Cassazione Civile, Ordinanza n. 06231/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto con il rito c.d. Fornero avente ad oggetto l'impugnazione di un licenziamento e domande accessorie di carattere retributivo. Il Tribunale aveva definito il primo grado e la società aveva proposto reclamo alla Corte d'appello, che lo ha dichiarato inammissibile per tardività ritenendo che il termine decorresse dalla comunicazione della sentenza di primo grado effettuata dalla cancelleria in data 4.1.2022 a uno dei difensori costituiti, mentre il reclamo era stato depositato solo l'8.4.2022. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 136 e 170 c.p.c. e dell'art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, sostenendo che la comunicazione rilevante fosse quella successivamente ricevuta dall'altro difensore in data 9.3.2022 e che quindi il reclamo fosse tempestivo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 47 l. n. 92/2012, sostenendo che il rito Fornero non fosse applicabile perché il lavoratore aveva proposto una pluralità di domande, anche per retribuzioni, e perché il contratto era stato stipulato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, che escluderebbe tale rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di più difensori costituiti, la comunicazione della sentenza a uno solo di essi è sufficiente ai sensi dell'art. 170 c.p.c., e nel rito Fornero il termine per proporre reclamo decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento. Ha escluso anche il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, con conseguente ultrattività del rito seguito in primo grado. Non essendosi costituito il lavoratore, nulla è stato disposto sulle spese. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.
art. 136 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di comunicazioni processuali.
art. 170 c.p.c.
"tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità"
la comunicazione effettuata dalla cancelleria a uno solo dei difensori costituiti è sufficiente e fa decorrere il termine per l'impugnazione.
art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012
nel rito Fornero il termine per proporre reclamo decorre dalla comunicazione del provvedimento di primo grado.
art. 133 c.p.c., comma 2
"la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod.proc.civ."
disposizione generale non applicabile in senso ostativo al regime speciale del rito Fornero.
art. 47, legge n. 92 del 2012
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del rito Fornero; la Corte non accoglie la censura perché l'impugnazione va determinata in base al rito adottato dal giudice.
art. 1, comma 62, legge n. 92 del 2012
richiamato per affermare la coerenza tra reclamo e ricorso per cassazione nel medesimo rito speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
fondamento della statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel rito Fornero, il termine per proporre reclamo decorre dalla comunicazione del provvedimento di primo grado effettuata dalla cancelleria, senza che operi il regime generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c. in materia di impugnazioni.
- Quando una parte è costituita con più difensori, la comunicazione di cancelleria a uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente ai sensi dell'art. 170 c.p.c. e fa decorrere il termine per impugnare.
- La mancata deduzione della circostanza che la sentenza non sia stata comunicata nel testo integrale impedisce di derogare alla regola di decorrenza del termine dalla comunicazione.
- L'individuazione del mezzo di impugnazione si effettua in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza; vale il principio di ultrattività del rito seguito in primo grado.
- Nel rito speciale disciplinato dalla l. n. 92 del 2012, reclamo e ricorso per cassazione sono regolati da termini e forme coerenti con la scansione processuale tipica del rito, che non può essere disattesa invocando una diversa qualificazione sostanziale del rapporto non adottata nel provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06215/2025 del 09/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06219/2025 del 09/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06221/2025 del 09/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06222/2025 del 09/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06223/2025 del 09/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06224/2025 del 09/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →