Sentenza del 14/01/2016 n. 369 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI- Legittimazione all'accertamento - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento dei costi dedotti e della detrazione IVA relativa a fatture d'acquisto emesse da un soggetto economicamente inesistente. La questione riguardava la legittimità dell'accertamento e la ripartizione dell'onere della prova in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, in particolare se l'Ufficio avesse dimostrato il coinvolgimento e la malafede del cessionario.
La decisione
L'accertamento è ritenuto legittimo quando l'Ufficio fornisce elementi probatori sufficienti a dimostrare il coinvolgimento e la malafede del cessionario. In tal caso, il contribuente deve provare di non aver avuto una posizione oggettiva di conoscibilità delle irregolarità o delle operazioni fraudolente pregresse tra il cedente effettivo e il soggetto indicato in fattura, oppure di non aver potuto superare, con l'ordinaria diligenza, l'ignoranza della frode. Ne consegue il mancato riconoscimento dei costi e della detrazione IVA.
Massime di principio
- In caso di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima fornire indizi gravi, precisi e concordanti del carattere fraudolento dell'operazione e della consapevolezza o partecipazione del contribuente.
- Quando l'Ufficio dimostra tali elementi, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare la propria estraneità alla frode e di aver adottato un comportamento diligente nei controlli sulla controparte.
- La mera regolarità formale della fattura o l'avvenuto pagamento non sono, da soli, sufficienti a garantire la deducibilità del costo e la detrazione dell'IVA.
- Il contribuente deve documentare, secondo le circostanze concrete, la reale esecuzione dell'operazione, l'identità effettiva dei soggetti coinvolti e l'adozione di verifiche commerciali ragionevoli.
- Se il contribuente non supera la presunzione di conoscibilità della frode, possono essere disconosciuti sia il costo ai fini reddituali sia la detrazione dell'IVA.
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