

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione o di strutture ad essa collegate, anche per pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. Inoltre, l’Associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, previa presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o a seguito della perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si obbligano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti nei confronti degli interessati e alle responsabilità verso terzi e verso il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione resta valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve inviare apposita richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, allegando l’eventuale documentazione di supporto.

Sede dell’Associazione e istruzioni contabili

La circolare indica che la sede di ASSO.LA.P.A. è in via Tevere n. 20, Roma (RM).

Sul piano contabile, per la rilevazione delle trattenute dei contributi associativi è istituito il conto GPN25154, relativo ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per conto dell’Associazione. Sono inoltre istituiti i conti GPN35154, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi, e GPN11154, per il debito verso ASSO.LA.P.A. per i medesimi contributi. La gestione e definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 contiene la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

Il 21 aprile 2016 INPS e Associazione Fai – Lavoratori Produttori Agroalimentari (ASSO.LA.P.A.) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e della determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).

Modalità di riscossione

La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe

L’Associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati degli associati per i quali chiede la riscossione, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali". Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite sul portale tramite riscontro con la documentazione cartacea.

Pluralità di deleghe e priorità

Se pervengono due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, è efficace la prima delega arrivata all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione, per cui ogni comunicazione inerente deve essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio

I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo, logo, sui poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, mediante le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

Indicazione della sede dell’Associazione

Viene comunicato che la sede di ASSO.LA.P.A. è in via Tevere n. 20, Roma (RM).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute è istituito il conto GPN25154. Sono inoltre istituiti i conti GPN35154, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi, e GPN11154, per il debito verso l’Associazione. La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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