Circolare numero 92 del 27-05-2016
decorrenza dal 1° luglio 2016 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto della variazione ISTAT negativa tra il 2014 e il 2015 e della regola introdotta dalla legge di stabilità 2016, i livelli reddituali per l'assegno per il nucleo familiare restano invariati rispetto al 2015. Di conseguenza, per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 continuano ad applicarsi le tabelle e i relativi importi mensili già vigenti, con estensione anche ai valori giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. Le sedi INPS sono invitate a diffondere tempestivamente il contenuto a datori di lavoro, associazioni di categoria, consulenti del lavoro ed enti di patronato.
Rivalutazione 2016 dei livelli di reddito familiare per l'assegno per il nucleo familiare
Rivalutazione dei livelli di reddito familiare per l'assegno per il nucleo familiare
La circolare riguarda la determinazione dei livelli di reddito familiare da considerare per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nell'anno di riferimento 2016. Alla luce della variazione ISTAT negativa registrata tra il 2014 e il 2015 e della regola di salvaguardia introdotta dalla legge n. 208/2015, viene confermato che non opera alcuna riduzione dei parametri rispetto all'anno precedente.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la disciplina generale della legge n. 153/1988, secondo cui i livelli di reddito familiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente.
Viene inoltre richiamato il comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2016, che ha reso noto che la variazione percentuale dell'indice ISTAT tra il 2014 e il 2015 è risultata pari a -0,1 per cento.
Effetti dell'articolo 1, comma 287, della legge n. 208/2015
La circolare evidenzia che l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito, per le prestazioni previdenziali e assistenziali e per i parametri ad esse connessi, che la percentuale di adeguamento determinata dal confronto tra i valori medi ISTAT non può essere inferiore a zero.
In applicazione di tale disposizione, la variazione negativa rilevata dall'ISTAT non produce effetti riduttivi sui parametri dell'assegno per il nucleo familiare.
Livelli reddituali e importi applicabili dal 1° luglio 2016
Per l'anno 2016 restano quindi fermi i livelli reddituali già contenuti nelle tabelle relative all'anno 2015, richiamate dalla circolare INPS n. 109/2015. Restano altresì invariati i corrispondenti importi mensili della prestazione.
Tali valori si applicano dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Estensione ai diversi importi della prestazione
La circolare precisa che gli stessi livelli di reddito sono utilizzabili anche ai fini della determinazione degli importi:
- giornalieri;
- settimanali;
- quattordicinali;
- quindicinali.
Diffusione operativa
Le sedi INPS sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli enti di patronato il contenuto della circolare con ogni possibile sollecitudine.
Punti principali
Rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare
La legge n. 153/1988 prevede che i livelli di reddito familiare rilevanti ai fini dell'assegno per il nucleo familiare siano rivalutati ogni anno dal 1° luglio in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente.
Variazione ISTAT 2014-2015 e limite di non negatività
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione percentuale dell'indice ISTAT tra 2014 e 2015 è stata pari a -0,1%. Tuttavia, l'articolo 1, comma 287, della legge n. 208/2015 stabilisce che la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a zero.
Conferma dei livelli reddituali e degli importi per il 2016
Per effetto della disciplina richiamata, per l'anno 2016 restano fermi i livelli reddituali contenuti nelle tabelle dell'anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare.
Periodo di applicazione e validità degli importi
I livelli di reddito e gli importi confermati si applicano dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, per le diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi valori valgono anche per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Diffusione del contenuto della circolare
Le sedi INPS sono invitate a comunicare con la massima sollecitudine il contenuto della circolare ai datori di lavoro, alle loro associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato.
Testo integrale
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