Corte di giustizia, Sentenza C-603/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2024. — Prokurator Rejonowy w Słupsku e D.G., in qualità di curatore di M.B. e B.B. contro M.S. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/800 – Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 3 – Persone che erano minori al momento dell’avvio del procedimento penale a loro carico, ma che hanno compiuto 18 anni durante il procedimento – Articolo 4 – Diritto all’informazione – Articolo 6 – Diritto di avvalersi di un difensore – Articolo 18 – Diritto al patrocinio a spese dello Stato – Articolo 19 – Mezzi di ricorso – Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei diritti procedurali. — Causa C-603/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia sui diritti difensivi dei minori nel processo penale e sulla portata della direttiva 2016/800. Esclude una normativa nazionale che consenta l’interrogatorio di un minore senza difensore e chiarisce che la tutela può proseguire anche dopo i 18 anni se ciò è appropriato nel caso concreto. Conferma inoltre l’obbligo di informare tempestivamente minore e genitore/tutore e precisa che l’Unione non impone una regola uniforme di esclusione delle prove, lasciando però al giudice nazionale il potere di valutarne il valore probatorio in relazione alla violazione dei diritti.
Rinvio pregiudiziale sui diritti procedurali dei minori imputati: assistenza del difensore, informazione dei diritti, prosecuzione della tutela dopo il compimento dei 18 anni e uso probatorio delle dichiarazioni rese in assenza di avvocato.
La questione giuridica
Se la direttiva 2016/800 imponga, per i minori indagati o imputati, l’assistenza obbligatoria di un difensore già prima del primo interrogatorio e durante l’interrogatorio; se la tutela continui per chi era minorenne all’avvio del procedimento ma compie 18 anni durante il processo; se l’informazione dei diritti debba essere tempestiva, comprensibile e comunicata anche al titolare della responsabilità genitoriale; e se, in caso di violazione di tali diritti, il diritto dell’Unione richieda di escludere automaticamente le prove raccolte o consenta agli Stati membri di disciplinarne l’ammissibilità.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la direttiva 2016/800 impone agli Stati membri di garantire ai minori indagati o imputati l’assistenza di un difensore, eventualmente d’ufficio, prima del primo interrogatorio e durante l’interrogatorio, e osta a una disciplina nazionale che subordini tale assistenza alla richiesta del minore o consenta di interrogarlo senza avvocato. La direttiva si applica anche a chi era minorenne all’avvio del procedimento ma ha compiuto 18 anni durante il processo, purché la sua applicazione sia appropriata alla luce di tutte le circostanze, inclusa la maturità e la vulnerabilità; non è dunque ammesso un automatismo di cessazione della difesa al compimento dei 18 anni. Le informazioni sui diritti devono essere fornite tempestivamente, in linguaggio semplice e accessibile, anche al titolare della responsabilità genitoriale. Quanto alle prove, il diritto dell’Unione non impone in modo generale l’inammissibilità delle dichiarazioni rese in violazione della direttiva 2016/800, ma richiede che il giudice possa verificare il rispetto dei diritti della difesa e trarre tutte le conseguenze della violazione, nel rispetto dell’equità del procedimento e dei limiti dell’autonomia procedurale nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Direttiva (UE) 2016/800
- Direttiva 2013/48/UE
- Direttiva 2012/13/UE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
Rinvio pregiudiziale sui diritti procedurali dei minori imputati
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Słupsku (Polonia) in un procedimento penale contro tre persone che erano minorenni al momento dei fatti e dell’avvio del procedimento. La Corte interpreta la direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati, in coordinamento con le direttive 2012/13, 2013/48 e 2016/343.
Fatti e procedimento principale
I tre imputati, tutti di 17 anni al momento dei fatti, erano perseguiti per ingresso con effrazione in un ex centro vacanze abbandonato. Durante l’indagine, uno di essi fu interrogato senza che i genitori fossero informati, senza difensore e con un modulo informativo pensato per adulti e poco comprensibile; gli altri due furono trattati in modo analogo. Le dichiarazioni rese in fase investigativa vennero poi contestate come prove ottenute in violazione dei diritti difensivi.
