Corte di giustizia, Ordinanza C-511/24
Order of the Vice-President of the Court of 6 September 2024. — Aylo Freesites LTD v European Commission. — Appeal – Interim relief – Approximation of laws – Regulation (EU) 2022/2065 – Single market for digital services – Additional online advertising transparency – Decision to designate as a very large online platform – Action for annulment – Balancing of competing interests. — Case C-511/24 P(R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’appello di Aylo Freesites contro l’ordinanza che aveva negato la sospensione dell’obbligo, derivante dal Digital Services Act, di rendere pubblico il repository pubblicitario di Pornhub. La Corte chiarisce che il bilanciamento degli interessi non coincide con la verifica del fumus e che non si può fondare la cautela su un pregiudizio a terzi non dedotto e provato in primo grado come danno rilevante per l’urgenza. Conferma inoltre che, nel valutare l’interesse all’immediata esecuzione, il giudice può assumere in via ipotetica la validità della designazione di Pornhub come very large online platform.
Impugnazione in materia di misure provvisorie contro il rigetto della sospensione dell’obbligo di rendere pubblico il repository pubblicitario imposto a Pornhub come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi del Digital Services Act.
La questione giuridica
Se il giudice delle misure provvisorie abbia errato nel bilanciamento degli interessi negando la sospensione dell’obbligo, imposto dalla decisione di designazione ex articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, di rendere pubblicamente disponibile il repository pubblicitario ex articolo 39; in particolare: se possano essere considerati nel bilanciamento rischi di lesione della privacy di terzi non dedotti a sostegno del fumus, e se la qualificazione di Pornhub come piattaforma online di dimensioni molto grandi debba incidere sulla valutazione degli interessi.
Principio di diritto
Nel procedimento cautelare il bilanciamento degli interessi è una fase autonoma e distinta rispetto alla verifica del fumus e dell’urgenza: il giudice può prendere in considerazione gli effetti dell’esecuzione o della sospensione sull’insieme degli interessi coinvolti, ma il richiedente non può invocare, per ottenere la sospensione, un pregiudizio a terzi diverso da quello su cui ha fondato l’urgenza, se tale danno non è stato dedotto e provato nel procedimento di primo grado. Inoltre, ai fini del bilanciamento relativo all’impatto dell’eventuale sospensione sulla piena efficacia della decisione, il giudice può fondarsi sull’assunto provvisorio che la contestata designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi sia valida, senza anticipare il merito della causa. L’appello è quindi respinto e la sospensione resta negata.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 39, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2065
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Impugnazione in materia di misure provvisorie contro la designazione di Pornhub come piattaforma online di dimensioni molto grandi
La pronuncia riguarda un appello, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte, avverso un’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva respinto una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione adottata nell’ambito del regolamento (UE) 2022/2065. La controversia ruota attorno agli obblighi di trasparenza pubblicitaria applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e, in particolare, alla pubblicazione del repository pubblicitario di Pornhub.
Fatti e procedimento principale
Aylo Freesites LTD gestisce la piattaforma pornografica online Pornhub. Con decisione C(2023) 8842 final del 20 dicembre 2023, la Commissione ha designato Pornhub come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento 2022/2065.
Aylo Freesites ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso tale decisione e, con domanda separata, ha chiesto in via cautelare la sospensione degli effetti della decisione nella parte in cui essa la obbligava a rendere pubblicamente disponibile il repository pubblicitario previsto dall’articolo 39 del regolamento, con riferimento alle informazioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettere b) e c), nella misura in cui tali informazioni riguardano persone fisiche. Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda, pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni juris e dell’urgenza, ritenendo prevalenti gli interessi perseguiti dal legislatore dell’Unione.
