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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30051/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'inadempimento della debitrice principale e dall'azione della banca contro diversi garanti, tra cui una società che aveva prestato fideiussione. Ottenuto decreto ingiuntivo, la società garante propose opposizione, respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello. In cassazione la società dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 2384 e 2475-bis c.c. e questione di legittimità costituzionale dell'art. 2475-bis c.c. in relazione all'art. 41 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato l'oggetto sociale come limite agli atti degli amministratori e avesse ritenuto legittima la fideiussione pur asseritamente estranea all'utilità sociale perseguita dall'impresa. Con il secondo motivo dedusse violazione degli artt. 1394 e 2475-ter c.c. e degli artt. 112 e 345 c.p.c., censurando la dichiarazione di tardività e inammissibilità della domanda di annullabilità della fideiussione per conflitto di interessi, poiché il medesimo soggetto aveva sottoscritto la garanzia quale amministratore della società garante e amministratore della beneficiaria della garanzia. La società sosteneva inoltre che la questione fosse già stata prospettata in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della pertinenza degli atti degli amministratori all'oggetto sociale, rileva la strumentalità diretta o indiretta dell'atto rispetto all'oggetto e all'interesse della società. Ha inoltre ribadito che le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali non sono opponibili ai terzi di buona fede e che l'eventuale eccedenza rispetto all'oggetto sociale incide solo nei rapporti interni società-amministratore, non sulla validità dell'atto verso i terzi. Quanto al conflitto di interessi, ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio della decisione impugnata e che la questione non risultava correttamente introdotta nel giudizio di merito. Ha infine giudicato manifestamente infondata, perché apodittica, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2475-bis c.c. in relazione all'art. 41 Cost. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato anche dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2384 c.c.

    le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi di buona fede; la tutela del terzo opera anche per le limitazioni alla rappresentanza sostanziale

  • art. 2475-bis c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della pretesa illegittimità costituzionale; la Corte non accoglie la censura e la questione viene ritenuta manifestamente infondata

  • art. 2475-ter c.c.

    invocato per il dedotto conflitto di interessi del rappresentante; la censura è ritenuta non adeguatamente e correttamente proposta nei gradi di merito

  • art. 1394 c.c.

    richiamato quale base dell'annullabilità per conflitto di interessi, ma la questione risulta non correttamente posta nel giudizio di merito

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo per pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia, ma senza superare il rilievo di tardività/inammissibilità della questione

  • art. 345 c.p.c.

    invocato contro la dichiarazione di tardività della censura in appello

  • art. 41 Cost.

    la censura di contrasto costituzionale è stata ritenuta apodittica e manifestamente infondata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della verifica della pertinenza di un atto degli amministratori all'oggetto sociale, occorre avere riguardo alla strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'attività sociale e all'interesse della società, non a una lettura meramente letterale o formalistica dell'oggetto sociale.
  • Le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali, anche se previste da statuto o atto costitutivo, non sono opponibili al terzo in buona fede; l'eventuale sconfinamento dei poteri rileva sul piano interno del rapporto società-amministratore, non sulla validità dell'atto verso i terzi.
  • La mera deduzione del conflitto di interessi del rappresentante non è sufficiente se la questione non è stata specificamente e correttamente introdotta nel giudizio di merito secondo le regole processuali.
  • La questione di legittimità costituzionale deve essere sorretta da una compiuta argomentazione sulla disciplina censurata e sul parametro evocato; non è sufficiente una deduzione apodittica dell'incostituzionalità dell'atto per estraneità all'oggetto sociale.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniFideiussione
RamiSocietarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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