Circolare numero 91 del 27-05-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE EUROPEA DI UNITA' DEI QUADRI-DIRIGENTI-LIBERI PROFESSIONISTI E IMPIEGATI AMMINISTRATIVI (CEUQ), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con la CEUQ per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti, con validità fino al 31 dicembre 2017 e possibilità di rinnovo previa richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono definiti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la decorrenza della delega e della revoca, la misura del contributo sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio, nonché le clausole di esonero da responsabilità dell’INPS. La parte finale contiene le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle trattenute e dei pagamenti.
Convenzione INPS-CEUQ per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni e relative istruzioni operative e contabili
Convenzione INPS-CEUQ per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione stipulata con la Confederazione Europea di Unità dei Quadri-Dirigenti-Liberi Professionisti e Impiegati Amministrativi (CEUQ) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Il testo illustra i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e trasmissione della delega, la decorrenza e la revoca, la misura del contributo, i profili finanziari e contabili e le clausole di tutela dell’INPS.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione risulta sottoscritta il 21 aprile 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- delle pensioni amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio previsto dall’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 fa riferimento esclusivamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, che indica la misura del contributo e contiene le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della pensione;
- accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare il documento in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
L’art. 4 della convenzione distingue due ipotesi:
- se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa;
- se è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega alla riscossione della quota associativa. In caso di nuova delega riferita a una prestazione sulla quale sia già attiva un’altra delega, la nuova opera solo se preceduta dalla revoca della precedente, che deve contenere:
- l’indicazione dell’Organizzazione revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% per gli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% per la parte eccedente il trattamento minimo e non oltre il doppio dello stesso;
- 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, costi e responsabilità
Gli adempimenti finanziari sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e vengono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
La convenzione precisa che dall’applicazione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS e che l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale.
Esonero da responsabilità, sospensione e recesso
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula;
- in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
Resta altresì ferma la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Organizzazione è attribuito il codice INPS AR. Ai fini contabili sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25545, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27545, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11545, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento;
- GPA35041, già in uso, per gli accreditamenti a favore del sindacato.
I conti sono movimentabili tramite la procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e la procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con la CEUQ sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con la CEUQ è stata sottoscritta il 21 aprile 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e conservare l’originale firmato, trasmettendo anche la delega in formato digitale.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se viene presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova opera solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di identità valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, costi e responsabilità
Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione; 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente; 0,74 euro per revoca delega telematizzata; 1,48 euro per variazione (revoca + acquisizione nuova delega); 0,04 euro per gestione delega. L’INPS resta estraneo al rapporto associativo e non deve sopportare oneri aggiuntivi.
Clausole di esonero, sospensione e recesso
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimo esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato all’Organizzazione è AR. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei pagamenti sono istituiti i conti GPA25545 e GPA27545 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, il conto GPA11545 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento, e viene confermato il conto GPA35041 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati; i rapporti finanziari sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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