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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/126

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio

Normativa europea32019R0126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde la disciplina dell'EU-OSHA, aggiornandone obiettivi, compiti e struttura di governance alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Introduce un modello di gestione su due livelli, rafforza il coordinamento con Eurofound e Cedefop, aggiorna le regole finanziarie e di programmazione e disciplina in modo più puntuale trasparenza, protezione dei dati, antifrode e relazioni esterne. Prevede inoltre disposizioni transitorie per assicurare la continuità amministrativa, di bilancio e del personale rispetto al regime previgente.

Istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), con definizione di missione, governance, bilancio, personale, rete e rapporti con altri soggetti, e abrogazione del regolamento (CE) n. 2062/94.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all'EU-OSHA, agenzia dell'Unione con personalità giuridica e sede a Bilbao, nonché ai suoi organi di governance, al personale, alla rete dei punti nevralgici nazionali e ai rapporti con Stati membri, istituzioni dell'Unione, parti sociali, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Riguarda il settore della sicurezza e salute sul lavoro, intesa espressamente come salute fisica e mentale, con particolare attenzione a informazione, prevenzione, ricerca, diffusione delle conoscenze e supporto alle politiche. Sono previste disposizioni per il personale distaccato, per gli accordi di sede e per eventuali uffici di collegamento a Bruxelles; restano salve le responsabilità degli Stati membri e le competenze della Commissione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; abroga il regolamento (CE) n. 2062/94, senza pregiudicare alcune disposizioni transitorie e il mantenimento di norme interne preesistenti fino a diversa decisione.

Istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Il regolamento istituisce l'EU-OSHA come agenzia dell'Unione e sostituisce integralmente il regolamento (CE) n. 2062/94. La riforma risponde all'evoluzione delle politiche e della tecnologia in materia di sicurezza e salute sul lavoro e mira ad aggiornare terminologia, compiti, governance e regole finanziarie, preservando la natura tripartita dell'Agenzia e il suo ruolo di supporto alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri e alle parti sociali.

Finalità e ambito sostanziale

L'obiettivo dell'Agenzia è fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche e competenze utili per migliorare l'ambiente di lavoro e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il regolamento precisa che il riferimento alla salute sul luogo di lavoro comprende sia la salute fisica sia quella mentale. L'EU-OSHA opera nel quadro delle responsabilità degli Stati membri e delle competenze della Commissione, con funzione di promozione delle conoscenze, diffusione di dati, supporto alle politiche e agevolazione dello scambio tra livello europeo e livello nazionale.

Compiti dell'EU-OSHA

L'articolo 2 elenca un insieme ampio di funzioni: raccolta e analisi di informazioni su rischi, buone pratiche, priorità e programmi nazionali; diffusione dei risultati della ricerca; promozione della cooperazione tra Stati membri; organizzazione di conferenze, seminari e scambi di competenze; supporto alla Commissione nella preparazione, valutazione e attuazione di misure legislative e non legislative; creazione di forum tra governi, parti sociali e altri soggetti; contributo a riforme e politiche nazionali; raccolta di informazioni da e verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; promozione della prevenzione, con particolare attenzione alle microimprese e alle piccole e medie imprese; attività di sensibilizzazione e campagne.

Coordinamento con altre agenzie e con le reti nazionali

Il regolamento insiste sul coordinamento con Eurofound e Cedefop, per evitare duplicazioni e sfruttare sinergie, nonché sulla cooperazione con altre agenzie dell'Unione e con organismi specializzati pubblici e privati. L'EU-OSHA deve anche mantenere una rete con i principali componenti delle reti nazionali di informazione e con i punti nevralgici nazionali, che trasmettono e coordinano le informazioni a livello interno in base al programma di lavoro dell'Agenzia. I temi di particolare interesse devono comparire nel programma annuale.

Governance tripartita e funzionamento degli organi

La struttura di governance è articolata in consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore esecutivo e rete. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori, della Commissione e da un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo. I membri durano quattro anni e devono presentare dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse; il regolamento richiede una rappresentanza equilibrata di donne e uomini. Il consiglio definisce gli orientamenti strategici, adotta il documento di programmazione, il bilancio, la relazione annuale consolidata, le regole finanziarie, la strategia antifrode, le norme sui conflitti di interesse, il regolamento interno e nomina il direttore esecutivo e il contabile.

