Regolamento (UE) 2019/67
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accerta che le importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania sono aumentate in volume e a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, causando gravi difficoltà ai produttori europei. In base al regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione ripristina quindi temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune. La misura ha durata triennale ed è prevista una liberalizzazione progressiva del dazio, con una clausola di esclusione per le spedizioni già in transito. Il testo chiarisce inoltre l’oggetto dell’inchiesta, il metodo di valutazione del pregiudizio, il nesso causale e il coordinamento con eventuali adeguamenti dei dazi ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Istituzione di misure di salvaguardia temporanee sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, mediante ripristino graduale dei dazi della tariffa doganale comune.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di riso Indica semilavorato o lavorato originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, classificato ai codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98. Riguarda gli operatori importatori e, in via indiretta, gli esportatori dei due paesi beneficiari del regime SPG/EBA. Sono escluse le spedizioni già avviate verso l’Unione alla data di entrata in vigore, purché la destinazione non possa essere modificata. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Misure di salvaguardia sul riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, adottato il 16 gennaio 2019, istituisce misure di salvaguardia sulle importazioni di riso Indica semilavorato o lavorato originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania. L’intervento si colloca nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate disciplinato dal regolamento (UE) n. 978/2012 e mira a reagire a importazioni che la Commissione ha ritenuto idonee a causare gravi difficoltà all’industria risiera dell’Unione.
Presupposti procedurali e avvio dell’inchiesta
La procedura è stata avviata su domanda dell’Italia del 16 febbraio 2018, sostenuta da altri Stati membri produttori di riso, tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Romania, Bulgaria e Ungheria. La Commissione ha aperto formalmente l’inchiesta il 16 marzo 2018, ritenendo sufficienti gli elementi di prova circa il fatto che il riso Indica proveniente da Cambogia e Myanmar/Birmania fosse importato in volumi e a prezzi tali da provocare gravi difficoltà all’industria dell’Unione.
Campionamento, raccolta dati e verifiche
Considerato l’elevato numero di soggetti coinvolti, la Commissione ha applicato un campionamento rappresentativo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013. Per l’industria dell’Unione il campione è stato selezionato privilegiando il massimo volume rappresentativo della produzione, con adeguata distribuzione geografica: tre imprese italiane e una spagnola, che nel complesso rappresentavano il 26 % della produzione totale dell’Unione. Sono stati inoltre inviati questionari ad agricoltori, esportatori e importatori; la Commissione ha poi svolto visite di verifica presso diverse imprese italiane e spagnole e presso l’Ente Nazionale Risi.
Prodotto in esame e prodotto simile o direttamente concorrente
Il prodotto interessato è il riso Indica semilavorato o lavorato, originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, classificato ai codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98. La Commissione ha considerato prodotto simile o direttamente concorrente il riso Indica lavorato o semilavorato prodotto nell’Unione, in quanto dotato delle medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, destinato agli stessi usi e commercializzato tramite canali simili o identici.
La Commissione ha respinto la richiesta di escludere il riso Indica aromatico dall’inchiesta, osservando che esso rientra nel più ampio insieme delle varietà di riso Indica e presenta comunque caratteristiche e sbocchi commerciali sostanzialmente analoghi. Il fatto che dal 2017 esista un codice NC specifico per il riso aromatico è stato ritenuto irrilevante ai fini della definizione del prodotto in un’inchiesta di difesa commerciale.
Valutazione delle importazioni e della pressione concorrenziale
Nel periodo dell’inchiesta, il consumo di riso Indica nell’Unione è diminuito del 6 %. Nello stesso arco temporale le importazioni dalla Cambogia sono cresciute in modo marcato, da 163.337 tonnellate a 249.320 tonnellate, mentre quelle dal Myanmar/Birmania sono aumentate da 2.075 tonnellate a 62.683 tonnellate. In termini di quota di mercato, la Cambogia è passata dal 15,4 % al 25,1 % e il Myanmar/Birmania dallo 0,2 % al 6,3 %.
La Commissione ha inoltre rilevato prezzi all’importazione sensibilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Dopo gli adeguamenti metodologici effettuati anche alla luce delle osservazioni delle parti, il margine di applicazione di prezzi inferiori è stato determinato, per le vendite alla rinfusa, nel 13 % per la Cambogia e nel 43 % per il Myanmar/Birmania; per il riso confezionato, il dato accertato per la Cambogia è stato del 14 %. Tali differenziali sono stati considerati particolarmente rilevanti in un mercato sensibile al prezzo come quello del riso.
Deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione, costituita dalle imprese produttrici di riso, abbia subito un deterioramento economico significativo. Gli indicatori macroeconomici mostrano un forte calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione, dal 61,4 % al 39,3 %, e una riduzione della produzione da 685.183 tonnellate a 423.962 tonnellate. Sono aumentate le scorte finali e si è ridotta la superficie coltivata a riso Indica, scesa da 145.781 a 91.685 ettari.
