Ordinanza n. 74/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione del SUAP del Comune di Brugnato, recante irricevibilità dell’istanza 10 dicembre 2025 di autorizzazione ai sensi degli art. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base in via Bedelli snc (foglio 6 - mapp. 2171).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del SUAP del Comune di Brugnato recante irricevibilità dell'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione del SUAP comunale che ha dichiarato irricevibile l'istanza presentata per la realizzazione di una stazione radio base, chiedendone cautelarmente la sospensione. Il TAR, in una precedente ordinanza istruttoria, aveva disposto il deposito della procura rilasciata dal legale rappresentante della società, al fine di verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi sostanziali e processuali in capo al procuratore speciale che aveva conferito il mandato alle liti. La società ha depositato un'ulteriore procura rilasciata dal direttore generale, richiamando una procura speciale notarile, ma senza depositare quest'ultima e senza dimostrare che il direttore generale fosse il legale rappresentante della società in forza della legge o dello statuto. Il collegio ha quindi rilevato dubbi sulla validità del mandato processuale e sulla conseguente ammissibilità del ricorso. Sul piano sostanziale, il TAR ha inoltre espresso consistenti dubbi sulla concreta ammissibilità dell'intervento, poiché la realizzazione della stazione radio base richiederebbe una platea in cemento armato di 6,5 × 6,5 metri per la posa degli apparati, collocata in fascia di rispetto fluviale. La domanda cautelare è stata pertanto esaminata anche considerando la prevalente esigenza di tutela della pubblica incolumità connessa alla pericolosità idraulica dell'area.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il TAR ha valorizzato, in termini prognostici, la possibile nullità del mandato alle liti conferito da soggetti dei quali non risultava dimostrata la titolarità dei poteri rappresentativi sostanziali, con conseguente possibile inammissibilità del ricorso. Ha inoltre rilevato consistenti dubbi sulla legittimità sostanziale dell'intervento edilizio e infrastrutturale in fascia di rispetto fluviale, nonché la prevalenza, nelle more della decisione di merito, dell'interesse alla tutela della pubblica incolumità rispetto all'interesse della società alla realizzazione dell'impianto. Il giudizio di merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata rigettata sulla base dei dubbi di ammissibilità del ricorso e della prevalenza dell'interesse alla pubblica incolumità.
art. 75 comma 3 c.p.c.
Richiamato per individuare il soggetto legittimato a conferire la procura processuale per la società, ossia il rappresentante legale per legge o per statuto; nel caso concreto non è stata provata la legittimazione rappresentativa del direttore generale.
artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Disposizioni richiamate quale base normativa dell'istanza autorizzatoria per la realizzazione della stazione radio base; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito il contenuto applicativo.
Massime di principio
- Il mandato alle liti conferito da un procuratore speciale munito del solo potere di rappresentanza processuale, senza un corrispondente potere di rappresentanza sostanziale riferito al rapporto giuridico controverso, è nullo e comporta una prognosi di inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice ordina il deposito degli atti necessari a verificare i poteri rappresentativi della società, il deposito di una procura che richiami un'ulteriore procura speciale non prodotta in giudizio e non dimostri la qualità rappresentativa del conferente non consente di ritenere provata la legittimazione a conferire il mandato alle liti.
- Nella valutazione cautelare, i dubbi sulla compatibilità di un intervento infrastrutturale con una fascia di rispetto fluviale e con la pericolosità idraulica dell'area possono giustificare il rigetto della sospensione quando prevalga l'esigenza di tutela della pubblica incolumità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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