Sentenza n. 816/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione dei Servizi Amministrativi del Comune di Bordighera 14/4/2026, n. 313, di approvazione degli atti della selezione per l’individuazione di associazione sportiva, iscritta al Coni, da autorizzare alla gestione di un centro estivo sportivo quinquennale presso locali messi a disposizione dal Comune, nella parte in cui ha autorizzato la associazione controinteressata Sportèvita allo svolgimento dell’attività di centro estivo sportivo nel Comune di Bordighera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di approvazione degli atti della selezione e autorizzazione di un’associazione sportiva alla gestione quinquennale di un centro estivo sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ricorrente, che aveva gestito centri estivi nel Comune negli anni 2020-2025, ha impugnato l’esito della selezione indetta per individuare l’associazione incaricata della gestione di un centro estivo sportivo per minori negli anni 2026-2030, contestando l’ammissione delle due associazioni controinteressate, prive di sede o attività nel territorio comunale, e numerosi profili relativi alla valutazione delle offerte progettuali. In particolare, ha dedotto: l’inosservanza del requisito del bando che richiedeva la sede o l’operatività a Bordighera; l’attribuzione, per il primo criterio della macro-voce B, di punteggi superiori al massimo previsto senza adeguata motivazione; l’illegittimità e illogicità della valutazione del numero e della qualificazione degli istruttori e dello staff; disparità di trattamento nella valutazione delle modalità di gestione delle iscrizioni; mancata attribuzione di punti per l’inserimento gratuito di minori con disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992; illogica valutazione della collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bordighera; irragionevole svalutazione degli aspetti innovativi o aggiuntivi dell’offerta; nonché, in via subordinata, la mancanza di un espresso provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, l’incertezza sul soggetto incaricato della verbalizzazione e la commistione tra verifica della regolarità amministrativa e valutazione dell’offerta tecnica ed economica. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di prova di resistenza e ha sostenuto che il requisito territoriale fosse il risultato di un errore nella redazione del bando, chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo non necessaria la prova di resistenza quando il ricorso mira all’esclusione di tutti gli altri concorrenti. Nel merito ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, senza esaminare gli ulteriori motivi. Il bando stabiliva espressamente che la selezione era rivolta alle associazioni sportive iscritte al registro CONI con sede o operanti a Bordighera. Applicando ai bandi le regole interpretative degli artt. 1362 e seguenti del codice civile, il giudice ha ritenuto chiaro e univoco il tenore letterale della clausola, non suscettibile di un’interpretazione alternativa volta a eliminarne il requisito territoriale. Il bando costituiva inoltre un autovincolo per l’amministrazione e per i concorrenti; in assenza di tempestivo annullamento o rettifica in autotutela della clausola, oppure di impugnazione mediante ricorso incidentale, non era possibile qualificarla successivamente come mero errore e disapplicarla. Poiché entrambe le associazioni controinteressate erano prive del requisito della sede o dell’operatività a Bordighera, avrebbero dovuto essere escluse. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato e condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando sussistono i relativi presupposti, previa audizione delle parti costituite.
artt. 1362 e seguenti c.c.
Le clausole del bando sono interpretate secondo le regole previste per i contratti, con preminenza dell’interpretazione letterale quando il significato della clausola è chiaro e univoco.
l. 104/1992
Richiamata dalla ricorrente con riferimento al criterio di valutazione relativo all’inserimento gratuito di minori con riconoscimento di disabilità grave; il profilo non è stato esaminato perché assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Le clausole di un bando di gara o di una procedura comparativa dal significato chiaro e univoco devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale, senza ricorrere a interpretazioni alternative che ne modifichino la portata.
- Il bando costituisce un autovincolo per l’amministrazione e per i partecipanti; l’amministrazione non può qualificare successivamente come mero errore una clausola chiara, né disapplicarla in sede di valutazione, se non l’ha tempestivamente annullata o rettificata in autotutela e la clausola non è stata ritualmente impugnata.
- La previsione nel bando di un requisito di sede o operatività territoriale impone l’esclusione dei concorrenti che ne siano privi, anche qualora l’amministrazione sostenga successivamente che la previsione derivi da un errore redazionale non riconoscibile.
- La prova di resistenza non è necessaria quando il ricorso mira all’esclusione di tutti gli altri concorrenti dalla procedura selettiva.
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