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Sentenza

Sentenza n. 2445/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 632/2023, passata in giudicato, relativa all’accredito della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 632/2023, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito della carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi euro 3.000,00. Il Ministero si è costituito deducendo l’elevato contenzioso nazionale e l’insufficienza dello stanziamento di bilancio, nonché la parziale infondatezza della domanda quanto agli interessi accessori, non previsti dal titolo giudiziale. Il ricorrente ha rinunciato in udienza alla domanda relativa agli interessi. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 24 dicembre 2025, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e la ritualità della notificazione e del deposito del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile e fondato. Il TAR ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’inadempimento dell’Amministrazione non è stato giustificato dall’insufficienza del capitolo di bilancio né dall’elevato numero di controversie. Il Ministero è stato ordinato ad accreditare al ricorrente la somma spettante a titolo di carta del docente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. La domanda sugli interessi è stata abbandonata. Il giudice ha inoltre precisato di non avere competenza né giurisdizione sulle contestazioni relative al contributo unificato, da rivolgere dapprima alla Segreteria generale del TAR ed eventualmente al giudice tributario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Consente di promuovere davanti al giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e fonda i poteri del giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio, verificato nel caso concreto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Il giudice ne applica analogicamente la regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge Pinto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione soccombente non vi abbia spontaneamente dato seguito, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo pecuniario risultante da un giudicato non è giustificato dall’insufficienza dello stanziamento di bilancio o dall’elevato numero di analoghe controversie.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere l’attività necessaria entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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