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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/125

Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)

Normativa europea32019R0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento codifica e sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 1236/2005, rafforzando un sistema di divieti e autorizzazioni sul commercio di merci e servizi che possono essere impiegati per la pena di morte o per tortura e trattamenti inumani o degradanti. La disciplina si fonda su una distinzione tra merci praticamente utilizzabili solo per tali fini, merci idonee anche ad usi leciti ma rischiose per abusi, e merci connesse alla pena di morte. Il testo definisce criteri autorizzativi, obblighi di notifica, scambio informazioni, allegati tecnici e un regime di autorizzazione generale UE per alcune esportazioni di prodotti medicinali verso talune destinazioni.

Regolamento UE sul controllo del commercio con paesi terzi di merci e servizi connessi che possono essere usati per la pena di morte, la tortura o trattamenti/pene crudeli, inumani o degradanti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici dell’Unione, agli intermediari, ai fornitori di assistenza tecnica e, per alcuni profili, agli esportatori/importatori e ai trasportatori in transito, con riferimento a merci elencate negli allegati II, III e IV e ai servizi di intermediazione, assistenza tecnica, formazione e pubblicità ad esse relativi. Il regolamento disciplina gli scambi con i paesi terzi; non riguarda, in linea generale, le operazioni interne all’Unione, salvo le specifiche disposizioni su transito, fiere, pubblicità e alcuni servizi svolti dall’interno dell’UE. Alcune norme si applicano solo al territorio doganale dell’Unione e a Ceuta, Melilla e Helgoland; sono previste esclusioni e deroghe specifiche, tra cui l’uso per musei, operazioni di pace/gestione crisi e casi di autorizzazioni generali o misure nazionali più restrittive.

Regolamento (UE) 2019/125 sul commercio di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Il regolamento codifica la disciplina già contenuta nel regolamento (CE) n. 1236/2005, razionalizzando il quadro UE sul commercio con paesi terzi di merci e servizi che potrebbero favorire la pena di morte o violazioni gravi dei diritti umani. Il legislatore UE richiama espressamente la Carta dei diritti fondamentali, gli orientamenti dell’Unione in materia di pena di morte e tortura e gli standard internazionali ONU e CEDU.

Finalità e impostazione generale

L’obiettivo è impedire che operatori economici dell’Unione traggano vantaggio da scambi che promuovano o agevolino torture, pene crudeli o esecuzioni capitali. Il regolamento distingue tre aree: merci praticamente utilizzabili solo per tali fini, merci che potrebbero essere usate per tortura o trattamenti inumani ma hanno anche impieghi legittimi, e merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte.

Ambito soggettivo e definizioni

La disciplina riguarda esportatori, importatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica, trasportatori in transito e, in alcuni casi, musei e distributori. Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali, in particolare quelle di "tortura", "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti", "servizi di intermediazione", "assistenza tecnica", "esportatore" e "autorità competente". È espressamente chiarito che la pena di morte non è mai una sanzione legale ai fini del regolamento.

Merci dell’allegato II: divieti quasi assoluti

Per le merci elencate nell’allegato II il regolamento prevede un divieto generale di esportazione, importazione e transito, nonché il divieto di assistenza tecnica, intermediazione, formazione sull’uso, esposizione o vendita in fiere nell’Unione e pubblicità o acquisto di spazi pubblicitari in relazione a tali merci. Gli allegati individuano, tra l’altro, strumenti destinati all’esecuzione di esseri umani, dispositivi di contenzione particolarmente lesivi, armi/strumenti antisommossa impropriamente utilizzabili, fruste e scudi con chiodi di metallo.

È ammessa una deroga limitata per il commercio con finalità esclusivamente museali, quando sia dimostrato che il paese di destinazione o lo Stato membro di destinazione utilizzerà le merci solo per l’esposizione pubblica in un museo per il loro valore storico.

Merci dell’allegato III: controlli per tortura e trattamenti inumani

Per le merci dell’allegato III l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, salvo il mero transito in senso doganale. L’allegato include, tra gli altri, manette, strumenti di contenzione, dispositivi elettrici o chimici antisommossa e specifiche sostanze come PAVA e oleoresina di capsicum, oltre a talune miscele e sistemi di diffusione.

Il rilascio dell’autorizzazione richiede una valutazione rigorosa dell’uso finale e del rischio di sviamento. L’autorità competente deve negare l’autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci possano essere usate per tortura o pene crudeli; nella valutazione deve considerare decisioni giudiziarie e fonti informative di ONU, Consiglio d’Europa, UE e società civile. Per i produttori che esportano verso distributori o utenti finali sono previsti specifici requisiti contrattuali e, se mancano informazioni sull’utente finale, opera una presunzione negativa.

