Regolamento (UE) 2019/66
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri uniformi per la frequenza dei controlli ufficiali fitosanitari previsti dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal regolamento (UE) 2017/625. Definisce una frequenza minima annuale per talune categorie di operatori, prevede casi di intensificazione o riduzione dei controlli in base al rischio e disciplina controlli aggiuntivi per merci provenienti da aree delimitate o per piante importate nell'Unione. Mira a garantire un livello coerente di protezione fitosanitaria, evitando duplicazioni con le ispezioni, i campionamenti e le prove già previsti dalla normativa di base.
Norme uniformi per la frequenza e le modalità pratiche dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali, altri oggetti e materiale da imballaggio di legno ai fini della verifica della conformità alle misure UE di protezione fitosanitaria.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e riguarda i controlli ufficiali da effettuare nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante o ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. Riguarda inoltre i controlli di identità e fisici sulle piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 che entrano nell'Unione, nonché i controlli supplementari su piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da aree delimitate o zone infestate. Si applica dal 14 dicembre 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66: controlli ufficiali fitosanitari uniformi
Il regolamento disciplina le modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali previsti dal quadro fitosanitario dell'Unione, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2016/2031 e al regolamento (UE) 2017/625. L'obiettivo è assicurare una vigilanza coerente e basata sul rischio su operatori, piante, prodotti vegetali, altri oggetti e materiale da imballaggio di legno, evitando duplicazioni con altre ispezioni e prove già previste dalla normativa di base.
Ambito di applicazione
Il testo si applica alle autorità competenti degli Stati membri nell'esercizio dei controlli ufficiali su:
- siti e altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
- siti e altri luoghi utilizzati da operatori autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
- piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 che entrano nell'Unione;
- piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da aree delimitate o zone infestate.
La disciplina opera dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Controlli annuali sugli operatori autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
L'articolo 1 stabilisce che le autorità competenti eseguono controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, negli altri luoghi utilizzati dagli operatori autorizzati a rilasciare passaporti delle piante. I controlli comprendono ispezioni e, quando vi siano sospetti di rischi per la sanità delle piante, anche campionamento e prove ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
I controlli devono essere programmati nel momento più opportuno per individuare organismi nocivi o loro segni e sintomi.
Intensificazione dei controlli in base al rischio
L'articolo 2 consente alle autorità competenti di aumentare la frequenza dei controlli quando il rischio lo richieda. La valutazione deve tenere conto almeno di:
- maggiori rischi fitosanitari connessi alla specifica famiglia, genere o specie coltivata;
- rischi derivanti dall'origine o provenienza intra-UE delle partite;
- numero di cicli produttivi annui;
- precedenti di conformità dell'operatore ai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;
- infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e degli altri luoghi.
Riduzione della frequenza per operatori affidabili
L'articolo 3 prevede una possibile riduzione della frequenza dei controlli ad almeno una volta ogni due anni se il rischio lo consente. La riduzione è subordinata a due condizioni cumulative:
- l'operatore ha applicato per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031;
- l'autorità competente ha accertato che il piano è stato efficace nel ridurre i rischi fitosanitari e che l'operatore è conforme alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.
Controlli supplementari per merci provenienti da aree delimitate
L'articolo 4 introduce un controllo ufficiale aggiuntivo, oltre a quello annuale, quando il sito o gli altri luoghi utilizzati dall'operatore costituiscono il luogo di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/2031, coltivati almeno in parte del loro ciclo vitale o situati in un'area delimitata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e potenzialmente infestati dall'organismo nocivo che ha determinato l'area.
Il controllo supplementare deve essere effettuato il più vicino possibile al momento dello spostamento delle merci fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto. Nel valutare il controllo, le autorità considerano:
- il rischio che le merci rechino l'organismo nocivo pertinente;
- il rischio di presenza di vettori, tenendo conto dell'origine o provenienza intra-UE delle partite, della suscettibilità delle piante e del rispetto delle misure di eradicazione o contenimento adottate dall'operatore responsabile dello spostamento.
