Cassazione Penale, Sentenza n. 26180/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Romano, pescatore marittimo, aveva percepito un contributo una tantum (FEP-Campania, 5/10/2012) per la riconversione professionale dichiarando di aver cessato l'attività di pesca; il decreto di concessione prevedeva la decadenza in caso di ripresa dell'attività nei cinque anni successivi. Un controllo dell'8/7/2013 lo ha trovato a bordo di un peschereccio e le autorità hanno ritenuto sussistente la ripresa, contestandogli l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). Il Tribunale aveva però dichiarato estinto il reato per prescrizione; la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese. In Cassazione il difensore ha dedotto l'insussistenza del reato, contestando che la circostanza della presenza a bordo fosse sufficiente a dimostrare la ripresa dell'attività professionale così come definita dal decreto dirigenziale (requisito di "pescatore professionale" come attività esclusiva o prevalente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. riguarda l'indebita percezione ottenuta mediante dichiarazioni o documenti falsi o mendaci al momento dell'erogazione e non la mera omessa comunicazione successiva di circostanze sopravvenute dopo una regolare percezione in un'unica soluzione. La condotta contestata (omessa comunicazione della ripresa dell'attività) non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 316-ter ma, ove rilevante, potrebbe configurare altri profili (es. art. 316-bis se vi è vincolo di destinazione). La sentenza impugnata è stata annullata perché il fatto non sussiste (annullamento della condanna).
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
La norma sanziona l'indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguente all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti al momento dell'ottenimento dell'erogazione; non è applicabile alla mera omissione successiva alla regolare percezione dei fondi
art. 316-bis cod. pen.
Richiamata come norma potenzialmente pertinente quando l'erogazione è vincolata a una destinazione: la ritenzione indebita di somme soggette a vincolo di destinazione può integrare fattispecie diverse dall'art. 316-ter
legge 29 settembre 2000, n. 300 (art. 4)
Norma che ha introdotto nel diritto interno la fattispecie penale collegata alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (attuazione della Convenzione PIF); contesto storico-normativo della disciplina
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (PIF), 26 luglio 1995
Impegna gli Stati membri a considerare reati le azioni/omissioni intenzionali che comportino percezione o ritenzione illecita di fondi comunitari mediante documenti falsi, inesatti o incompleti; ha ispirato l'assetto sanzionatorio ma non impone che ogni omissione successiva sia automaticamente penale
Decreto dirigenziale FEP-Campania (concessione contributo 5/10/2012)
il requisito di pescatore professionale richiede lo svolgimento dell'attività di pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, in quanto la stessa impegna il sottoscritto almeno per il maggior periodo di tempo dell'anno e costituisce la maggior fonte di reddito
Definisce il parametro amministrativo per considerare una persona "pescatore professionale"; ai fini penali, la semplice presenza a bordo non è automaticamente idonea a provare il requisito di prevalenza/esclusività indicato dal decreto
Massime di principio
- L'art. 316-ter c.p. tutela contro l'ottenimento di erogazioni pubbliche mediante dichiarazioni o documenti falsi al momento dell'erogazione; omissioni sopravvenute dopo una regolare percezione non rientrano in questa fattispecie
- La mancata comunicazione successiva alla percezione di un contributo rileva principalmente in sede amministrativa o civile (revoca, restituzione, sanzioni amministrative) e non necessariamente come reato di indebita percezione
- Se l'erogazione è vincolata a una destinazione specifica, la ritenzione indebita può integrare altre fattispecie penali (es. art. 316-bis) a seconda degli elementi del caso
- La prova della "ripresa" di un'attività professionale richiede elementi che dimostrino il carattere esclusivo o prevalente dell'attività (criterio temporale/reddituale) e non si esaurisce nella sola presenza occasionale a bordo di un'imbarcazione
- Quando l'erogazione avviene in un'unica soluzione e correttamente al momento dell'erogazione, fatti sopravvenuti successivamente non configurano il reato di indebita percezione salvo che emerga che il conseguimento stesso sia stato ottenuto mediante mendacio
- In situazioni simili, valutare distintamente: (a) se il conseguimento è stato ottenuto tramite false dichiarazioni/documenti al momento dell'erogazione (rischio 316-ter), (b) se la violazione riguarda obblighi successivi di comunicazione o vincoli di destinazione (conseguenze amministrative/civili e possibile diversa imputazione penale)
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