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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-639/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024. — X e a. contro Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Gelderland. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Fondo pensione – Comparabilità con un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Rischio degli investimenti sopportato dai partecipanti – Portata – Necessità di un confronto con un fondo pensione considerato un fondo comune d’investimento dallo Stato membro di cui trattasi. — Cause riunite da C-639/22 a C-644/22

Giurisprudenza europea62022CJ0639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito quando un fondo pensione collettivo può essere assimilato a un fondo comune d’investimento ai fini dell’esenzione IVA per la gestione. Il criterio decisivo è che il rischio di investimento incida in modo principale sul livello delle prestazioni pensionistiche; il semplice fatto che il rischio sia sopportato dalla collettività dei partecipanti non basta. Inoltre, la neutralità fiscale impone di considerare anche altri fondi non OICVM trattati dallo Stato membro come fondi comuni d’investimento, se il confronto è pertinente per la comparabilità.

IVA – esenzione per la gestione di fondi comuni d’investimento e qualificazione dei fondi pensione collettivi come fondi comparabili agli OICVM

La questione giuridica

Se i partecipanti a fondi pensione collettivi sopportino il rischio degli investimenti in misura sufficiente per qualificare tali fondi come "fondi comuni d’investimento" ai fini dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA; se, inoltre, il principio di neutralità fiscale imponga di confrontare i fondi pensione non solo con gli OICVM, ma anche con altri fondi non OICVM che lo Stato membro tratta come fondi comuni d’investimento.

Principio di diritto

L’esenzione IVA per la gestione di fondi comuni d’investimento si applica a un fondo pensione non OICVM solo se il rischio degli investimenti sopportato dai partecipanti incide in modo principale sull’importo delle pensioni e delle prestazioni dovute; non basta che il rischio sia solo collettivo o marginale, né rilevano di per sé la durata della contribuzione o la sua interruzione. Inoltre, per i fondi pensione non OICVM, il principio di neutralità fiscale impone non solo il confronto con gli OICVM, ma anche la verifica della comparabilità con altri fondi che lo Stato membro qualifica come fondi comuni d’investimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2009/65/CE

Esenzione IVA per la gestione dei fondi pensione collettivi

La pronuncia riguarda sei rinvii pregiudiziali del rechtbank Gelderland (Tribunale del Gelderland, Paesi Bassi) relativi all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA). La Corte è chiamata a stabilire se alcuni fondi pensione olandesi possano essere considerati "fondi comuni d’investimento" ai fini dell’esenzione IVA applicabile ai servizi di gestione patrimoniale.

Contesto fattuale e procedimenti principali

I procedimenti principali oppongono fondi pensione e un operatore che ha prestato servizi di gestione patrimoniale all’amministrazione tributaria olandese, che ha assoggettato tali servizi a IVA. I ricorrenti sostengono che i fondi pensione debbano essere qualificati come fondi comuni d’investimento, poiché il regime pensionistico applicabile consente, in determinate condizioni, variazioni delle prestazioni in funzione dei risultati degli investimenti.

I fondi coinvolti sono:

  • fondi pensione professionali obbligatori;
  • fondi pensione di categoria;
  • un fondo pensione aziendale.

Il giudice del rinvio descrive il sistema olandese come articolato in tre pilastri e rileva che i regimi pensionistici oggetto delle cause si collocano nel secondo pilastro, disciplinato dalla legislazione nazionale sulle pensioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi a titolo oneroso effettuate da un soggetto passivo;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, che prevede l’esenzione per la gestione di fondi comuni d’investimento quali definiti dagli Stati membri;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE (direttiva OICVM), che definisce gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

È richiamata anche la disciplina olandese che esenta la gestione, da parte di fondi d’investimento e società d’investimento, di patrimoni raccolti in vista di un investimento collettivo.

Prima questione pregiudiziale: rischio d’investimento e nozione di fondo comune d’investimento

Il giudice del rinvio chiedeva se i partecipanti ai fondi pensione sopportassero un rischio d’investimento sufficiente per qualificare tali fondi come fondi comuni d’investimento, e se rilevassero:

  • la natura individuale o collettiva del rischio;
  • l’entità del rischio;
  • il numero di anni di accumulo della pensione;
  • l’eventuale interruzione dell’accumulo;
  • la presenza di garanzie del datore di lavoro.