Sul piano microeconomico, i prezzi unitari delle imprese campionate sono aumentati solo moderatamente, mentre la redditività è rimasta su livelli molto bassi, fra l’1 % e il 2 % circa nell’ultimo periodo considerato. La Commissione ha richiamato come riferimento un livello di profitto adeguato del 6 %, ritenuto necessario per coprire costi, investimenti, ricerca e sviluppo e innovazione. L’utilizzo degli impianti è inoltre sceso in modo sensibile, confermando la compressione della capacità produttiva del settore.
Nesso causale e fattori concorrenti
La Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania e le gravi difficoltà dell’industria dell’Unione. Le importazioni dei due paesi sono cresciute sia in volume assoluto sia in quota di mercato, con prezzi inferiori ai prezzi dell’Unione; tale combinazione è stata ritenuta la causa principale della perdita di quote di mercato e del deterioramento economico.
Sono stati esaminati anche altri fattori: importazioni da altri paesi terzi, difficoltà strutturali del settore risiero italiano, importazioni di risone dalla Guyana, incremento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e spostamento di parte della produzione verso il Japonica. La Commissione ha riconosciuto che alcuni di questi elementi hanno contribuito alla situazione del settore, ma ha concluso che non attenuano il nesso causale con le importazioni provenienti da Cambogia e Myanmar/Birmania.
Misura adottata: ripristino graduale dei dazi
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione ripristina temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune. La misura è articolata in modo progressivo su tre anni: 175 EUR/tonnellata per il primo anno, 150 EUR/tonnellata per il secondo anno e 125 EUR/tonnellata per il terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore.
La scelta della progressività è motivata dall’esigenza di consentire un graduale adattamento dell’industria dell’Unione e, al tempo stesso, di non escludere in modo brusco le esportazioni dei paesi beneficiari dell’EBA. Il regolamento precisa inoltre che, qualora il dazio della tariffa doganale comune venga modificato ai sensi dell’articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il dazio di salvaguardia deve essere allineato al livello più basso tra il dazio comune adeguato e quello fissato dal regolamento.
Esclusione delle merci già in transito e decorrenza
Le merci già avviate verso l’Unione alla data di entrata in vigore del regolamento non sono soggette al nuovo dazio, purché la loro destinazione non possa essere modificata. La disposizione tutela gli operatori che avevano già impostato la logistica e la spedizione prima dell’entrata in vigore della misura.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposti della salvaguardia
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 978/2012, a seguito della domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 22 di tale regolamento. La misura è giustificata dalla constatazione che il riso Indica proveniente da Cambogia e Myanmar/Birmania è importato in volumi e a prezzi tali da provocare gravi difficoltà all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 23 del medesimo regolamento.
Prodotto interessato e ambito merceologico
Il prodotto in esame è il riso Indica semilavorato o lavorato originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, attualmente classificato nei codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98. Il regolamento precisa che i codici NC sono indicativi e che il riso aromatico non è escluso dall’ambito della misura, poiché appartiene al riso Indica e presenta caratteristiche e usi sostanzialmente analoghi.
Accertamento delle gravi difficoltà e nesso causale
La Commissione conclude che l’industria dell’Unione, intesa come industria produttrice di riso Indica lavorato o semilavorato, ha subito un deterioramento economico significativo: calo della quota di mercato, riduzione della produzione, diminuzione della superficie coltivata, aumento delle scorte e pressione sui prezzi e sulla redditività. Le importazioni da Cambogia e Myanmar/Birmania sono cresciute notevolmente sia in termini assoluti sia in quota di mercato, con prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi dell’Unione. Sono esaminati anche altri fattori, ma non tali da interrompere il nesso causale.
Misura di salvaguardia: ripristino dei dazi
L’articolo 1 ripristina temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del prodotto interessato. Il dazio è fissato a 175 EUR/tonnellata per il primo anno, 150 EUR/tonnellata per il secondo anno e 125 EUR/tonnellata per il terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Adeguamento in caso di modifica della tariffa doganale comune
Se la Commissione adegua il dazio della tariffa doganale comune ai sensi dell’articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il dazio di salvaguardia deve essere allineato al livello più basso tra il dazio comune adeguato e quello stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2.
Clausola per le merci già in viaggio
L’articolo 2 esclude dall’applicazione del dazio le importazioni del prodotto già avviate verso l’Unione alla data di entrata in vigore, a condizione che la destinazione non possa essere modificata. La clausola è introdotta per ragioni di certezza del diritto per gli importatori.
Durata e applicazione temporale
La misura è prevista per un periodo complessivo di tre anni, in linea con l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 978/2012, che consente la reintroduzione per non più di tre anni salvo proroga in circostanze debitamente giustificate. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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