Cassazione Civile, Ordinanza n. 30051/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'inadempimento della debitrice principale e dall'azione della banca contro diversi garanti, tra cui una società che aveva prestato fideiussione. Ottenuto decreto ingiuntivo, la società garante propose opposizione, respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello. In cassazione la società dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 2384 e 2475-bis c.c. e questione di legittimità costituzionale dell'art. 2475-bis c.c. in relazione all'art. 41 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato l'oggetto sociale come limite agli atti degli amministratori e avesse ritenuto legittima la fideiussione pur asseritamente estranea all'utilità sociale perseguita dall'impresa. Con il secondo motivo dedusse violazione degli artt. 1394 e 2475-ter c.c. e degli artt. 112 e 345 c.p.c., censurando la dichiarazione di tardività e inammissibilità della domanda di annullabilità della fideiussione per conflitto di interessi, poiché il medesimo soggetto aveva sottoscritto la garanzia quale amministratore della società garante e amministratore della beneficiaria della garanzia. La società sosteneva inoltre che la questione fosse già stata prospettata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della pertinenza degli atti degli amministratori all'oggetto sociale, rileva la strumentalità diretta o indiretta dell'atto rispetto all'oggetto e all'interesse della società. Ha inoltre ribadito che le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali non sono opponibili ai terzi di buona fede e che l'eventuale eccedenza rispetto all'oggetto sociale incide solo nei rapporti interni società-amministratore, non sulla validità dell'atto verso i terzi. Quanto al conflitto di interessi, ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio della decisione impugnata e che la questione non risultava correttamente introdotta nel giudizio di merito. Ha infine giudicato manifestamente infondata, perché apodittica, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2475-bis c.c. in relazione all'art. 41 Cost. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato anche dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2384 c.c.
le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi di buona fede; la tutela del terzo opera anche per le limitazioni alla rappresentanza sostanziale
art. 2475-bis c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro della pretesa illegittimità costituzionale; la Corte non accoglie la censura e la questione viene ritenuta manifestamente infondata
art. 2475-ter c.c.
invocato per il dedotto conflitto di interessi del rappresentante; la censura è ritenuta non adeguatamente e correttamente proposta nei gradi di merito
art. 1394 c.c.
richiamato quale base dell'annullabilità per conflitto di interessi, ma la questione risulta non correttamente posta nel giudizio di merito
art. 112 c.p.c.
dedotto nel secondo motivo per pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia, ma senza superare il rilievo di tardività/inammissibilità della questione
art. 345 c.p.c.
invocato contro la dichiarazione di tardività della censura in appello
art. 41 Cost.
la censura di contrasto costituzionale è stata ritenuta apodittica e manifestamente infondata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della verifica della pertinenza di un atto degli amministratori all'oggetto sociale, occorre avere riguardo alla strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'attività sociale e all'interesse della società, non a una lettura meramente letterale o formalistica dell'oggetto sociale.
- Le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali, anche se previste da statuto o atto costitutivo, non sono opponibili al terzo in buona fede; l'eventuale sconfinamento dei poteri rileva sul piano interno del rapporto società-amministratore, non sulla validità dell'atto verso i terzi.
- La mera deduzione del conflitto di interessi del rappresentante non è sufficiente se la questione non è stata specificamente e correttamente introdotta nel giudizio di merito secondo le regole processuali.
- La questione di legittimità costituzionale deve essere sorretta da una compiuta argomentazione sulla disciplina censurata e sul parametro evocato; non è sufficiente una deduzione apodittica dell'incostituzionalità dell'atto per estraneità all'oggetto sociale.
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