La Corte ricorda che la nozione di fondo comune d’investimento ai fini dell’IVA deve essere interpretata alla luce degli OICVM e della giurisprudenza precedente. Un fondo pensione non OICVM può rientrare nell’esenzione solo se presenta caratteristiche comparabili e, in particolare, se i partecipanti sopportano il rischio degli investimenti in modo analogo ai detentori di quote di un OICVM.

Ragionamento della Corte sul rischio degli investimenti

La Corte precisa che non è sufficiente che i partecipanti sopportino in qualche misura il rischio degli investimenti. Occorre che il valore delle prestazioni pensionistiche dipenda, in via principale, dai risultati degli investimenti del fondo. In altre parole, il rischio deve incidere in modo significativo sull’importo finale delle prestazioni, non restare marginale.

Applicando questo criterio, la Corte osserva che nei regimi in esame le prestazioni sono in linea di principio calcolate sulla base di una pensione di riferimento o dei redditi professionali e del numero di anni di lavoro. Sebbene esse possano essere aumentate o ridotte in funzione della situazione finanziaria del fondo e del tasso strategico di copertura, i risultati degli investimenti non sembrano essere il fattore principale del loro importo. La verifica finale spetta comunque al giudice nazionale.

La Corte aggiunge che:

  • non rileva, di per sé, se il rischio sia sopportato individualmente o collettivamente;
  • non rileva, di per sé, il numero di anni di maturazione dei diritti pensionistici o l’eventuale interruzione dell’accumulo;
  • può essere rilevante la presenza di una garanzia del datore di lavoro o di meccanismi di garanzia pubblica/riassicurazione, ma solo perché tali elementi possono escludere o attenuare il rischio d’investimento in concreto;
  • il fatto che un fondo sia costretto a trasferire gli attivi o cessi di accumulare nuove posizioni non elimina automaticamente il rischio, salvo che il trasferimento sposti il rischio a un terzo.

Seconda questione pregiudiziale: neutralità fiscale e confronto con altri fondi non OICVM

Nelle cause C‑640/22 e C‑644/22 il giudice del rinvio chiedeva se, alla luce del principio di neutralità fiscale, fosse necessario confrontare i fondi pensione non solo con gli OICVM, ma anche con altri fondi non OICVM che lo Stato membro considera fondi comuni d’investimento.

La Corte risponde positivamente. Il principio di neutralità fiscale impedisce che prestazioni simili, in concorrenza tra loro, siano trattate diversamente ai fini dell’IVA. Di conseguenza, quando uno Stato membro qualifica alcuni fondi non OICVM come fondi comuni d’investimento, il giudice nazionale deve verificare anche se il fondo pensione di cui trattasi sia comparabile a tali altri fondi, tenendo conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • un fondo pensione collettivo può essere considerato sopportare il rischio degli investimenti solo se l’importo delle pensioni e delle prestazioni dipende in via principale dai risultati degli investimenti del fondo;
  • non sono determinanti, di per sé, la natura individuale o collettiva del rischio, il numero di anni di contribuzione o l’interruzione dell’accumulo;
  • il principio di neutralità fiscale impone, per i fondi pensione non OICVM, un confronto non solo con gli OICVM, ma anche con altri fondi non OICVM che lo Stato membro tratta come fondi comuni d’investimento.

Implicazioni pratiche

La sentenza è rilevante per la fiscalità dei servizi di asset management resi a fondi pensione. La sola esposizione a oscillazioni finanziarie non basta a ottenere l’esenzione IVA: è necessario che il meccanismo pensionistico trasferisca in modo sostanziale il rischio degli investimenti sul partecipante. Per gli operatori italiani, il criterio può incidere sulla qualificazione dei fondi pensione e sulla possibilità di invocare l’esenzione per i servizi di gestione patrimoniale.

Come è indicizzato

Materieivafondi pensionegestione di fondi d’investimentoneutralità fiscale

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