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Sentenza

Sentenza n. 2632/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari dei seguenti atti: 1) il provvedimento dipvvf. Staffcadip. Registro ufficiale U. 0012792.07-06-2021, avente ad oggetto “Accordo Integrativo Nazionale del 19 aprile 2016”, nella parte in cui “la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha informato che l’Accordo Integrativo Nazionale in questione non trova applicazione” e nella parte in cui, in premessa, motiva la dedotta disdetta unilaterale di tale Accordo; 2) i provvedimenti dipvvf, Com-cb. Registro ufficiale I. 0015269.13-12-2023 e dipvvf. Dcrisum. Registro ufficiale. U. 0075092.13-12-2023, con cui si trasmetteva “l’elenco del personale appartenente al ruolo degli Ispettori Informatici che ha maturato il diritto al trasferimento, tenuto conto delle revoche intervenute, nonché del trasferimento temporaneo di 3 unità in applicazione di leggi speciali”, nella parte in cui viene disposto il trasferimento temporaneo per leggi speciali del controinteressato -OMISSIS- presso il Comando di -OMISSIS- e nella sua interezza; 3) il provvedimento dipvvf. Dcrisum. Registro decreti. R. 0004141.21-12-2023, con cui si disponeva “il trasferimento del personale di seguito elencato nelle sedi indicate”, nella parte in cui dichiara che i “trasferimenti temporanei intervenuti ai sensi di leggi speciali verso le sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- ed Uffici Centrali… hanno determinato una variazione dei posti disponibili di cui all’allegato E) della citata Circolare” e nella parte in cui viene disposto il trasferimento temporaneo per leggi speciali di un ignoto candidato alla mobilità (poi rivelatosi essere il controinteressato -OMISSIS- -OMISSIS-) presso il Comando di -OMISSIS-, nella sua interezza; 4) la nota inviata a mezzo p.e.c. in data 29.01.2024, del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco - Direzione centrale per le Risorse umane - Ufficio III dipvvf. Dcrisum. Registro ufficiale. U. 0006141.29-01-2024, avente ad oggetto “I.I. -OMISSIS--OMISSIS- Richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/90 e ss.mm.ii.”, con cui si riscontrava la richiesta di accesso agli atti effettuata dal ricorrente, nella sua interezza; 5) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno impedito al ricorrente che fosse data esecuzione ai provvedimenti dipvvf. Com-Cb.Registro Ufficiale.I.0014728. 01-12-2023 e dipvvf. Dcrisum. Registro Ufficiale.U.0073030.01-12-2023, con cui si trasmetteva “la graduatoria stilata in esito alla circolare di mobilità ordinaria n. 69757 del 17.11.2023 riservata al personale appartenente al ruolo degli Ispettori Informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, graduatoria in cui il ricorrente era risultato – rispetto alla sede del Comando di -OMISSIS- – al secondo posto, superato solo dal candidato -OMISSIS- (il quale ultimo, stando sempre a tale graduatoria, era risultato, rispetto anche alla predetta sede di -OMISSIS- al primo posto tra le sedi di mobilità indicate nella sua domanda);

Giustizia amministrativa202402636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura di mobilità ordinaria degli ispettori informatici dei Vigili del fuoco, inclusi l’informativa sui trasferimenti, il decreto di trasferimento, il trasferimento temporaneo di un controinteressato ai sensi della legge n. 104/1992 e il diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, immesso in ruolo come ispettore informatico e partecipante alla mobilità ordinaria, sosteneva di avere diritto all’assegnazione presso il Comando indicato come seconda preferenza, poiché il candidato collocato davanti a lui nella graduatoria per quella sede aveva indicato prioritariamente un’altra sede. Contestava l’assegnazione del posto a un controinteressato trasferito temporaneamente ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per assistere un familiare con handicap grave. Deduceva, in primo luogo, la violazione delle disposizioni sulla contrattazione integrativa e sui criteri della mobilità ordinaria, dell’accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016, nonché eccesso e sviamento di potere, difetto di motivazione, condotta antisindacale e lesione dei propri diritti. Contestava inoltre la legittimità della mancata applicazione dell’accordo integrativo, sostenendo che l’Amministrazione avesse illegittimamente receduto dallo stesso. In secondo luogo, deduceva la violazione della circolare ministeriale sulla mobilità del 17 novembre 2023 e dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992, nonché disparità di trattamento, violazione della par condicio, eccesso e sviamento di potere e difetto di motivazione, lamentando che l’Amministrazione non avesse reso noto ai partecipanti quali sedi fossero interessate anche da trasferimenti fondati sulla legge n. 104/1992. Veniva altresì impugnata la nota con cui l’Amministrazione aveva riscontrato la richiesta di accesso agli atti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le disposizioni sulla contrattazione integrativa richiamate dal ricorrente riguardino i criteri della mobilità ordinaria, mentre la mancata assegnazione della sede dipenda dall’applicazione della disciplina speciale dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Tale disposizione attribuisce al dipendente che assiste un familiare con handicap grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio dell’assistito e fonda una priorità derogatoria rispetto ai criteri ordinari di graduatoria e anzianità. Il trasferimento temporaneo del controinteressato era stato disposto dopo la verifica dei relativi presupposti e, secondo il TAR, prevaleva sulla mobilità ordinaria. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittima la circolare ministeriale del 2009, non impugnata, che stabiliva la priorità dei trasferimenti ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 in sede di mobilità interna. Quanto all’accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016, il TAR ha rilevato che esso non era applicabile alla fattispecie; in ogni caso, la previsione negoziale di posti extra organico riservati ai beneficiari delle leggi speciali sarebbe stata incompatibile con la disciplina primaria dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, che subordina il trasferimento alla disponibilità di un posto nella sede e nel profilo richiesti. È stata quindi ritenuta infondata anche la contestazione relativa alla mancata applicazione o alla disdetta dell’accordo. Il giudice ha escluso che la censura sull’omessa indicazione delle sedi interessate da concorrenti beneficiari della legge n. 104/1992 evidenziasse una violazione dei principi dell’azione amministrativa, poiché la stessa circolare del 17 novembre 2023 informava che il personale temporaneamente trasferito ai sensi della legge n. 104/1992 poteva presentare domanda di mobilità ordinaria per permanere definitivamente nella sede assegnata. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, lett. b), e comma 2, d.P.R. n. 168/2008

