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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05432/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di € 22.433,78 oltre interessi, a titolo di rimborso di un finanziamento concesso a uno dei ricorrenti, mentre l’altra ricorrente aveva prestato fideiussione entro il limite di € 20.000,00. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e il successivo rigetto dell’appello, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Hanno dedotto: mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa; violazione delle regole sull’onere della prova e dei poteri del giudice; vizi motivazionali; motivazione apparente e violazione delle norme sulla verifica dell’usura; violazione della l. n. 108/1996 e dell’art. 644 c.p.; erronea applicazione della disciplina sulla commissione di massimo scoperto; violazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 117 TUB con riguardo a capitalizzazione e tassi applicati; violazione dell’art. 117 TUB in relazione a nullità per indeterminatezza del contratto. La Corte di cassazione ha però rilevato anzitutto un difetto di autosufficienza del ricorso, perché i documenti richiamati non erano trascritti né localizzati in modo adeguato e, in particolare, non risultavano disponibili gli atti fondamentali su cui si fondava la censura. Inoltre ha osservato che il primo motivo era comunque infondato/inammissibile, poiché l’interruzione processuale è istituto posto a tutela della parte colpita dall’evento e non può essere fatta valere dalla controparte. Tutti gli altri motivi sono stati qualificati come meramente diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in presenza di doppia conforme di merito, essendo deducibile solo l’omesso esame di fatti decisivi e controversi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese e con rilievo dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso complessivamente carente di autosufficienza per mancata descrizione e localizzazione dei documenti richiamati, e comunque ha escluso la fondatezza del primo motivo sul contraddittorio. Gli ulteriori motivi sono stati reputati inammissibili perché diretti a contestare il merito dell’accertamento compiuto dai giudici di primo e secondo grado in presenza di doppia conforme. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della società controricorrente, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83, terzo comma, l. fall.

    La censura fondata su tale norma è stata ritenuta comunque inammissibile, perché l’interruzione del processo tutela la parte colpita dall’evento e non può essere fatta valere dalla controparte.

  • art. 102 c.p.c.

    È stata invocata per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio verso la procedura di liquidazione coatta, ma la Corte ha escluso che ve ne fosse spazio nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi all’onere della prova, ma le doglianze sono state considerate inammissibili perché volte a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali nelle censure sull’accertamento del merito, ma senza superare il limite della doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria e la consulenza tecnica, ma la censura è stata ritenuta di merito e quindi inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per vizi della motivazione; la Corte ha escluso che le doglianze consentissero un sindacato di merito in cassazione.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Invocato in relazione a presunti vizi della sentenza, ma senza superare il rilievo di inammissibilità complessiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la pretesa motivazione apparente sulla verifica dell’usura, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • l. n. 108 del 1996

    Invocata per la disciplina dell’usura nei rapporti bancari, ma il motivo è stato considerato una contestazione del merito.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato insieme alla legge sull’usura per contestare i tassi applicati, ma senza ingresso nel merito per inammissibilità.

  • art. 117 TUB

    Richiamato in relazione a commissione di massimo scoperto, capitalizzazione, tassi applicati e dedotta nullità del contratto; la Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1283 c.c.

    Invocato per contestare la capitalizzazione degli interessi, ma il motivo è stato ritenuto di merito e quindi inammissibile.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1346 c.c. per dedurre nullità del contratto, ma la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per la dedotta indeterminatezza dell’oggetto/causa del contratto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: i documenti e gli atti su cui si fondano i motivi devono essere specificamente descritti e localizzati, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • L’evento interruttivo del processo è istituto posto a tutela della parte colpita dall’evento e non può essere fatto valere dalla controparte per ottenere la nullità o l’integrazione del contraddittorio.
  • In presenza di doppia conforme di merito, non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove; il sindacato residuo riguarda solo l’omesso esame di fatti decisivi e controversi nei limiti consentiti dal rito.
  • Le censure formulate come violazioni di legge non superano il vaglio di ammissibilità se, nella sostanza, mirano soltanto a rimettere in discussione gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito.
  • La mancata disponibilità, nel giudizio di legittimità, del documento centrale su cui ruota la controversia impedisce l’esame del motivo che lo presuppone.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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