Circolare numero 87 del 24-05-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confartigianato Imprese di Napoli (CONFARTIGIANATO NAPOLI) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 marzo 2016 tra INPS e Confartigianato Imprese di Napoli per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate le modalità di delega, i tempi di efficacia, i versamenti periodici all’Organizzazione, il costo del servizio a carico dell’Organizzazione, le tutele per l’INPS e le ipotesi di revoca, controversia, sospensione e recesso. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute, del debito verso l’Organizzazione e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-Confartigianato Napoli per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS - Confartigianato Imprese di Napoli per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra i contenuti operativi e contabili della convenzione sottoscritta il 18 marzo 2016 tra INPS e Confartigianato Imprese di Napoli (CONFARTIGIANATO NAPOLI), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo consente ai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’Istituto.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli titolari di:
- indennità ordinaria di disoccupazione agricola;
- trattamento speciale di disoccupazione.
Tali soggetti possono autorizzare il versamento del contributo associativo a favore dell’Organizzazione sindacale mediante trattenuta sull’importo della prestazione percepita.
Delega telematica e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal delegante;
- essere accompagnata da copia del documento di identità.
La delega vale per l’anno a cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non tiene conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione.
Importo del contributo e gestione delle trattenute
La misura del contributo dovuto all’Organizzazione è indicata espressamente nell’atto di delega. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute effettivamente operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’art. 8;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il pagamento avviene mediante quattro mandati annui, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi on line, rendicontazione e fatturazione
L’INPS rende disponibile all’Organizzazione, tramite il servizio on line "Deleghe su disoccupazione e cig", la reportistica relativa alle trattenute operate, comprensiva:
- dell’elenco dei nominativi interessati;
- dei dati anagrafici;
- degli importi trattenuti.
La medesima applicazione consente anche la consultazione dell’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali, nonché l’invio delle fatture relative al costo del servizio e delle eventuali comunicazioni connesse alla convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,80 euro per ciascuna delega. L’eventuale variazione annuale del costo sarà comunicata dall’Istituto; da tale comunicazione decorre la facoltà dell’Organizzazione di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e disciplina delle controversie
La convenzione è strutturata in modo da non determinare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’Organizzazione. L’Istituto è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se già in corso o eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in eventuali controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso dell’accordo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula;
- per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può anche recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti alla Confartigianato Imprese di Napoli, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25539: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di CONFARTIGIANATO NAPOLI;
- GPA11539: rilevazione del debito verso CONFARTIGIANATO NAPOLI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11539, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione secondo la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati identificativi dell’Organizzazione
La circolare indica infine che la sede legale di Confartigianato Imprese di Napoli è in via Medina n. 63, Napoli (NA), e che nelle deleghe l’Organizzazione deve essere identificata con la sigla CONFARTIGIANATO NAPOLI.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti a Confartigianato Imprese di Napoli sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli che percepiscono indennità ordinaria di disoccupazione o trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo sulla prestazione spettante.
Delega, autorizzazione alla trattenuta e durata dell’efficacia
L’autorizzazione avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere firmata dal delegante e corredata da copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta; le deleghe inviate dopo la domanda non sono considerate. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione.
Importo del contributo e gestione delle somme
La misura del contributo associativo è indicata espressamente nell’atto di delega. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale. L’INPS versa all’Organizzazione le trattenute operate, dedotte le spese di cui all’articolo 8 e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi informatici, rendicontazione e fatturazione
L’INPS rende disponibili nell’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig" gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo del servizio e le comunicazioni relative alla convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Organizzazione deve rimborsare all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo sarà comunicata dall’INPS; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e tutele dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive dell’Organizzazione o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di Confartigianato Imprese di Napoli sono istituiti i conti GPA25539, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni agricole, e GPA11539, per il debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’articolo 6 della convenzione.
Dati identificativi dell’Organizzazione
La sede legale di Confartigianato Imprese di Napoli è indicata in via Medina n. 63, Napoli (NA). Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONFARTIGIANATO NAPOLI.
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