Programmazione strategica e annuale

Ogni anno il direttore esecutivo prepara un documento di programmazione contenente programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale. Il documento deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso entro il 31 gennaio a Commissione, Parlamento e Consiglio; diventa definitivo con l'adozione del bilancio generale dell'Unione. Il programma pluriennale contiene obiettivi, risultati attesi, indicatori, risorse, strategia per i rapporti con paesi terzi e organizzazioni internazionali e azioni collegate; il programma annuale deve essere coerente con quello pluriennale e indicare azioni, risorse, misure di efficienza e modifiche rispetto all'esercizio precedente.

Gestione finanziaria, bilancio e discarico

Le entrate dell'EU-OSHA comprendono il contributo dell'Unione, contributi volontari degli Stati membri, diritti per pubblicazioni o servizi e contributi di paesi terzi partecipanti. Il bilancio deve essere in pareggio ed è predisposto e approvato secondo una procedura che coinvolge direttore esecutivo, consiglio di amministrazione, Commissione e autorità di bilancio. Sono previste regole dettagliate per conti provvisori e definitivi, relazione finanziaria annuale, pubblicazione dei conti e procedura di discarico, con scadenze puntuali fino al 15 maggio dell'anno N+2. Il direttore esecutivo esegue il bilancio ed è responsabile anche dell'informazione all'autorità di bilancio sui risultati delle procedure di valutazione.

Personale e direttore esecutivo

Al personale si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Il direttore esecutivo è un agente temporaneo, nominato dal consiglio di amministrazione su elenco della Commissione mediante procedura aperta e trasparente; il mandato è di cinque anni, rinnovabile una sola volta fino a cinque anni. La sua rimozione è possibile solo con decisione del consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata, tenendo conto della valutazione della Commissione. L'Agenzia può inoltre ricorrere a esperti nazionali distaccati e ad altro personale non alle proprie dipendenze.

Trasparenza, protezione dei dati, antifrode e sicurezza

Il regolamento impone un elevato livello di trasparenza e applica all'Agenzia il regime di accesso ai documenti e quello di protezione dei dati dell'Unione. Entro sei mesi dalla prima riunione del consiglio devono essere adottate le modalità applicative dei regolamenti pertinenti, inclusa la nomina del responsabile della protezione dei dati. Sul versante antifrode, l'EU-OSHA deve aderire all'accordo interistituzionale con OLAF entro il 21 agosto 2019 e adottare disposizioni interne per il personale; la Corte dei conti e OLAF dispongono dei poteri di controllo e indagine sui fondi gestiti dall'Agenzia. È inoltre previsto che l'EU-OSHA adotti, se necessario, norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per le informazioni classificate e sensibili.

Relazioni esterne, sede e accordo di sede

L'Agenzia può cooperare con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali mediante accordi di lavoro autorizzati dal consiglio di amministrazione e approvati dalla Commissione, senza creare obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri. Può inoltre aprirsi alla partecipazione di paesi terzi sulla base di accordi con l'Unione. La sede è a Bilbao e le condizioni operative con lo Stato membro ospitante sono regolate da un accordo di sede; lo Stato ospitante deve garantire condizioni adeguate, inclusa una scolarizzazione multilingue e collegamenti di trasporto appropriati. È mantenuta la possibilità di un ufficio di collegamento a Bruxelles, soggetto a specifiche condizioni e ad accordo preventivo delle autorità interessate.