Sono inoltre vietati il transito quando si sa che la spedizione è destinata a un uso di tortura, e i servizi di assistenza tecnica e intermediazione relativi a tali merci, salvo eccezioni precise: autorità di polizia degli Stati membri, personale militare o civile in missioni di pace/gestione crisi, informazioni di dominio pubblico o assistenza tecnica minima necessaria all’installazione, funzionamento, manutenzione o riparazione. Gli Stati membri possono mantenere divieti o introdurre autorizzazioni nazionali per ceppi, catene, dispositivi portatili a scarica elettrica e manette oltre 240 mm.

Merci dell’allegato IV: controlli per la pena di morte

Per le merci dell’allegato IV, in particolare i prodotti utilizzabili nell’iniezione letale, l’esportazione è soggetta ad autorizzazione e il rilascio dipende dalla verifica del rischio che le merci siano utilizzate per esecuzioni capitali in un paese terzo. L’allegato è circoscritto a sostanze e prodotti effettivamente usati o approvati per esecuzioni in Stati terzi che non hanno abolito la pena di morte, con esclusione di merci già assoggettate ad altri regimi UE di controllo.

È previsto un regime speciale per i prodotti medicinali: la Commissione sottolinea che i controlli non devono impedire gli usi terapeutici legittimi, ma evitare che medicinali sviluppati per anestesia o sedazione siano impiegati per esecuzioni. Gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per coordinare questi controlli con quelli previsti dalle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope.

Le regole su transito, assistenza tecnica e intermediazione sono analoghe a quelle dell’allegato III, con un divieto di transito quando vi sia consapevolezza dell’uso per pena di morte e con l’esenzione per assistenza tecnica di solo supporto minimo o per informazioni di dominio pubblico.

Autorizzazioni: tipologie, durata e autorità competenti

L’articolo 20 distingue tra autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, autorizzazione specifica e autorizzazione generale nazionale, a seconda della tipologia di bene o servizio. Le autorità competenti sono quelle indicate nell’allegato I; possono vietare l’uso dell’autorizzazione generale UE se l’esportatore non appare in grado di rispettarne le condizioni. Le autorizzazioni sono in linea generale valide da tre a dodici mesi; le autorizzazioni generali vanno da uno a tre anni, prorogabili di altri due anni.

Sono previsti modelli standard negli allegati VII, VIII e IX per esportazione/importazione, intermediazione e assistenza tecnica. Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente secondo procedure nazionali.

Formalità doganali, blocco delle merci e scambio di informazioni

L’esportatore o importatore deve presentare in dogana il formulario dell’autorizzazione; se manca l’autorizzazione, le autorità doganali bloccano le merci e informano l’operatore che può ancora chiedere l’autorizzazione. Se entro sei mesi non viene presentata domanda o questa è respinta, le merci sono disposte secondo il diritto nazionale.

Le decisioni di diniego o revoca devono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione entro 30 giorni. In presenza di richieste sostanzialmente identiche già respinte in altri Stati membri negli ultimi tre anni, l’autorità deve consultarli prima di concedere l’autorizzazione. Lo scambio di informazioni deve avvenire tramite sistemi sicuri e criptati; il trattamento dei dati personali resta soggetto al GDPR e al regolamento (UE) 2018/1725.

Governance, atti delegati e aggiornamento degli allegati

La Commissione può modificare gli allegati I-IX mediante atti delegati, con possibilità di procedura d’urgenza per aggiornamenti relativi a nuove merci o a mutamenti urgenti nelle destinazioni e nei regimi di pena di morte. Gli Stati membri possono chiedere l’inserimento di nuove merci negli elenchi, fornendo informazioni sulla concezione, le finalità e le norme internazionali o nazionali potenzialmente violate.

È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, che esamina i quesiti applicativi e può consultare operatori e altri interessati. La Commissione deve riferire annualmente al Parlamento europeo sulle attività del gruppo.

Riesame, sanzioni e applicazione territoriale

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 31 luglio 2020 e poi ogni cinque anni, includendo anche la valutazione dell’eventuale estensione alle attività dei cittadini dell’Unione all’estero. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni.

