Sentenza n. 329/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento - della Determinazione del Direttore della Divisione SArPULIA n. 157 del 7/7/2025, comunicata solo il successivo 14/7/2025, con cui INNOVAPUGLIA SPA ha aggiudicato la gara telematica suddivisa in 9 Lotti a procedura aperta concernente la conclusione di un Accordo Quadro multi-fornitore ex art. 59 comma 4 lett. a) D.Lgs.n. 36/2023, per la fornitura di dispositivi ad alta tecnologia per la somministrazione di insulina e il monitoraggio in continuo del glucosio per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia ed, in particolar modo, nella parte in cui ha affidato il Lotto 2 relativo alla fornitura di “Microinfusore d’insulina a cerotto”, per un importo complessivo quadriennale a base d’asta di 7.854.000 € alle società ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A., B.C. TRADE S.R.L. e BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L.; - di tutti i Verbali di gara e, in particolar modo, del Verbale n. 7 in seduta riservata del 11/02/2025 di valutazione delle offerte tecniche degli operatori partecipanti al suddetto Lotto 2, nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, se ed in quanto rilevante nonché per la declaratoria d’inefficacia dell’Accordo-Quadro, se ed in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della Theras Lifetech S.r.l. in corso d’esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subìendi dalla ricorrente per effetto dell’esecuzione della concessione in quanto illegittimamente affidata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di un accordo quadro per la fornitura di microinfusori d’insulina a cerotto, in favore dei primi tre operatori classificati
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quinta classificata con 76,30 punti, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno. In primo luogo ha sostenuto che il dispositivo offerto dalla prima classificata non rispettasse il requisito tecnico minimo relativo alla regolazione della velocità di infusione basale con incrementi pari o inferiori a 0,05 U/h per l’intero range operativo: il dispositivo avrebbe garantito tale incremento solo tra 0,1 e 5 U/h, mentre per il range da 5 a 25 U/h avrebbe consentito incrementi di 0,1 U/h. In secondo luogo, per superare la prova di resistenza e raggiungere una posizione utile tra i primi tre operatori, ha contestato i punteggi attribuiti alla quarta classificata e alla stessa ricorrente, deducendo l’illegittima attribuzione di un punto premiale per la connettività con smartphone mediante un’applicazione di terze parti, l’errata valutazione degli avvisi e degli allarmi del dispositivo e l’insufficiente valorizzazione dell’assistenza tecnica offerta, comprendente supporto continuativo, sostituzione entro 48 ore e una rete territoriale di professionisti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente, subentrata alla società originaria partecipante per effetto di fusione per incorporazione, qualificata come successione a titolo universale ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., con trasferimento della posizione di concorrente e dei relativi requisiti. Ha respinto la richiesta di approfondimenti tecnici sul requisito relativo agli incrementi della velocità basale, rilevando che il dato oggettivo non era controverso e che la questione era esclusivamente interpretativa. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo diretto a ottenere l’esclusione della prima classificata: il bando non imponeva espressamente che l’incremento di 0,05 U/h fosse mantenuto invariato per ogni frazione dell’intero range operativo, né prevedeva un vincolo di linearità assoluta. Una lettura più rigorosa avrebbe introdotto un requisito non esplicitato e ristretto indebitamente la platea dei concorrenti, in contrasto con trasparenza, parità di trattamento e tassatività delle cause di esclusione. Ha inoltre richiamato il principio del risultato, ritenendo ragionevole valutare positivamente, ai fini dell’ammissione, la capacità di erogazione con step di 0,05 U/h anche se riferita a un segmento del range, nonché precluso il sindacato sostitutivo del giudice sulla valutazione amministrativa non manifestamente irragionevole. Il rigetto della censura sull’ammissione della prima classificata ha determinato l’assorbimento delle ulteriori doglianze, poiché la ricorrente, quinta classificata, non avrebbe comunque raggiunto una posizione utile tra i primi tre anche in caso di accoglimento delle contestazioni sui punteggi. Il TAR ha comunque esaminato tali censure ad abundantiam, ritenendole infondate: la valorizzazione della presenza fisica e della capillarità dell’assistenza sul territorio regionale costituiva una scelta qualitativa ragionevole e non una condizione di partecipazione; la Commissione poteva considerare, oltre al numero degli avvisi, la loro fruibilità e personalizzazione; la disciplina di gara non imponeva un’app proprietaria, sicché era legittimo premiare il risultato della connettività senza discriminare la tecnologia utilizzata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite in favore dell’Amministrazione; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura per la conclusione di un accordo quadro multi-fornitore.
artt. 94 e 100 d.lgs. 36/2023
Richiamati in relazione al trasferimento della posizione di concorrente e dei relativi requisiti a seguito della fusione per incorporazione.
art. 2504-bis c.c.
La fusione per incorporazione configura una successione a titolo universale, determinando il trasferimento automatico della posizione processuale e sostanziale di concorrente.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta l’interpretazione delle regole di gara e consente di evitare letture formalistiche non richieste dalla lex specialis, purché sia rispettata la sostanza della prestazione.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati nell’intestazione processuale; il giudizio è stato trattato secondo il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis devono essere interpretate, quando il loro tenore non impone una soluzione univoca, evitando letture formalistiche che introducano requisiti tecnici o cause di esclusione non espressamente previsti e restringano ingiustificatamente la partecipazione.
- Un requisito tecnico minimo non può essere interpretato nel senso di imporre modalità o livelli di prestazione ulteriori rispetto a quelli chiaramente indicati nel bando; l’esclusione fondata su un dettaglio tecnico non esplicitato viola il principio di tassatività delle cause di esclusione.
- Quando la permanenza in gara di un concorrente collocato in posizione anteriore impedisce comunque al ricorrente di raggiungere una posizione utile, le censure dirette contro i punteggi di altri concorrenti sono inidonee a soddisfare l’interesse azionato e possono essere assorbite per difetto di utilità concreta.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione di gara in materia tecnico-discrezionale, salvo che emergano manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o errori macroscopici.
- In assenza di una prescrizione della lex specialis che imponga una specifica soluzione tecnologica, la stazione appaltante deve valutare il risultato funzionale richiesto, senza discriminare la modalità tecnica o industriale utilizzata per conseguirlo, in applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e neutralità tecnologica.
- La fusione per incorporazione determina, in presenza dei presupposti indicati dal giudice, la successione universale nella posizione del concorrente e consente alla società incorporante di proseguire il rapporto processuale e di far valere i requisiti già posseduti dalla società originaria.
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