Disposizioni transitorie e abrogazione

Per garantire continuità istituzionale, i membri del vecchio consiglio restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi; il direttore già nominato continua come direttore esecutivo per il periodo residuo; i diritti e obblighi del personale sono salvaguardati e i contratti possono essere rinnovati secondo il nuovo regime. L'ufficio di collegamento esistente è mantenuto. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 2062/94, ma conserva in vigore le norme interne adottate in precedenza salvo diversa decisione del nuovo consiglio di amministrazione. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione, obiettivi e missione dell'EU-OSHA

L'articolo 1 istituisce l'EU-OSHA come agenzia dell'Unione con personalità giuridica. Il suo obiettivo è fornire a istituzioni e organismi dell'Unione, Stati membri, parti sociali e altri soggetti interessati informazioni tecniche, scientifiche ed economiche e competenze utili a migliorare l'ambiente di lavoro e a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, promuovendo e diffondendo conoscenze, dati concreti e servizi per l'elaborazione delle politiche.

Compiti operativi e coordinamento con altri soggetti

L'articolo 2 elenca i compiti dell'Agenzia: raccolta e analisi di informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla sicurezza e salute sul lavoro e sulla ricerca, diffusione dei risultati, promozione della cooperazione tra Stati membri, organizzazione di conferenze e seminari, supporto alla Commissione nella preparazione e valutazione di misure legislative, forum di confronto tra governi e parti sociali, contributo a riforme nazionali, raccolta di informazioni da e verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, sensibilizzazione e campagne. L'EU-OSHA deve evitare duplicazioni, cooperare con altre agenzie dell'Unione, in particolare Eurofound e Cedefop, e mantenere un dialogo stretto con organismi specializzati e reti nazionali.

Struttura di governance: consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e direttore esecutivo

L'articolo 3 prevede una struttura composta da consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore esecutivo e rete. Il consiglio di amministrazione è tripartito e include rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori, tre membri della Commissione e un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo (art. 4). Il consiglio adotta orientamenti strategici, bilancio, documento di programmazione, relazione annuale consolidata, regole finanziarie, strategia antifrode, norme sui conflitti di interessi, regolamento interno e nomine chiave, e può autorizzare accordi di cooperazione con paesi terzi (art. 5). Il comitato esecutivo prepara le decisioni e può adottare decisioni provvisorie urgenti; il direttore esecutivo gestisce l'Agenzia in autonomia funzionale entro l'indirizzo strategico del consiglio (artt. 10-11).

Composizione, mandato e funzionamento degli organi

L'articolo 4 disciplina composizione e nomina del consiglio di amministrazione: un rappresentante per ciascuno Stato membro per governi, datori di lavoro e lavoratori, tre membri della Commissione e un esperto indipendente del Parlamento europeo; ciascuno ha un supplente. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile, con obbligo di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse pubblicata sul sito dell'EU-OSHA. L'articolo 7 prevede l'elezione annuale di presidente e tre vicepresidenti, uno per ciascun gruppo e uno della Commissione. L'articolo 8 disciplina convocazione, quorum funzionale e riunioni, mentre l'articolo 9 stabilisce le regole di voto, incluso il consenso della maggioranza del gruppo governi per le decisioni sul programma annuale con impatto sui punti nevralgici nazionali.

Programmazione pluriennale e annuale

L'articolo 6 impone al direttore esecutivo la redazione annuale di un documento di programmazione con programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale, da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno a Commissione, Parlamento e Consiglio dopo approvazione del consiglio di amministrazione. Il programma pluriennale definisce obiettivi, risultati attesi, indicatori, risorse e strategia per paesi terzi e organizzazioni internazionali; il programma annuale deve essere coerente e indicare azioni, risorse, efficienza e modifiche rispetto all'anno precedente. Le modifiche sostanziali seguono la medesima procedura del programma iniziale.

Rete nazionale e punti nevralgici

L'articolo 12 istituisce una rete composta dai principali componenti delle reti nazionali di informazione, incluse le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, e dai punti nevralgici nazionali. Gli Stati membri devono informare regolarmente l'EU-OSHA sugli elementi principali delle reti nazionali e assicurare il coordinamento e la trasmissione delle informazioni, in raccordo con i punti nevralgici e previa consultazione delle parti sociali nazionali. I temi di particolare interesse devono figurare nel programma di lavoro annuale.