L’articolo 34 definisce l’ambito territoriale, facendo applicare alcune disposizioni al territorio doganale dell’Unione e, specificamente, a Ceuta, Melilla e Helgoland. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1236/2005 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e nozioni operative

L’articolo 1 stabilisce le norme UE sugli scambi con i paesi terzi di merci potenzialmente utilizzabili per la pena di morte, la tortura o trattamenti/pene crudeli, inumani o degradanti, nonché sui servizi di intermediazione, assistenza tecnica, formazione e pubblicità. L’articolo 2 contiene le definizioni chiave: "tortura", "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti", autorità incaricata dell’applicazione della legge, esportazione, importazione, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, intermediario, esportatore, distributore, transito, autorità competente e vari tipi di autorizzazione.

Divieti assoluti per merci praticamente utilizzabili solo per tali fini

Gli articoli 3-10 vietano, per le merci dell’allegato II, esportazione, importazione, transito, intermediazione, formazione sull’uso, esposizione o vendita in fiere nell’Unione e pubblicità/sponsorizzazione relativa; è inoltre vietata l’assistenza tecnica collegata. Sono previste deroghe limitate per esposizione in musei. Gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitino trasporto, servizi finanziari, assicurazione/riassicurazione e pubblicità generica o promozione rispetto a tali merci, con obbligo di notifica alla Commissione.

Autorizzazione e controlli per merci che potrebbero essere usate per tortura

Gli articoli 11-15 introducono un regime di autorizzazione per le esportazioni delle merci dell’allegato III, per il transito quando vi sia consapevolezza dell’uso per tortura, e per i servizi di assistenza tecnica e intermediazione relativi a tali merci. L’autorizzazione è negata se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci possano essere usate per tortura, anche alla luce di sentenze, relazioni ONU/Consiglio d’Europa/UE e informazioni delle ONG. Sono previste eccezioni per forze dell’ordine, personale militare/civile in missioni UE/ONU di pace o gestione crisi, informazione pubblica e assistenza tecnica minima necessaria. Gli Stati membri possono adottare divieti nazionali o imporre autorizzazioni per specifiche merci, come ceppi, catene, dispositivi a scarica elettrica portatili e manette oltre 240 mm.

Regime speciale per merci che possono essere usate per la pena di morte

Gli articoli 16-19 disciplinano le esportazioni di merci dell’allegato IV, limitate a prodotti approvati o effettivamente usati per esecuzioni in paesi terzi non abolizionisti, con esclusione delle merci già controllate da altri regimi UE (armi da fuoco, dual use, posizione comune 2008/944/PESC). Anche qui sono previsti criteri rigorosi di rilascio, valutazione del rischio di sviamento, divieto di transito se vi è consapevolezza dell’uso per pena di morte, e autorizzazione preventiva per assistenza tecnica e intermediazione. Per i prodotti medicinali è prevista la possibilità di una procedura unica con i controlli internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

Autorizzazioni, procedure doganali, notifiche e cooperazione

Gli articoli 20-23 regolano i tipi di autorizzazione (generale UE, specifica, generale nazionale nei casi previsti), le autorità competenti dell’allegato I, il contenuto informativo delle domande, i formulari standard degli allegati VII-IX, la durata delle autorizzazioni e i poteri di rifiuto, sospensione, modifica o revoca. In dogana l’esportatore/importatore deve presentare il formulario; in assenza di autorizzazione le merci sono bloccate e possono essere disposte secondo il diritto nazionale dopo sei mesi se non viene chiesta o ottenuta l’autorizzazione. Le autorità devono notificare dinieghi e revoche entro 30 giorni, consultare gli altri Stati membri per operazioni sostanzialmente identiche e usare sistemi sicuri e criptati di scambio informazioni.

Atti delegati, aggiornamento allegati, gruppo di coordinamento e riesame

Gli articoli 24-32 attribuiscono alla Commissione il potere di modificare gli allegati mediante atti delegati, con procedura d’urgenza per modifiche di allegati sensibili. Gli Stati membri possono chiedere l’inserimento di nuove merci negli elenchi; la Commissione decide entro termini definiti e può avviare la modifica o motivarne il rigetto. È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, con funzione di scambio di informazioni e consultazione degli stakeholder. La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 31 luglio 2020 e poi ogni cinque anni, presentando una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Sanzioni, ambito territoriale, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 33 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 34 definisce l’ambito territoriale, con applicazione specifica al territorio doganale dell’Unione, Ceuta, Melilla e Helgoland per alcune disposizioni. L’articolo 35 abroga il regolamento (CE) n. 1236/2005 e l’articolo 36 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritti umanicommercio internazionalecontrolli all'esportazioneunione doganalesanzioni

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