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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18903/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda il trattenimento della corrispondenza in arrivo disposto dal magistrato di sorveglianza su segnalazione dell'Ufficio censura della casa circondariale, relativamente a una missiva proveniente dalla moglie e dal figlio del detenuto. Nella lettera erano presenti riferimenti, anche criptici, a una attività commerciale che il figlio del detenuto avrebbe voluto avviare; il giudice di sorveglianza ha ritenuto il contenuto idoneo a giustificare il trattenimento, valorizzando anche l'appartenenza del detenuto a un clan camorristico attivo nella zona di Ponticelli e le esigenze di ordine pubblico e sicurezza. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della disciplina applicabile, nonché mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la missiva faceva riferimento a un'attività di tipo finanziario e che il provvedimento non chiariva le ragioni di sicurezza pubblica poste a base del trattenimento. La Corte rileva che il ricorso mira in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito del provvedimento censurato e non si confronta specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, aspecifiche e sostanzialmente rivalutative del merito, quindi non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione congrua, adeguata e priva di vizi giuridici, avendo correttamente valorizzato il contenuto particolare della missiva e il suo rapporto con l'interesse del detenuto in ambito associativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    disciplina il reclamo avverso i provvedimenti in materia di corrispondenza del detenuto e il relativo controllo giurisdizionale

  • art. 41-bis ord. pen.

    indica il regime carcerario speciale cui era sottoposto il detenuto

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    il ricorso per cassazione può denunciare violazione o erronea applicazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    il ricorso per cassazione può denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nei limiti del vizio deducibile in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611

    richiamata per definire i confini del vizio di motivazione rilevante in cassazione, limitato ai casi di motivazione meramente apparente o strutturalmente inidonea

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia del tutto carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, oppure sia meramente apparente o incomprensibile; non basta prospettare una diversa lettura dei fatti.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto forma di denuncia di violazione di legge o di difetto di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito dei presupposti del provvedimento impugnato.
  • Il provvedimento del giudice di sorveglianza in materia di trattenimento della corrispondenza è legittimo quando dia conto, in modo congruo e non illogico, del contenuto della missiva e del collegamento con esigenze di ordine pubblico, sicurezza o con il contesto associativo del detenuto.
  • L'onere del ricorrente in cassazione è quello di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; doglianze generiche o non puntualmente correlate alla motivazione determinano l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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