Corte di giustizia, Sentenza C-775/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2024. — M.S.G. e a. contro Banco Santander, SA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Conversione di obbligazioni subordinate in azioni e cessione forzata senza corrispettivo – Effetti – Articolo 38, paragrafo 13 – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Azione intesa alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azioni proposte contro il successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione. — Cause riunite C-775/22 e C-779/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite tre cause relative al Banco Popular, ha ribadito e applicato in estensione la propria precedente giurisprudenza sulla risoluzione bancaria. Ha affermato che, dopo il bail-in e il successivo trasferimento delle azioni al Banco Santander, non possono essere esercitate contro la banca risolta o il suo successore azioni di nullità o di responsabilità che mirino a recuperare il prezzo degli strumenti di capitale originariamente acquistati e poi convertiti in azioni. La tutela degli investitori è affidata, invece, ai meccanismi specifici di compensazione previsti dagli articoli 73-75 della direttiva 2014/59/UE e ai rimedi contro la decisione di risoluzione.
Risoluzione bancaria: dopo bail-in e trasferimento delle azioni, sono precluse azioni di nullità o responsabilità fondate sul prospetto e sull’acquisto di strumenti di capitale convertiti in azioni.
La questione giuridica
Se, alla luce della direttiva 2014/59/UE, dopo la svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio in risoluzione, gli acquirenti di strumenti di capitale che erano stati convertiti in azioni prima della risoluzione possano ancora proporre contro l’ente o il suo successore un’azione di responsabilità per informazioni carenti o erronee nel prospetto ex direttiva 2003/71/CE, oppure un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione con effetti restitutori; e, nella causa relativa alle obbligazioni subordinate trasferite, se la conversione e il successivo trasferimento delle azioni incidano sulla stessa preclusione, nonché se eventuali diritti restitutori o risarcitori debbano considerarsi obbligazioni/crediti già maturati o non maturati ai sensi degli articoli 53 e 60 della direttiva 2014/59.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la direttiva 2014/59/UE osta, dopo la risoluzione e la svalutazione totale delle azioni, a che gli ex detentori di strumenti di capitale convertiti in azioni prima della risoluzione agiscano contro la banca risolta o il suo successore per ottenere, in via risarcitoria o restitutoria, il rimborso del prezzo di acquisto sulla base di vizi del prospetto o della nullità del contratto, poiché tali azioni comprometterebbero retroattivamente gli effetti del bail-in e la prioritaria sopportazione delle perdite da parte di azionisti e creditori; ciò vale anche quando le azioni risultanti dalla conversione siano poi state trasferite a un altro ente nell’ambito dello strumento di vendita dell’attività d’impresa, essendo tali ex titolari privi di diritti sulle attività trasferite e dovendo le eventuali tutele essere ricercate nei meccanismi specifici di salvaguardia previsti dalla direttiva 2014/59.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/59/UE
- Direttiva 2003/71/CE
- Articolo 34, paragrafo 1, lettere a), b), f) e g), direttiva 2014/59/UE
- Articolo 38, paragrafi 1, 2, 3, 6, 9 e 13, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 48, paragrafo 1, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 53, paragrafi 1, 3 e 4, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 60, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 63, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), direttiva 2014/59/UE
- Articolo 64, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2014/59/UE
- Articolo 68, paragrafi 3 e 4, direttiva 2014/59/UE
- Articoli 73, 74 e 75, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 101, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2014/59/UE
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Risoluzione bancaria e azioni degli investitori dopo conversione e trasferimento degli strumenti di capitale
La sentenza riguarda tre rinvii pregiudiziali del Tribunal Supremo spagnolo relativi alla risoluzione del Banco Popular e al successivo trasferimento al Banco Santander delle azioni emesse a seguito della conversione di strumenti di capitale. La Corte si pronuncia sull’effetto della direttiva 2014/59/UE sulle azioni, proposte dopo la risoluzione, di nullità e di responsabilità fondate su informazioni asseritamente carenti o erronee del prospetto di emissione.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti avevano acquistato, tra il 2010 e il 2011, strumenti di capitale emessi dal Banco Popular o da una sua controllata; alcuni di tali strumenti erano stati poi convertiti in azioni nel 2012 e nel 2014. Il 7 giugno 2017 il Comitato di risoluzione unico adottò il programma di risoluzione del Banco Popular, attuato dal FROB, con svalutazione a zero delle azioni esistenti, conversione degli strumenti di capitale di classe 2 in nuove azioni e successivo trasferimento di tali azioni al Banco Santander. I ricorrenti avevano proposto azioni di nullità del contratto di acquisto e/o azioni di responsabilità per danni, deducendo carenze informative nel prospetto o nella commercializzazione dei prodotti finanziari.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se le norme della direttiva 2014/59/UE ostassero:
