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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24349/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse relative agli anni 2009, 2010 e 2011, emessi a seguito di controllo presso un centro trasmissione dati che operava per conto di un bookmaker estero. In appello la commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi per il 2009 e il 2010 e aveva invece ritenuto dovuta l'imposta per il 2011, affermando la responsabilità solidale del centro con il bookmaker. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa o apparente motivazione sul presupposto territoriale dell'imposta; 2) carenza di motivazione degli avvisi di accertamento e violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sullo statuto del contribuente; 3) violazione del diritto UE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e richiesta di rinvio pregiudiziale; 4) ulteriore violazione dei principi UE di libera prestazione di servizi, non discriminazione e proporzionalità; 5) violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e delle norme tributarie interne sulla soggettività passiva e sulla solidarietà. La Corte ha considerato decisivo solo il segmento relativo all'annualità 2011, poiché le annualità 2009 e 2010 erano già state annullate dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva effettivamente risposto alla censura sul presupposto territoriale e, comunque, l'imponibilità deriva dall'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia dal centro trasmissione dati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata trascrizione degli atti rilevanti e per difetto di specificità. Ha respinto i motivi terzo, quarto e quinto perché la disciplina dell'imposta unica, come interpretata dalla normativa del 2010 e dalla giurisprudenza costituzionale e unionale, assoggetta anche i centri che raccolgono scommesse per bookmaker esteri; non vi è discriminazione né violazione della libertà di stabilimento, e il principio di affidamento non consente di escludere l'applicazione del tributo. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale. Spese compensate per la sopravvenienza degli orientamenti della Corte dopo la proposizione del ricorso; disposto anche l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    individua il tributo unico sui concorsi pronostici e sulle scommesse e, secondo la Corte, il presupposto d'imposta è integrato dall'attività di raccolta e organizzazione svolta in Italia.

  • art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    è interpretato nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi o senza concessione; per le annualità successive alla modifica interpretativa il centro trasmissione dati può essere chiamato al pagamento in solido.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), della L. 13 dicembre 2010, n. 220

    norma interpretativa che chiarisce la debenza dell'imposta anche in assenza di concessione e la soggettività passiva di chi gestisce scommesse con qualunque mezzo, prevedendo la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.

  • art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalla ricorrente per la motivazione degli atti, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti impugnati.

  • art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dalla ricorrente sul tema della motivazione amministrativa; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per denunciare motivazione apparente della sentenza di appello; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia motivato in modo sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato sia per il vizio di motivazione sia per il richiamo, da parte della Corte, alla propria giurisprudenza consolidata.

  • art. 56 TFUE

    la Corte, richiamando la giurisprudenza unionale, esclude che l'imposta unica produca discriminazioni o restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi.

  • art. 267, § 3, TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la questione era già stata compiutamente risolta dalla Corte di giustizia.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    richiamati per sostenere l'illegittimità della disciplina fiscale, ma la Corte ha escluso violazioni dei principi di uguaglianza e capacità contributiva.

  • art. 64, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel quinto motivo insieme alla disciplina dell'imposta unica; la censura è stata respinta.

  • art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228

    base per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto territoriale non dipende dal luogo di conclusione del contratto di scommessa, ma dall'attività di organizzazione, raccolta e valida registrazione della giocata svolta nel territorio dello Stato.
  • La disciplina introdotta dalla legge del 2010 chiarisce, ai soli fini tributari, che l'imposta è dovuta anche quando la raccolta avvenga senza concessione o in presenza di concessione inefficace, e che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi, con responsabilità solidale del soggetto per cui l'attività è svolta.
  • Il riconoscimento della liceità penale dell'attività di raccolta scommesse svolta per conto di operatore estero non esclude, anzi conferma, la rilevanza del medesimo fatto come presupposto dell'imposizione fiscale.
  • Non vi è violazione del principio di non discriminazione o della libera prestazione di servizi quando l'imposta si applica in modo uniforme a tutti gli operatori che realizzano in Italia la raccolta delle scommesse, senza differenze fondate sul luogo di stabilimento del bookmaker.
  • Nei settori non armonizzati, come quello dei giochi d'azzardo, gli Stati membri possono perseguire obiettivi di tutela dell'ordine pubblico, dei consumatori e del contrasto all'evasione fiscale, purché le restrizioni siano proporzionate; una volta che la Corte di giustizia abbia già deciso sul punto, non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale.
  • In cassazione, le censure sulla motivazione degli atti presuppongono specifica trascrizione o allegazione degli atti rilevanti e la verifica che la questione sia stata devoluta nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

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