Questioni pregiudiziali rilevanti
Il giudice nazionale chiede, in sostanza:
- se il minore debba essere assistito da un difensore già prima del primo interrogatorio e durante l’interrogatorio, anche d’ufficio;
- se tale obbligo continui per chi compie 18 anni durante il procedimento;
- se l’informazione dei diritti debba essere tempestiva, comprensibile e comunicata anche al titolare della responsabilità genitoriale;
- se le dichiarazioni rese senza difensore possano essere utilizzate come prove.
Normativa UE richiamata
La Corte si fonda principalmente su:
- direttiva 2016/800, in particolare articoli 2, 4, 5, 6, 18 e 19;
- direttiva 2012/13, articoli 2, 3 e 8;
- direttiva 2013/48, articoli 3, 12 e 13;
- direttiva 2016/343, articoli 2, 7 e 10;
- Carta dei diritti fondamentali, articoli 47 e 48, paragrafo 2;
- articolo 267 TFUE.
Sul diritto all’assistenza di un difensore dei minori
La Corte ricorda che la direttiva 2016/800, letta alla luce della direttiva 2013/48, garantisce ai minori indagati o imputati il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, prima del primo interrogatorio. In particolare, il minore deve essere assistito da un difensore durante l’interrogatorio e, se non ne ha nominato uno, le autorità devono provvedere alla nomina d’ufficio o rinviare l’atto per consentirne la presenza.
La Corte esclude che gli Stati membri possano introdurre una deroga generale e astratta a tale tutela: le eccezioni previste dalla direttiva sono solo temporanee, eccezionali, pre-processuali e devono essere valutate caso per caso. Una normativa nazionale che permetta l’interrogatorio del minore senza difensore, se questi non lo ha espressamente richiesto, è incompatibile con la direttiva.
Sul mantenimento della tutela dopo il compimento dei 18 anni
La Corte chiarisce che la direttiva 2016/800 si applica anche alle persone che erano minorenni quando sono state sottoposte a procedimento penale e che hanno poi compiuto 18 anni, se la sua applicazione è appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, inclusa la maturità e la vulnerabilità dell’interessato. Non è quindi consentito fissare un limite automatico e assoluto al compimento dei 18 anni per far cessare il diritto all’assistenza di un difensore d’ufficio.
Sul diritto all’informazione del minore e del titolare della responsabilità genitoriale
La Corte afferma che l’articolo 4 della direttiva 2016/800 impone che il minore riceva tempestivamente, al più tardi prima del primo interrogatorio, informazioni sui diritti previsti dalla direttiva 2012/13 e sui diritti specifici della direttiva 2016/800. Le informazioni devono essere fornite in linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto dell’età, della vulnerabilità e delle esigenze specifiche del minore.
Inoltre, il titolare della responsabilità genitoriale deve ricevere al più presto le stesse informazioni. Un modulo standard predisposto per adulti non è sufficiente per informare adeguatamente il minore.
Sulle prove raccolte in violazione dei diritti procedurali
Quanto alle prove ottenute mediante interrogatorio senza difensore e senza corretta informazione dei diritti, la Corte precisa che la direttiva 2016/800 non impone, di per sé, una regola europea generale di inammissibilità. Spetta in linea di principio al diritto nazionale disciplinare l’ammissibilità delle prove, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Tuttavia, il giudice nazionale deve poter verificare che i diritti del minore siano stati rispettati, alla luce degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, e deve poter trarre tutte le conseguenze della violazione, anche in termini di valutazione del valore probatorio degli elementi raccolti.
Effetto diretto e primato del diritto dell’Unione
La Corte rileva che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1-3, dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/800 hanno contenuto chiaro, preciso e incondizionato e possono dunque essere invocate dal giudice nazionale. Se un’interpretazione conforme del diritto interno non è possibile, il giudice deve disapplicare la norma nazionale incompatibile.
Irricevibilità di alcune questioni
La Corte dichiara irricevibili le questioni relative al ruolo del pubblico ministero polacco e all’indipendenza del giudice, perché non necessarie alla soluzione della controversia principale e di carattere ipotetico nel contesto del procedimento concreto.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il minore deve essere assistito da un difensore prima del primo interrogatorio e durante l’interrogatorio;
- la tutela può continuare dopo i 18 anni se ciò è appropriato nel caso concreto;
- l’informazione deve essere tempestiva, completa e comprensibile, anche per il titolare della responsabilità genitoriale;
- il diritto dell’Unione non impone l’inammissibilità automatica delle prove, ma esige un controllo effettivo del rispetto dei diritti di difesa e dell’equità del processo.
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