Cassazione Civile, Ordinanza n. 37144/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il conflitto di competenza, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Forlì che aveva declinato la competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Forlì, davanti al quale ha rimesso le parti per la riassunzione del giudizio nel termine di legge. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la riforma del decreto di liquidazione delle spese relativo all’attività difensiva prestata in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Forlì, contestando in particolare l’esclusione del rimborso delle spese di trasferta. Il giudizio era stato riassunto davanti al Tribunale di Bologna dopo che il Tribunale di Forlì si era dichiarato incompetente ritenendo applicabile il foro erariale, in quanto convenuta era un’Amministrazione dello Stato. Il Tribunale di Bologna ha sollevato conflitto di competenza, sostenendo invece che l’opposizione al decreto di pagamento dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è disciplinata in modo speciale e va proposta al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, quindi al Tribunale di Forlì.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come base del ricorso originario in opposizione al decreto di liquidazione.
art. 84 d.P.R. 115/2002
richiamato tra le norme poste a fondamento del giudizio di opposizione relativo al patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. 115/2002
il decreto di liquidazione è opponibile innanzi al presidente dell’ufficio giudiziario competente; la previsione contribuisce a sottrarre la controversia al foro erariale.
art. 25 c.p.c.
invocato dal Tribunale di Forlì per affermare la competenza del foro erariale, ma ritenuto non applicabile alla specifica opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato.
art. 45 c.p.c.
richiamato dal Tribunale di Bologna per la proposizione del regolamento di competenza.
art. 15 d.lgs. 150/2011
ritenuto ratione temporis applicabile e interpretato nel senso che l’opposizione va proposta al capo dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 168 d.P.R. 115/2002
il decreto è emesso dal magistrato che procede; tale previsione è valorizzata per radicare la competenza presso l’ufficio giudiziario di provenienza.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di pagamento emesso in favore del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato segue una competenza territoriale speciale, ancorata all’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, e non al foro erariale.
- Quando la disciplina delle spese di giustizia prevede che il decreto sia emesso dal magistrato che procede e che l’opposizione sia proposta al capo dell’ufficio giudiziario competente, tale disciplina deroga alle regole ordinarie di competenza verso le cause in cui sia parte un’amministrazione dello Stato.
- In tema di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore nel patrocinio a spese dello Stato, il criterio della prossimità funzionale del giudice prevale sul criterio del foro erariale.
- La competenza va individuata in relazione all’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto impugnato, con conseguente proponibilità dell’opposizione davanti al presidente del medesimo ufficio o al giudice individuato dalla disciplina speciale.
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