Ordinanza n. 593/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, della deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 (All. 1); - per quanto occorrer possa, delle richieste di pagamento adottate in data 17/02/2026 e 27/03/2026 da GSE in attuazione della deliberazione citata con cui chiede il pagamento rispettivamente di euro 151.468,06 e di euro 35.136,95 a titolo di rideterminazione del prezzo di cessione dell’energia prodotta (All. 2) ; - del provvedimento non noto con cui GSE e CSEA hanno predisposto la procedura per regolare le partite finanziarie relative al meccanismo di cui all’art. 5 della delibera ARERA 266/2022; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL e, per quanto occorra, richieste di pagamento del GSE per la rideterminazione del prezzo di cessione dell’energia prodotta, nonché gli atti attuativi del relativo meccanismo finanziario
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestori pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e, con motivi aggiunti, le richieste di pagamento adottate dal GSE nel febbraio e marzo 2026, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti contestati. Il giudice ha rilevato che, con riguardo agli atti del GSE, è quantomeno dubbia sia la loro diretta impugnabilità sia la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Ha inoltre considerato che, avuto riguardo al tempo di maturazione delle pretese del GSE e al quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore economico, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione determinatasi, anche con riferimento agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha fondato il diniego, in primo luogo, sulla dubbia diretta impugnabilità e sulla dubbia giurisdizione amministrativa rispetto alle richieste di pagamento del GSE contestate con motivi aggiunti. In secondo luogo, ha escluso la sussistenza dei presupposti cautelari considerando che le pretese economiche erano maturate in un contesto normativo e disciplinare noto e ragionevolmente prevedibile: l’operatore, secondo criteri di qualificata diligenza, avrebbe dovuto adottare misure organizzative e gestionali adeguate, anche rispetto agli investimenti compiuti. Il TAR ha precisato che l’eventuale recupero delle somme riscosse resterà possibile qualora la decisione di merito sia favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare
La domanda cautelare è stata respinta per la mancata dimostrazione dei presupposti della tutela cautelare, anche in ragione della dubbia impugnabilità e della dubbia riconducibilità alla giurisdizione amministrativa degli atti del GSE.
art. 5 della deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL
meccanismo di cui all’art. 5 della delibera ARERA 266/2022
La disposizione è richiamata quale base del meccanismo di regolazione delle partite finanziarie relativo alla rideterminazione del prezzo di cessione dell’energia prodotta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia diretta impugnabilità degli atti contestati e la dubbia riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa sono elementi idonei a escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione richiesta, senza anticipare la decisione definitiva sulla giurisdizione o sull’ammissibilità dell’impugnazione.
- L’operatore economico che agisce in un settore regolato, quando le pretese economiche dell’amministrazione o del gestore risultino ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo e disciplinare noto, deve adottare misure gestionali e organizzative adeguate per fronteggiarle; la mancata predisposizione di tali misure può incidere sulla valutazione cautelare del pregiudizio dedotto.
- Gli investimenti effettuati in presenza di pretese economiche ragionevolmente prevedibili non determinano, di per sé, la sussistenza del periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare.
- La possibilità di recuperare in seguito le somme eventualmente riscosse, ove il giudizio di merito si concluda favorevolmente, esclude o attenua il carattere irreparabile del pregiudizio economico dedotto in sede cautelare.
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