    La disposizione riguarda la contrattazione integrativa sui criteri della mobilità ordinaria a domanda e non impedisce l’applicazione della priorità prevista dalla disciplina speciale della legge n. 104/1992.

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza consenso.

    La disposizione attribuisce priorità nella scelta della sede al dipendente che assiste il familiare con handicap grave e consente di derogare ai criteri ordinari della mobilità, purché sussistano i relativi presupposti.

  • art. 33, comma 3, legge n. 104/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di mobilità, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.

  • art. 1 dell’Accordo aggiuntivo del 10 aprile 2002 al Contratto integrativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco del 24 maggio 2000

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il ricorso è stato respinto.

  • Accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016

    Per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati ‘posti extra organico’, riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1.

    Il TAR ha ritenuto l’accordo non applicabile alla fattispecie e ha aggiunto che, ove applicabile, la previsione dei posti extra organico sarebbe stata in contrasto con la disciplina primaria dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.

  • art. 32, commi 1 e 3, Accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; il TAR ha escluso la fondatezza della censura.

  • circolare ministeriale prot. n. 58984/2009

    In sede di mobilità interna, il trasferimento del personale che risulti titolare del diritto di cui all’art. 33 comma 5 della L.104/92… dovrà avere priorità, a prescindere dall’anzianità di qualifica e di ruolo.

    La circolare conferma la priorità dei trasferimenti fondati sull’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 rispetto alla mobilità ordinaria.

  • circolare ministeriale n. 69757 del 17 novembre 2023

    Il personale trasferito temporaneamente ai sensi della Legge n. 104/92… può produrre la domanda di trasferimento con le modalità previste dalla presente circolare, qualora interessato a permanere nella sede assegnata in via definitiva.

    La circolare disciplina la mobilità ordinaria e consente al personale temporaneamente trasferito ai sensi della legge n. 104/1992 di concorrere per la permanenza definitiva nella sede, senza escludere la priorità del trasferimento temporaneo già disposto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle procedure di mobilità del personale pubblico, la priorità prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per il dipendente che assiste un familiare con handicap grave prevale sui criteri ordinari di graduatoria, anzianità e scelta della sede, purché siano accertati i presupposti del beneficio e sussista la disponibilità del posto nella sede e nel profilo richiesti.
  • La disciplina della mobilità ordinaria contenuta nella contrattazione integrativa e nelle circolari amministrative non può derogare alla priorità riconosciuta dalla disciplina primaria dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
  • I benefici derivanti dall’art. 33 della legge n. 104/1992 sono funzionalmente collegati all’effettiva esigenza di assistenza della persona con handicap grave; il venir meno di tale esigenza fa cessare il presupposto dell’assegnazione o del trasferimento agevolato e non consente di trasformare il beneficio in un privilegio permanente.
  • Una previsione della contrattazione integrativa che istituisca posti extra organico per i trasferimenti fondati sulla legge n. 104/1992, in assenza di una specifica base normativa primaria, non può prevalere sulla disciplina legislativa che subordina il trasferimento alla disponibilità di un posto nella sede e nel profilo professionale richiesti.
  • La deroga ai criteri ordinari di mobilità a favore dei beneficiari dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è legittima in quanto attuativa della tutela costituzionale della persona con disabilità e dell’esigenza di assistenza familiare, non configurando di per sé una violazione della par condicio tra i partecipanti alla mobilità ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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