Disposizioni finanziarie e bilancio

Gli articoli 13-17 disciplinano bilancio e gestione finanziaria. Il bilancio dell'EU-OSHA è annuale, in pareggio, e comprende entrate da contributo dell'Unione, contributi volontari degli Stati membri, diritti per pubblicazioni o servizi e contributi dei paesi terzi partecipanti. Il direttore esecutivo predispone ogni anno una bozza di previsione e il consiglio adotta la bozza di bilancio da trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti e adotta la pianta organica; il consiglio adotta il bilancio definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Il bilancio è eseguito dal direttore esecutivo. Il regolamento prevede inoltre una disciplina dettagliata di conti provvisori e definitivi, relazione finanziaria, pubblicazione dei conti entro il 15 novembre dell'anno N+1 e discarico entro il 15 maggio dell'anno N+2. Le regole finanziarie dell'Agenzia sono adottate dal consiglio previa consultazione della Commissione e possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche e con accordo della Commissione.

Personale, direttore esecutivo ed esperti nazionali distaccati

L'articolo 18 rende applicabili allo personale dell'EU-OSHA lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti. L'articolo 19 disciplina la nomina del direttore esecutivo: selezione aperta e trasparente su elenco proposto dalla Commissione, mandato di cinque anni rinnovabile una sola volta fino a cinque anni, possibile rimozione dal consiglio di amministrazione a maggioranza di due terzi, previa valutazione della Commissione. L'articolo 20 consente il ricorso a esperti nazionali distaccati e ad altro personale non alle dipendenze dell'Agenzia, con norme specifiche adottate dal consiglio di amministrazione.

Sede, ufficio di collegamento e rapporti operativi

L'articolo 21 conferma la sede a Bilbao e la possibilità di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles. Il direttore esecutivo può decidere l'istituzione dell'ufficio di Bruxelles solo con accordo preventivo di Commissione, consiglio di amministrazione e Stato membro interessato, definendone l'ambito per evitare duplicazioni e costi inutili. L'articolo 31 prevede un accordo sulla sede con lo Stato membro ospitante e obblighi di supporto, inclusa scolarizzazione multilingue e trasporti adeguati.

Trasparenza, dati personali, antifrode e sicurezza

L'articolo 24 assicura un elevato livello di trasparenza, applicando il regolamento (CE) n. 1049/2001 all'accesso ai documenti e il regolamento (UE) 2018/1725 al trattamento dei dati personali, con modalità applicative da adottare entro sei mesi dalla prima riunione del consiglio. L'articolo 25 impone entro il 21 agosto 2019 l'adesione all'accordo interistituzionale OLAF del 25 maggio 1999 e l'adozione di disposizioni per tutto il personale; prevede inoltre poteri di controllo della Corte dei conti e indagini dell'OLAF sui fondi gestiti dall'EU-OSHA. L'articolo 26 richiede, se necessario, norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per informazioni classificate UE e informazioni sensibili non classificate. L'articolo 27 disciplina responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e competenza della Corte di giustizia.

Valutazione, controllo e cooperazione esterna

L'articolo 28 prevede valutazioni ex ante ed ex post per programmi e attività con spese significative e impone alla Commissione una valutazione dell'EU-OSHA entro il 21 febbraio 2024 e poi ogni cinque anni, con consultazione delle principali parti interessate e pubblicazione dei risultati. Gli articoli 29 e 30 prevedono rispettivamente le indagini del Mediatore europeo e la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, tramite accordi di lavoro non vincolanti per l'Unione o gli Stati membri, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e approvazione della Commissione.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

Gli articoli 32-34 assicurano la continuità: i membri del precedente consiglio restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri; il direttore nominato ex regolamento (CE) n. 2062/94 assume le funzioni di direttore esecutivo per il periodo residuo del mandato; sono salvaguardati diritti e obblighi del personale già assunto; l'ufficio di collegamento operativo è mantenuto; il discarico sui bilanci precedenti prosegue secondo il regime previgente. L'articolo 35 abroga il regolamento (CE) n. 2062/94; l'articolo 36 mantiene in vigore le norme interne adottate dal consiglio di direzione salvo diversa decisione; l'articolo 37 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza e salute sul lavoroagenzie dell'unione europeabilancio dell'uepersonale dell'unione europeatrasparenza e protezione dei dati

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