Sentenza n. 928/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale che confermava l'esclusione della domanda di sostegno nell'ambito dell'intervento «Insediamento Giovani Agricoltori», nonché gli atti presupposti
Esito
La controversia
La titolare di un'impresa individuale ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Calabria del 3 febbraio 2026, n. 1236, nella parte in cui confermava l'esclusione della domanda di sostegno presentata nell'ambito del programma PSP 2023/2027 – CSR Calabria, Intervento SRE.01 «Insediamento Giovani Agricoltori». Sono stati impugnati, ove occorrente, anche il precedente decreto dell'11 novembre 2025, gli atti istruttori e gli atti connessi e conseguenti. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, il riesame della domanda e, ove ne ricorressero i presupposti, l'accertamento del diritto alla corretta valutazione e al conseguente posizionamento in graduatoria, ai fini dell'eventuale ammissione a finanziamento. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nelle more del giudizio, la Regione Calabria ha concesso alla ricorrente il contributo richiesto. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati. Le spese e le competenze di giudizio sono state compensate tra le parti, come richiesto dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenienza elimini concretamente l'utilità della decisione richiesta con il ricorso, rendendo non più attuale la controversia.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta dalla parte e non emergano ragioni per una diversa statuizione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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