Cassazione Penale, Sentenza n. 18448/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per falso ideologico (art. 483 c.p.), per aver attestato, nella dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 3/3/2015, di non avere condanne definitive per reati indicati nell'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002; in realtà il ricorrente era già stato condannato per associazione mafiosa con sentenza irrevocabile del 19/3/2013. Dedotte due censure: 1) mancanza di dolo perché la falsa dichiarazione sarebbe frutto di negligenza/superficialità (a supporto la circostanza che il dichiarante abbia contestualmente indicato lo stato di detenzione); 2) ammissibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per la presunta tenuità del fatto, considerando la grossolanità e l'inosservabilità dell'effetto dannoso (non essendosi realizzata l'ammissione al patrocinio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il dolo richiesto dall'art. 483 c.p. è generico (volontà cosciente di compiere l'atto e consapevolezza di dichiarare il falso) e ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione del dolo, la sola circostanza della dichiarazione dello stato di detenzione. Ha ritenuto inoltre che l'art. 79 del D.P.R. n. 115/2002 richiami l'art. 76 e quindi la dichiarazione relativa all'assenza di condanne rilevanti è prevista e vincolante nella istanza per il gratuito patrocinio; la possibilità di concorrere alla presunzione di reddito illecito impone all'istante l'onere probatorio per superarla. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha escluso la causa di non punibilità, considerando la gravità e la funzione della falsità (finalizzata a eludere la presunzione normativa sul superamento dei limiti di reddito) e l'intensità del dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza confermata il 23/03/2022.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Il dolo è generico: volontà cosciente di compiere il fatto e consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero; la buona fede o la mera negligenza non escludono automaticamente il dolo.
art. 99 cod. pen. (recidiva, comma quarto, seconda parte)
La recidiva è stata valorizzata come aggravante ai fini della determinazione della responsabilità e della pena.
D.P.R. n. 115/2002, art. 76 (comma 4-bis) e art. 95
L'art. 76, comma 4-bis individua determinate condanne che ostacolano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per effetto di una presunzione normativa di reddito illecito; la dichiarazione sostitutiva deve riportare l'assenza di tali precedenti e, in caso contrario, l'istante deve fornire prova concreta per superare la presunzione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 79
L'art. 79 richiama l'art. 76 quale riferimento per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva; l'assenza di un richiamo esplicito non esime dal dovere di rispettare i requisiti richiamati.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere applicata quando la condotta, pur formalmente 'grossolana', ha una valenza concreta e pericolosa (es. mira a eludere una presunzione normativa) e presenta un'intensità del dolo tale da renderla non compatibile con la tenuità.
Massime di principio
- La false dichiarazioni in istanze per il gratuito patrocinio sono giudicate con attenzione: dichiarare l'assenza di condanne elencate dall'art. 76 DPR 115/2002 è obbligatorio e rilevante ai fini dell'ammissione; l'omissione o la falsità richiedono prova concreta per essere giustificate.
- Il dolo nel reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) è 'generico': la difesa della mera negligenza difficilmente prevale se la falsità riguarda circostanze che incidono su presunzioni di legge (es. presunzione di reddito illecito).
- La menzione dello stato di detenzione nella stessa istanza non sostituisce né legittima la mancata indicazione di precedenti rilevanti: sono dichiarazioni distinte e non automaticamente incompatibili.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede che il fatto sia di tenuità anche sotto il profilo del pericolo e dell'intensità del dolo; la grossolanità della falsità o l'assenza di esito pratico (es. non ottenimento del beneficio) non garantiscono automaticamente la non punibilità.
- Quando una norma amministrativa (art. 79 DPR 115/2002) richiama altra disposizione (art. 76), non è possibile dedurre l'assenza dell'obbligo richiamato per mera omissione testuale: va valutato il sistema normativo nel suo complesso.
- In casi simili è consigliabile fornire documentazione probatoria completa per superare presunzioni legali (ad es. prova del reddito legittimo) e prestare massima cura nella compilazione delle autocertificazioni per evitare accuse di falso ideologico.
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