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Sentenza

Sentenza del 18/03/2019 n. 1601 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica atti a mezzo PEC ante processo tributario telematico - Sanabilità - Non opera - Inesistenza della notifica del ricorso - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto giuridicamente inesistente, e quindi non semplicemente nulla o irregolare, la notificazione effettuata tramite PEC prima che tale modalità fosse normativamente prevista nel processo tributario telematico. Trattandosi di inesistenza della notifica, non opera la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.; il ricorso introduttivo è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva notificato gli atti del processo tributario tramite posta elettronica certificata in un periodo antecedente all'entrata in vigore della disciplina che consentiva espressamente tale modalità nel processo tributario telematico. La questione riguardava se l'irregolarità potesse essere sanata per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, commi 2 e 3

    La disciplina delle notificazioni nel processo tributario deve essere rispettata secondo le modalità normativamente previste; prima dell'introduzione del processo tributario telematico, la PEC non costituiva una modalità idonea per la notificazione degli atti processuali tributari.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo può operare rispetto a vizi di nullità della notificazione, ma non quando la notificazione sia giuridicamente inesistente.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale tributario con uno strumento telematico è valida solo se, al momento della notifica, tale modalità era espressamente prevista dalla normativa applicabile.
  • L'utilizzo anticipato della PEC, prima della piena operatività del processo tributario telematico, può determinare l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso.
  • Il raggiungimento dello scopo dell'atto non sana una notificazione inesistente; la sanatoria ex art. 156 c.p.c. riguarda esclusivamente vizi di nullità.
  • Prima di notificare un ricorso o un atto tributario occorre verificare la disciplina temporale vigente, il canale ammesso e gli eventuali requisiti tecnici e formali.
  • L'orientamento richiamato riguarda specificamente le notificazioni effettuate in epoca antecedente all'abilitazione normativa della PEC nel processo tributario e non implica automaticamente l'invalidità delle notifiche telematiche effettuate secondo la disciplina successiva.

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