Questioni dedotte in appello
Nel suo appello, Aylo Freesites ha articolato due motivi principali:
- il primo, relativo a errori di diritto nella valutazione dei rischi per i performer e le altre persone fisiche, nonché alla rilevanza, nel bilanciamento degli interessi, del rischio di uso del repository come elenco di “doxing”;
- il secondo, relativo al mancato adeguato riscontro di un argomento decisivo, secondo cui la mancata sussistenza dei criteri per qualificare Pornhub come piattaforma online di dimensioni molto grandi avrebbe dovuto incidere sul bilanciamento degli interessi.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama anzitutto il regolamento (UE) 2022/2065, in particolare:
- l’articolo 33, paragrafo 4, relativo alla designazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi;
- l’articolo 39, che impone la predisposizione e la pubblicità del repository pubblicitario;
- l’articolo 39, paragrafo 2, lettere b) e c), relativo alle informazioni da rendere accessibili;
- l’articolo 40, evocato dalla ricorrente come obbligo alternativo ritenuto sufficiente.
Sul piano processuale, la Corte richiama inoltre l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, l’articolo 36 dello Statuto della Corte, l’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, l’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale e, per le spese, gli articoli 184, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte distingue in modo netto tra verifica del fumus, urgenza e bilanciamento degli interessi. Ricorda che, nel procedimento cautelare, il giudice deve valutare se la sospensione sia giustificata in fatto e in diritto e se sia urgente per evitare un danno grave e irreparabile; solo in un secondo momento, se del caso, procede al bilanciamento degli interessi.
La Corte afferma che il bilanciamento degli interessi non è vincolato ai soli motivi invocati per dimostrare il fumus: in linea di principio, il giudice può considerare gli effetti dell’esecuzione o della sospensione anche rispetto ad interessi diversi da quelli posti a base del primo scrutinio. Tuttavia, nel caso concreto, Aylo Freesites non aveva dedotto in primo grado un danno non patrimoniale ai performer fondato sulla lesione della loro privacy; aveva invece fatto leva su tale circostanza solo per dimostrare un pregiudizio economico derivante dal possibile abbandono della piattaforma da parte di tali soggetti.
Per questa ragione, la Corte ritiene che Aylo Freesites non potesse, in appello, ottenere che il bilanciamento degli interessi fosse fondato su un diverso pregiudizio, cioè il rischio di lesione della privacy di terzi, non dedotto come danno rilevante ai fini dell’urgenza nel giudizio di primo grado. La parte del motivo viene dunque dichiarata inefficace. La Corte aggiunge che, in ogni caso, la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che il presunto rischio di “doxing” compromettesse la sua sopravvivenza o il suo sviluppo a lungo termine.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene che il Tribunale non fosse tenuto a rispondere espressamente a ogni singolo argomento, purché la motivazione consentisse di comprendere le ragioni del rigetto e di esercitare il controllo giurisdizionale. Le osservazioni contenute nei paragrafi 113-119 dell’ordinanza impugnata bastano a mostrare perché il Tribunale abbia ritenuto necessario applicare a Pornhub gli obblighi dell’articolo 39 per conseguire gli obiettivi del legislatore dell’Unione.
Inoltre, la Corte precisa che il giudice delle misure provvisorie, quando valuta l’interesse connesso all’immediata esecuzione dell’atto, deve porsi nell’ipotesi che i motivi del ricorso di merito non siano accolti. In tale prospettiva, non vi è errore nel fare affidamento, ai soli fini del bilanciamento, sulla qualificazione di Pornhub come piattaforma online di dimensioni molto grandi, senza prendere posizione sul merito della contestazione proposta nel ricorso principale.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente l’appello. Conseguentemente, resta ferma l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva negato la sospensione dell’esecuzione della decisione di designazione e degli obblighi di trasparenza connessi al repository pubblicitario.
La Corte condanna inoltre Aylo Freesites LTD alle spese, in quanto soccombente e in presenza di domanda della Commissione in tal senso.
Principi applicabili per la pratica professionale
La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, nelle controversie cautelari contro atti regolatori del Digital Services Act:
- il bilanciamento degli interessi non è una mera duplicazione del fumus, ma una fase autonoma;
- il richiedente non può ridefinire in appello il tipo di danno su cui fondare l’urgenza;
- il giudice cautelare può assumere in via ipotetica la validità della qualificazione impugnata quando valuta l’impatto di una sospensione sull’efficacia dell’atto;
- il controllo sulla motivazione del giudice di primo grado resta limitato e non richiede una replica puntuale a ogni argomento, se la ratio è comprensibile.
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