Cassazione Penale, Sentenza n. 30260/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina sostenendo l'abnormità del provvedimento per violazione delle norme processuali (artt. 655, commi 1 e 2; 663 comma 2 in riferimento all'art. 666 cod. proc. pen.). Dinkov deduceva che il Giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti non alla Corte d'appello di Messina, bensì alla Procura generale presso la stessa Corte, unico ufficio competente a proporre l'incidente di esecuzione, e che invece l'incidente era stato proposto dal Procuratore presso il Tribunale di Messina, ritenuto incompetente, con conseguente carenza di potere del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il ricorso è stato proposto per cassazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui le decisioni sul tema della competenza del giudice non sono impugnabili in cassazione e, se è controversa la competenza, la questione va sollevata mediante il conflitto di attribuzione (art. 28 cod. proc. pen.). Ha inoltre precisato che la regola vale anche nei procedimenti esecutivi e che l'incompetenza del pubblico ministero, in quanto tale, non determina la nullità degli atti; pertanto l'eccezione di abnormità non poteva aggirare l'ostacolo dell'inammissibilità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata come motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la materia della competenza non è sindacabile in cassazione con questo mezzo.
art. 655 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme sugli incidenti di esecuzione e alla competenza; il ricorrente ha fatto perno su tali norme per sostenere che gli atti dovevano essere trasmessi alla Procura generale.
art. 663 comma 2 in riferimento all'art. 666 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alle modalità e alla competenza nell'ambito degli incidenti di esecuzione; la Corte ha valutato la questione come di competenza e non idonea a fondare ricorso per cassazione.
art. 568 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel consolidato orientamento della Corte secondo cui i provvedimenti che dichiarano incompetenza e ordinano la trasmissione degli atti non sono impugnabili in cassazione ai sensi di questa disposizione.
art. 28 cod. proc. pen.
Prevede la procedura del conflitto di attribuzione per risolvere le controversie di competenza tra giudici; la Corte indica che la questione di competenza deve essere risolta mediante conflitto e non con ricorso per cassazione.
art. 111 Cost., comma 7
Principio costituzionale che garantisce la possibilità di impugnare per violazione di legge ma solo quando il provvedimento impugnato sia decisorio e definitivo; la Corte ha sottolineato che le decisioni sulla competenza hanno contenuto di rito e non arrecano pregiudizio irreparabile che giustifichi la cassazione.
art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma sulle nullità relative all'iniziativa o partecipazione del pubblico ministero; la Corte ha osservato che l'incompetenza del pubblico ministero non rientra tra le ipotesi che determinano nullità degli atti e non è sanzionata automaticamente.
Massime di principio
- Le decisioni che riguardano la competenza del giudice non sono normalmente impugnabili mediante ricorso per cassazione; la via corretta è il conflitto di competenza (art. 28 cod. proc. pen.).
- La regola della non impugnabilità per cassazione vale anche nei procedimenti esecutivi e per le ordinanze emesse nell'esecuzione.
- L'incompetenza territoriale o funzionale del pubblico ministero, di per sé, non comporta la nullità degli atti processuali; eventuali rilievi devono essere affrontati nei rimedi previsti dal codice e non con un ricorso per cassazione mirato ad aggirare l'impugnabilità.
- La Corte costituzionale/art. 111 Cost. tutela l'impugnazione per violazione di legge solo quando il provvedimento sia definitivo e decisorio; gli atti di rito suscettibili di successivo sindacato non soddisfano questo requisito.
- In situazioni simili, se si contesta la competenza di un giudice o di un organo (inclusa la Procura), conviene promuovere il conflitto di attribuzione o sollevare l'eccezione nei giudizi successivi piuttosto che ricorrere direttamente in Cassazione.
- Presentare un ricorso inammissibile espone al rischio di condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; è utile valutare previamente l'ammissibilità del mezzo di impugnazione.
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