Corte di giustizia, Sentenza C-494/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2024. — Commissione europea contro Repubblica ceca. — Impugnazione – Risorse proprie dell’Unione europea – Responsabilità finanziaria di uno Stato membro – Versamento alla Commissione europea degli importi corrispondenti a una perdita di risorse proprie – Ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell’Unione – Obblighi degli Stati membri in materia di risorse proprie – Accertamento degli importi di risorse proprie – Iscrizione degli importi non riscossi nella contabilità B – Termini – Dispensa dalla messa a disposizione degli importi corrispondenti ai diritti accertati dichiarati irrecuperabili – Requisiti. — Causa C-494/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva ordinato la restituzione parziale alla Repubblica ceca di somme versate alla Commissione a titolo di risorse proprie. Stabilisce che la dispensa dall’obbligo di messa a disposizione presuppone un accertamento tempestivo e regolare dei diritti doganali, oltre alla loro iscrizione corretta in contabilità B. La Repubblica ceca, avendo atteso la relazione OLAF senza adottare tutte le misure necessarie, non ha dimostrato l’assenza di base giuridica del versamento e non può invocare l’arricchimento senza causa.
Risorse proprie dell’Unione: uno Stato membro non può ottenere la restituzione di somme versate alla Commissione per arricchimento senza causa se i dazi doganali non sono stati accertati e iscritti in contabilità B nel rispetto dei termini e delle condizioni del regolamento n. 1150/2000.
La questione giuridica
Se, in un’azione di arricchimento senza causa dell’Unione proposta da uno Stato membro che ha versato risorse proprie con riserva, la dispensa dall’obbligo di messa a disposizione prevista dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000 possa operare anche quando l’accertamento dei diritti doganali è stato tardivo e la loro iscrizione in contabilità B non è avvenuta nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 3; e se, inoltre, uno Stato membro potesse attendere la relazione finale dell’OLAF prima di accertare i dazi, invece di adottare subito le misure necessarie.
Principio di diritto
In un’azione di arricchimento senza causa relativa a risorse proprie dell’Unione, lo Stato membro che chieda la restituzione delle somme versate deve dimostrare di non essere tenuto, in forza del diritto UE, a metterle a disposizione della Commissione; per beneficiare della dispensa dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, deve provare non solo l’irrecuperabilità dei diritti, ma anche che i dazi sono stati accertati in tempo utile e regolarmente iscritti in contabilità B ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3. Inoltre, uno Stato membro che conosca un serio rischio di frode e abbia partecipato a una missione OLAF non può limitarsi ad attendere la relazione finale dell’Ufficio: deve adottare tempestivamente tutte le misure utili per ottenere gli elementi necessari all’accertamento dei diritti. Poiché ciò non è avvenuto, il versamento alla Commissione non costituisce arricchimento senza causa e la domanda di restituzione va respinta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 325 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale), articoli 217 e 218
- Regolamento (CE) n. 515/97, articoli 17, 20 e 45
- Regolamento (CE) n. 1073/1999, articoli 1, 9 e 10
- Decisione 2000/597/CE, Euratom
- Decisione 2007/436/CE, Euratom
- Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, articoli 2, 6, 9, 10, 11 e 17
Risorse proprie dell’Unione: restituzione di somme versate da uno Stato membro e accertamento tardivo dei dazi
La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione contro una sentenza del Tribunale che aveva accolto parzialmente il ricorso della Repubblica ceca fondato sull’articolo 268 TFUE e diretto alla restituzione di una somma versata alla Commissione a titolo di risorse proprie dell’Unione. La controversia nasce da importazioni di accendini tascabili dichiarati come provenienti dal Laos, ma ritenuti di origine cinese, con conseguente dazio antidumping non riscosso in tempo.
