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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-498/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024. — Novo Banco SA - Sucursal en España e a. contro C.F.O. e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 – Provvedimento di risanamento adottato nei confronti di un ente creditizio – Trasmissione degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio a una “banca ponte” prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di tale ente creditizio – Ritrasmissione al medesimo ente creditizio di taluni di detti obblighi e responsabilità – Legge dello Stato membro di apertura della procedura in questione (lex concursus) – Effetti di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Mutuo riconoscimento – Effetti della violazione dell’obbligo di pubblicità del provvedimento di risanamento – Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Tutela giurisdizionale effettiva – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Legittimazione passiva della “banca ponte”. — Cause riunite da C-498/22 a C-500/22

Giurisprudenza europea62022CJ0498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la logica di mutuo riconoscimento dei provvedimenti di risanamento bancario prevista dalla direttiva 2001/24: in assenza della pubblicazione ex articolo 6, tali provvedimenti restano efficaci e opponibili nello Stato membro ospitante. Ha poi escluso che i clienti possano fondare un legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte di diritto privato, e ha ritenuto, in linea di principio, compatibile con la Carta e con la direttiva 93/13 la separazione delle passività tra banca ponte e banca in dissesto. Resta però al giudice nazionale la verifica concreta sulla proporzionalità nel caso del ritrasferimento retroattivo di taluni obblighi.

Riconoscimento nello Stato membro ospitante degli effetti di un provvedimento di risanamento bancario con creazione di banca ponte, in assenza della pubblicazione ex articolo 6 della direttiva 2001/24, e riparto delle passività residue tra banca ponte e banca in dissesto

La questione giuridica

Se la direttiva 2001/24, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 6, osti al riconoscimento in Spagna degli effetti di decisioni di risanamento portoghesi non pubblicate ai sensi dell’articolo 6; se i clienti possano invocare il legittimo affidamento nei confronti della banca ponte alla luce della sua condotta successiva; e se sia compatibile con la Carta e, nella causa C-498/22, con la direttiva 93/13, il mantenimento nel passivo della banca in dissesto degli obblighi restitutori o risarcitori derivanti dai contratti originari.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che i provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine producono e devono essere riconosciuti nello Stato membro ospitante anche se non sono stati pubblicati secondo l’articolo 6, paragrafi 1-4, della direttiva 2001/24; la mancata pubblicazione non ne determina l’inopponibilità, ma impone che l’ordinamento dello Stato d’origine assicuri un rimedio entro un termine ragionevole dalla conoscenza effettiva o presunta. Inoltre, i singoli non possono invocare il legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte di diritto privato priva di poteri pubblicistici, e il mantenimento nella banca in dissesto delle responsabilità precontrattuali o contrattuali, in un assetto di risoluzione volto alla stabilità bancaria, non osta in linea di principio agli articoli 17 e 38 della Carta né all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/24/CE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Risanamento bancario, banca ponte e riconoscimento transfrontaliero degli effetti

La pronuncia, resa in cause riunite su rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo, riguarda i provvedimenti di risanamento adottati dalla Banca del Portogallo nei confronti del Banco Espírito Santo SA e la creazione del Novo Banco quale banca ponte. Il problema centrale era se, in assenza della pubblicazione prevista dall'articolo 6 della direttiva 2001/24, i giudici spagnoli potessero comunque riconoscere gli effetti delle decisioni portoghesi che avevano distribuito e poi, in un caso, ritrasferito passività tra banca ponte e banca in dissesto.

Fatti e procedimenti principali

Nei tre procedimenti, clienti del BES Spagna o di Novo Banco contestavano la legittimazione passiva della banca ponte. Nel procedimento C-498/22, il cliente C.F.O. chiedeva la restituzione di somme versate in applicazione di una clausola "di tasso minimo" ritenuta abusiva. Nel procedimento C-499/22, J.M.F.T. e M.H.D.S. domandavano l'annullamento di contratti finanziari e il ristoro delle perdite per asserite carenze informative precontrattuali. Nel procedimento C-500/22, la POSB chiedeva pagamento di cedole e rimborso del valore nominale di un'obbligazione inizialmente trasferita al Novo Banco e poi ritrasferita al BES con decisioni del 29 dicembre 2015.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare la direttiva 2001/24, e segnatamente:

  • articolo 3, paragrafo 2, sul regime di legge applicabile e sul mutuo riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento;
  • articolo 6, paragrafi 1-5, sulla pubblicazione degli estratti della decisione;
  • articolo 32, sulle cause pendenti. Sono stati inoltre considerati la direttiva 93/13, articolo 6, paragrafo 1, la direttiva 2014/59/UE, in particolare l'articolo 83 e il considerando 65, e gli articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta.

