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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12446 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P. s.p.a. ha impugnato un avviso di pagamento di Euro 169.577,58, oltre interessi e indennità di mora, relativo a maggiori imposte erariali e addizionali provinciali sui consumi di energia elettrica del 2003. La società sosteneva di poter cumulare i consumi delle diverse imprese operanti nello stesso polo industriale, così da beneficiare dell'esenzione prevista per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili in regime di autoproduzione. Contestava inoltre la prescrizione della pretesa per i consumi di gennaio-aprile 2003, sostenendo che il termine quinquennale decorresse dai singoli consumi mensili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione deve essere verificata separatamente per ciascuna impresa utilizzatrice e non può derivare dal semplice fatto che le imprese siano situate nel medesimo comprensorio industriale. Nel caso concreto, le società erano autonome e ricevevano energia sulla base di meri rapporti commerciali, senza rapporti associativi, consortili o di interdipendenza produttiva rilevanti. Il provvedimento ministeriale che qualificava P. come autoproduttore non era sufficiente a estendere il beneficio fiscale. La Corte ha inoltre ritenuto non prescritta la pretesa, chiarendo che il termine quinquennale decorre dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di consumo, momento in cui l'Amministrazione può verificare l'effettivo consumo. P. s.p.a. è stata condannata al pagamento della metà delle spese di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00, con compensazione della restante metà, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis) (Testo Unico Accise)

    esenzione dall'imposta erariale sull'energia elettrica per consumi mensili superiori a 1,2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione

    L'esenzione non si applica cumulativamente ai consumi di più imprese autonome situate nello stesso sito industriale; i consumi devono essere disaggregati e verificati per ciascuna azienda utilizzatrice.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53

    sono considerati fabbricanti gli acquirenti di energia elettrica che l'acquistano per farne rivendita o che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo

    Individua i soggetti obbligati e collega la disciplina fiscale all'esercente dell'officina elettrica e al consumo dei singoli utilizzatori.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 54

    l'officina di produzione è costituita dal complesso degli apparati esercitati da una medesima ditta

    La nozione di officina è riferita a un complesso produttivo riconducibile alla medesima impresa e non consente, di per sé, di unificare i consumi di imprese giuridicamente distinte.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 55, comma 1

    La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo

    La dichiarazione annuale di consumo costituisce il momento nel quale l'Amministrazione può verificare l'effettivo consumo e la corretta liquidazione dell'imposta.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 56

    ogni bolletta di pagamento ... deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali

    Il sistema di tassazione richiede la tracciabilità dei quantitativi forniti ai singoli consumatori e delle aliquote applicate.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 57, comma 3

    Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

    Nel sistema delle accise, la data del consumo rilevante ai fini della prescrizione coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, quando diventa verificabile l'adempimento del fabbricante.

  • D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 2, convertito nella L. 27 gennaio 1989, n. 20

    esenzione dalle addizionali locali in relazione all'energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio

    L'esenzione dalle addizionali locali riguarda l'energia autoprodotta e utilizzata dal produttore per uso proprio; non si estende automaticamente all'energia ceduta a imprese giuridicamente diverse.

  • D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2

    autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante

    La nozione di autoproduttore rilevante in altri ambiti presuppone specifici rapporti societari o consortili e non si applica a semplici rapporti commerciali tra imprese indipendenti.

  • Codice civile, art. 2935

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    La regola generale deve essere coordinata con il particolare sistema delle accise: il diritto di recupero è concretamente verificabile dopo la dichiarazione annuale di consumo.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte ha integrato la motivazione della decisione impugnata, ritenendo comunque corretta la conclusione sulla decorrenza della prescrizione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per applicare un'esenzione basata sul superamento di una soglia di consumo energetico, i consumi di imprese giuridicamente autonome non possono essere sommati solo perché le imprese operano nello stesso stabilimento o comprensorio industriale.
  • L'unitarietà fisica o tecnica di un sito produttivo non è sufficiente: occorre dimostrare un'effettiva unità soggettiva, societaria, consortile o produttiva nei limiti richiesti dalla normativa applicabile.
  • Un'autorizzazione amministrativa o una qualificazione formale come autoproduttore non prevale sulle concrete modalità di utilizzo e cessione dell'energia ai fini fiscali.
  • Quando l'energia è ceduta a imprese indipendenti, il produttore deve normalmente contabilizzare e documentare separatamente i consumi di ciascun utilizzatore e verificare individualmente il superamento della soglia.
  • Ai fini della prescrizione delle accise, il termine può decorrere dalla scadenza della dichiarazione annuale di consumo, anziché dai singoli consumi mensili, se solo in quel momento l'Amministrazione può verificare complessivamente l'esatto adempimento tributario.
  • Le esenzioni dalle addizionali locali riferite all'energia autoprodotta e destinata a uso proprio non si estendono automaticamente all'energia fornita a soggetti giuridicamente distinti.

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