Contesto fattuale e procedimento principale
Tra il 2 e il 26 novembre 2007 l’OLAF svolge una missione ispettiva in Laos, con partecipazione di una rappresentante doganale ceca. L’OLAF conclude che la BAIDE aveva importato accendini di origine cinese falsamente dichiarati come laotiani e invita gli Stati membri ad avviare il recupero. Le autorità ceche rettificano alcuni casi ma non riescono a recuperare integralmente tutti i diritti; gli importi non riscossi vengono iscritti nella contabilità B tra settembre 2008 e febbraio 2009. Dopo una richiesta di dispensa formulata dalla Repubblica ceca, la Commissione ritiene non soddisfatte le condizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000 e chiede il versamento dell’importo corrispondente. La Repubblica ceca versa la somma con riserva e poi agisce in giudizio per ottenerne la restituzione per arricchimento senza causa.
Normativa rilevante
La Corte richiama il codice doganale, in particolare gli articoli 217 e 218, che disciplinano l’accertamento e la contabilizzazione dei dazi. Centrale è il regolamento n. 1150/2000: l’articolo 2 sull’accertamento dei diritti, l’articolo 6 sulla contabilità A e B, l’articolo 11 sugli interessi di mora e l’articolo 17 sulla dispensa dall’obbligo di messa a disposizione in caso di irrecuperabilità. Sono inoltre citati il regolamento n. 515/97 sulla mutua assistenza doganale, il regolamento n. 1073/1999 sulle indagini OLAF, le decisioni 2000/597 e 2007/436 sulle risorse proprie e l’articolo 325 TFUE.
Primo motivo di impugnazione: contabilità B e dispensa ex articolo 17, paragrafo 2
La Commissione sostiene che il Tribunale abbia interpretato erroneamente l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, perché la contabilità B sarebbe stata utilizzata dopo un accertamento tardivo dei diritti. La Corte ritiene ricevibile il motivo e gli dà ragione nel merito.
La Corte afferma che il termine per l’iscrizione in contabilità B si calcola a partire dal momento in cui i diritti devono essere accertati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1150/2000, non dalla data del loro effettivo e tardivo accertamento. L’accertamento deve avvenire non appena sono soddisfatte le condizioni doganali per la registrazione dell’importo e la comunicazione al debitore. Ne deriva che uno Stato membro non può invocare la dispensa dell’articolo 17, paragrafo 2, se i diritti non sono stati regolarmente iscritti in contabilità B nel rispetto del termine pertinente. In un’azione di arricchimento senza causa, spetta dunque allo Stato membro dimostrare la regolarità dell’intero processo di accertamento e contabilizzazione.
Secondo motivo di impugnazione: dovere di tempestiva azione dello Stato membro e ruolo dell’OLAF
La Commissione contesta anche la valutazione del Tribunale secondo cui la Repubblica ceca poteva attendere la relazione dell’OLAF prima di accertare i dazi. La Corte dichiara ricevibile anche questo motivo e lo accoglie.
Richiamando la responsabilità esclusiva degli Stati membri nella gestione del sistema delle risorse proprie e gli obblighi di protezione degli interessi finanziari dell’Unione ex articolo 325 TFUE, la Corte precisa che uno Stato membro a conoscenza di un serio rischio di frode non può limitarsi ad attendere per mesi la relazione finale dell’OLAF. La partecipazione di un suo rappresentante alla missione ispettiva e l’impegno dell’OLAF a trasmettere successivamente la relazione non esonerano lo Stato membro dal compiere tutte le misure utili per ottenere tempestivamente gli elementi necessari all’accertamento dei diritti. Il carattere di sostegno dell’OLAF e la sua facoltà di trasmettere informazioni in qualsiasi momento non alterano la ripartizione delle responsabilità prevista dal diritto dell’Unione.
Decisione della Corte e conseguenze sul ricorso di primo grado
La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva accolto il ricorso della Repubblica ceca per la restituzione di CZK 17.828.399,66. Decidendo definitivamente la controversia, respinge tale domanda anche nel merito, perché la Repubblica ceca non ha dimostrato di aver accertato in tempo utile i diritti né di averli regolarmente iscritti in contabilità B; conseguentemente non può invocare l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000.
Spese
Poiché la Repubblica ceca risulta soccombente sia in impugnazione sia nel procedimento di primo grado, la Corte la condanna a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. Le spese degli Stati membri intervenienti restano a loro carico.
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