Prima questione: effetti della mancata pubblicazione

La Corte ha ricordato che la direttiva 2001/24 si fonda sui principi di unità e universalità e sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di risanamento. L'articolo 6 disciplina la pubblicità principalmente per consentire ai creditori dello Stato membro ospitante di esercitare tempestivamente il ricorso nello Stato membro d'origine. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 5, chiarisce che i provvedimenti producono i loro effetti indipendentemente dalle formalità di pubblicazione.

Ne consegue che la mancata pubblicazione non rende i provvedimenti invalidi né ne impedisce l'opponibilità nello Stato membro ospitante. La Corte ha però precisato che l'ordinamento dello Stato membro d'origine deve garantire un ricorso effettivo entro un termine ragionevole dal momento in cui l'interessato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del provvedimento. In questo quadro, la Corte ha escluso che fosse necessario esaminare in astratto la validità dell'articolo 6 alla luce dell'articolo 47 della Carta.

Seconda questione: legittimo affidamento nei confronti della banca ponte

La Corte ha respinto l'idea che i clienti possano invocare il principio della tutela del legittimo affidamento verso una banca ponte come il Novo Banco. Tale tutela opera quando un'autorità pubblica fornisce assicurazioni precise capaci di generare aspettative fondate; non si estende invece a un ente creditizio di diritto privato che opera sul mercato concorrenziale, anche se temporaneamente controllato da un'autorità pubblica in vista della privatizzazione.

La mera partecipazione pubblica al capitale della banca ponte non basta a trasformarla in un'autorità amministrativa nazionale. Di conseguenza, il comportamento successivo del Novo Banco non poteva fondare, nei confronti di quest'ultimo, una responsabilità per obblighi precontrattuali o contrattuali rimasti esclusi dai provvedimenti di risanamento.

Terza questione: diritto di proprietà, certezza del diritto e tutela dei consumatori

La Corte ha distinto tra le varie posizioni creditorie. Ha riconosciuto che, in linea di principio, un'obbligazione negoziabile, un credito fondato su una clausola abusiva e un credito da carenze informative precontrattuali possono rientrare nell'ambito di protezione dell'articolo 17 della Carta, purché si tratti di diritti patrimoniali sufficientemente acquisiti o di legittime aspettative giuridicamente fondate.

Tuttavia, il trasferimento o il ritrasferimento delle passività nell'ambito di un risanamento bancario non costituisce una privazione di proprietà, ma una regolamentazione dell'uso dei beni. Tale regolamentazione è prevista dalla legge, risponde a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione - in particolare la stabilità del sistema bancario e la prevenzione del rischio sistemico - e, in linea di principio, non incide sul contenuto essenziale del diritto di proprietà.

Quanto al principio di certezza del diritto, la Corte ha osservato che la separazione tra attivo e passivo operata dalla decisione di agosto 2014 consentiva ai creditori di prevedere che talune responsabilità restassero nel BES. Nel caso della POSB, la Corte ha tuttavia rimesso al giudice nazionale la verifica della proporzionalità del ritrasferimento retroattivo disposto nel dicembre 2015, tenendo conto dell'espressa previsione, nella decisione originaria, della possibilità di ritrasferimenti e della qualità professionale del creditore.

Sul versante consumatori, la Corte ha respinto l'idea che l'articolo 38 della Carta potesse, da solo, imporre una diversa soluzione nella causa C-499/22, per difetto di una chiara base normativa che attribuisse a tali clienti la qualità di consumatori rilevante ai fini dell'esame. Nella causa C-498/22, invece, ha precisato che la tutela del consumatore ai sensi della direttiva 93/13 non è assoluta e non può neutralizzare il sistema di riparto delle passività risultante da provvedimenti di risanamento necessari alla stabilità bancaria.

Decisione

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • la mancata pubblicazione ex articolo 6 della direttiva 2001/24 non impedisce il riconoscimento in Spagna degli effetti dei provvedimenti di risanamento portoghesi;
  • i clienti non possono invocare il legittimo affidamento nei confronti del Novo Banco quale banca ponte di diritto privato;
  • l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto con gli articoli 17 e 38 della Carta, non osta in linea di principio al mantenimento nel passivo della banca in dissesto delle responsabilità contrattuali o precontrattuali oggetto delle controversie.

Implicazioni operative

Per i professionisti, la sentenza conferma che nei casi di risoluzione bancaria transfrontaliera la prima verifica da fare è quella sulla lex concursus e sull'efficacia automatica dei provvedimenti nello Stato ospitante. La tutela del consumatore o del creditore non consente, di per sé, di derogare alla ripartizione delle passività stabilita nel piano di risanamento, salvo i limiti della proporzionalità e della tutela giurisdizionale effettiva da valutare nel caso concreto dal giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materierisanamento e liquidazione degli enti creditizibanca pontediritto dei consumatoriclausole abusivediritto di proprietà e tutela giurisdizionale effettiva

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