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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11775/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso per la reperibilità, anche nei giorni festivi e prefestivi, oltre al diritto al riposo settimanale coincidente con quello festivo e alla rotazione con altri colleghi per i giorni festivi. La controversia nasce dalle modalità di svolgimento dell'attività di medico fiscale per l'INPS: dapprima disciplinata dal decreto ministeriale richiamato, poi modificata dal sistema SA.VI.O. e dal messaggio INPS del 27 luglio 2012, e infine ulteriormente ristretta con l'istituzione del Polo Unico per le visite fiscali dal 1° settembre 2017. Il ricorrente lamentava che tali condizioni avessero escluso sia il riposo sia il compenso per la disponibilità prestata nei giorni non festivi e festivi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della sentenza impugnata unitamente al ricorso, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, nel fascicolo telematico, non risultava depositata la copia autentica della sentenza d'appello impugnata, documento necessario ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La mancata produzione della decisione impugnata ha impedito l'esame dei motivi di ricorso. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositata, unitamente al ricorso e nei termini di legge, la copia autentica della sentenza impugnata e della documentazione necessaria quando la notifica sia avvenuta via PEC.

  • art. 9 L. n. 53 del 1994, commi 1-bis e 1-ter

    Quando la notificazione è effettuata a mezzo PEC, occorre depositare anche l'attestazione di conformità del messaggio ricevuto, della relazione di notifica e del provvedimento impugnato allegato al messaggio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della decisione impugnata è rilevabile indipendentemente dall'esame dei motivi di ricorso, perché impedisce alla Corte il controllo sul provvedimento gravato.
  • Quando la notificazione dell'atto processuale avviene via PEC, il deposito deve comprendere anche la documentazione tecnica e le attestazioni di conformità richieste dalla normativa speciale.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche nel caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso può comportare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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