Controlli sulle importazioni di piante nell'Unione
L'articolo 5 dispone che, per le piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 importate nel territorio dell'Unione, i controlli di identità e i controlli fisici siano effettuati su almeno l'1 % delle partite.
Controlli annuali sul materiale da imballaggio di legno
L'articolo 6 prevede controlli ufficiali almeno annuali nei siti e, se del caso, negli altri luoghi utilizzati dagli operatori autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. I controlli includono quello previsto dall'articolo 98, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Aumento della frequenza per il materiale da imballaggio di legno
Ai sensi dell'articolo 7, la frequenza dei controlli sul materiale da imballaggio di legno può essere aumentata in funzione del rischio. Tra gli elementi da considerare figurano:
- maggiori rischi fitosanitari connessi alla presenza di organismi nocivi nel territorio dell'Unione;
- intercettazioni di organismi nocivi sul materiale da imballaggio di legno o su altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti;
- precedenti di conformità dell'operatore;
- infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e degli altri luoghi.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 14 dicembre 2019, in parallelo con i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Controlli ufficiali annuali sugli operatori autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
Le autorità competenti devono effettuare controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. I controlli comprendono ispezioni e, quando si sospettano rischi per la sanità delle piante, campionamento e prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Devono essere eseguiti nel momento più opportuno per rilevare organismi nocivi o segni e sintomi della loro presenza.
Aumento della frequenza dei controlli in base al rischio
La frequenza dei controlli sugli operatori autorizzati a rilasciare passaporti delle piante può essere aumentata quando il rischio lo richiede. Tra i criteri da considerare figurano: maggiori rischi fitosanitari legati alla specifica famiglia, genere o specie coltivata; rischi connessi all'origine o provenienza delle partite all'interno dell'Unione; numero di cicli produttivi annuali; precedenti di conformità del soggetto; infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e degli altri luoghi.
Riduzione della frequenza dei controlli per operatori con piano di gestione dei rischi
La frequenza dei controlli può essere ridotta ad almeno una volta ogni due anni se il rischio lo consente e se l'operatore ha attuato per almeno due anni consecutivi un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031. Occorre inoltre che l'autorità competente abbia verificato l'efficacia del piano nel ridurre i rischi fitosanitari e la conformità dell'operatore alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.
Controllo supplementare per merci originarie di aree delimitate
Un sito e, se del caso, altri luoghi utilizzati da operatori autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono essere sottoposti ad almeno un controllo ufficiale aggiuntivo, oltre a quello annuale, se costituiscono luogo di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/2031, coltivati per almeno parte del loro ciclo vitale o situati in un'area delimitata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e potenzialmente infestati dall'organismo nocivo che ha determinato la delimitazione. Il controllo deve avvenire il più vicino possibile al momento dello spostamento fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto. Nell'esecuzione del controllo, le autorità valutano il rischio che le merci rechino l'organismo nocivo pertinente e il rischio di vettori, tenendo conto dell'origine delle partite, della suscettibilità delle piante e del rispetto delle altre misure di eradicazione o contenimento.
Controlli sulle piante importate nell'Unione
Per le piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 importate nel territorio dell'Unione, i controlli di identità e i controlli fisici devono essere effettuati su almeno l'1 % delle partite.
Controlli annuali sul materiale da imballaggio di legno
Le autorità competenti devono effettuare controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali controlli comprendono il controllo previsto dall'articolo 98, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Aumento della frequenza dei controlli sul materiale da imballaggio di legno
La frequenza dei controlli sul materiale da imballaggio di legno può essere aumentata in base al rischio, tenendo conto almeno di: maggiori rischi fitosanitari connessi alla presenza di organismi nocivi nel territorio dell'Unione; intercettazioni di organismi nocivi sul materiale da imballaggio di legno o su altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti; precedenti di conformità dell'operatore; infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e degli altri luoghi interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/67
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/125
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/126
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/127
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/128
- Regolamento · 16 gen 2019Regolamento (UE) 2019/129
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →