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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - Pescara, Sezione 1

Per la ottemperanza alla sentenza n. 280/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, sezione lavoro,

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che le aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nel titolo, il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il giudizio si è fondato sull’esistenza del titolo esecutivo, sull’inottemperanza dell’Amministrazione e sul decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza con gli adattamenti necessari. Il TAR ha inoltre richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero. È stata altresì considerata la possibilità di proporre l’azione di ottemperanza senza previa diffida.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando sulla carta elettronica del docente le somme riconosciute nel titolo, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui delegato, stabilendo che provveda in sostituzione dell’Amministrazione entro l’ulteriore termine indicato nel dispositivo. Non è stata applicata la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, c.p.a., in considerazione dell’importo contenuto e della maturazione degli interessi in base al titolo da eseguire. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500 oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    Le somme accertate in sentenza, relative al cd. bonus carta docenti, dovranno essere accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini di cui all’articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015.

    Il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale deve essere eseguito mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni per l’adempimento delle amministrazioni statali agli obblighi di pagamento è applicabile anche nell’ottemperanza, con gli adattamenti richiesti dalla natura del giudizio amministrativo.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

    Per proporre il giudizio di ottemperanza non occorre che il titolo giudiziale rechi la formula esecutiva richiesta ai fini dell’esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L’Amministrazione intimata non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato adducendo la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero.

  • art. 114 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può comunque proporsi senza previa diffida.

    La previa diffida non costituisce condizione necessaria per proporre l’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non sussistono di contro i presupposti per la condanna alle penalità di mora.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, risultino sufficienti l’ordine di esecuzione e gli interessi già riconosciuti dal titolo, anche in considerazione dell’importo contenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento o all’attribuzione di somme da parte di un’amministrazione statale, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo e deve essere considerato con gli adattamenti compatibili con il processo amministrativo.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l’art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
  • L’Amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione del giudicato deducendo che la competenza operativa appartiene a un diverso organo centrale dello stesso Ministero; l’organizzazione interna non incide sull’obbligo dell’amministrazione individuata dal giudicato di assicurare l’adempimento.
  • L’azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida dell’amministrazione obbligata.
  • In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere esclusa quando l’importo da corrispondere sia contenuto e il titolo preveda già la maturazione degli interessi, sicché l’ordine di esecuzione con la nomina del commissario risulti misura sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoResponsabilità precontrattuale

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