- alle azioni di responsabilità ex articolo 6 della direttiva 2003/71/CE e alle azioni di nullità con effetti restitutori, proposte dopo la risoluzione, da parte di chi avesse acquistato strumenti di capitale poi convertiti in azioni prima della risoluzione;
- alla possibilità di considerare i relativi diritti alla restituzione o al risarcimento come crediti/obbligazioni "maturati" o "già maturati";
- nel caso di azioni convertite e poi trasferite al Banco Santander, alla proponibilità di un’azione di nullità contro il successore dell’ente risolto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 34, paragrafo 1, lettere a), b), f) e g), della direttiva 2014/59/UE, che sancisce che le perdite sono sopportate anzitutto dagli azionisti e poi dai creditori, nel rispetto dell’ordine di priorità;
- gli articoli 38, 48, 53, 60, 63, 64, 68, 73, 74, 75 e 101 della medesima direttiva, relativi rispettivamente allo strumento della vendita dell’attività d’impresa, alla sequenza di svalutazione e conversione, agli effetti del bail-in, ai poteri generali delle autorità di risoluzione, ai limiti ai diritti contrattuali, alle salvaguardie per azionisti e creditori e ai meccanismi di finanziamento;
- l’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE sul prospetto e la responsabilità per le informazioni in esso contenute;
- gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte
La Corte si richiama anzitutto alla sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), già resa il 5 maggio 2022, con la quale aveva affermato che, dopo la svalutazione totale delle azioni nell’ambito di una risoluzione, non sono ammissibili azioni di responsabilità sul prospetto né azioni di nullità del contratto di sottoscrizione promosse contro l’ente emittente o il suo successore.
Quanto alle cause C‑779/22 e C‑794/22, la Corte osserva che, anche se gli strumenti originari non erano azioni, essi erano stati convertiti in azioni prima della risoluzione e tali azioni erano poi state oggetto di bail-in. Consentire dopo la risoluzione azioni restitutorie o risarcitorie equivarrebbe a ridurre retroattivamente il capitale assorbito dalla procedura, mettendo in discussione gli obiettivi della risoluzione e il principio per cui gli azionisti sopportano per primi le perdite. La Corte sottolinea anche che la direttiva 2014/59/UE prevede un sistema autonomo di salvaguardia: gli azionisti e i creditori che abbiano subito perdite superiori a quelle di una liquidazione ordinaria possono ottenere la differenza attraverso i meccanismi degli articoli 73-75, non già mediante azioni di nullità dirette a ottenere il rimborso del prezzo di acquisto.
Quanto alla causa C‑775/22, la Corte rileva che, poiché le obbligazioni subordinate erano state convertite in azioni e tali azioni erano state poi trasferite a un altro ente nell’ambito dello strumento di vendita dell’attività d’impresa, rileva anche l’articolo 38 della direttiva 2014/59/UE. Tale disposizione attribuisce effetto giuridico immediato al trasferimento e stabilisce che gli azionisti o creditori i cui strumenti o diritti non sono ceduti non conservano alcun diritto sulle attività, diritti o passività trasferiti. Di conseguenza, gli ex titolari non possono agire contro il successore per ottenere, con effetto retroattivo, il rimborso di quanto pagato per l’acquisto originario.
La Corte respinge inoltre l’argomento basato sul diritto di recesso o su limitazioni della tutela giurisdizionale effettiva: l’azione di nullità ha effetti ex tunc e inciderebbe retroattivamente sulla struttura del capitale posta a base della risoluzione, mentre la direttiva lascia comunque disponibili i rimedi specifici previsti dagli articoli 73-75 e il ricorso di annullamento contro la decisione di risoluzione ex articolo 263 TFUE.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- per le cause C‑779/22 e C‑794/22, la direttiva 2014/59/UE osta a che, dopo la svalutazione totale delle azioni di un ente creditizio risolto, gli acquirenti di strumenti di capitale poi convertiti in azioni prima della risoluzione propongano contro l’ente o il suo successore un’azione di responsabilità ex direttiva 2003/71/CE o un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione con effetti restitutori;
- per la causa C‑775/22, la stessa direttiva, in particolare anche l’articolo 38, osta a che, dopo la conversione in azioni e il loro trasferimento a un altro ente, gli acquirenti di obbligazioni subordinate propongano contro quest’ultimo un’azione di nullità con effetti restitutori.
Principi affermati
La sentenza conferma che la disciplina della risoluzione bancaria prevale sulle azioni civilistiche o di responsabilità che, proposte dopo la risoluzione, mirino a ripristinare retroattivamente il valore degli strumenti di capitale o a ottenere la restituzione del prezzo di acquisto. La protezione degli investitori deve essere cercata nei rimedi specifici della direttiva 2014/59/UE, non in azioni che compromettano l’efficacia del bail-in e della vendita dell’attività d’impresa.
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