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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20978 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava le richieste di rimborso presentate dalla società per gli anni 1994-2003 ai sensi dell'art. 10 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni, relativo al pagamento di una somma collegata al credito d'imposta sui dividendi. L'Amministrazione contestava, tra l'altro, la decadenza per alcune annualità, l'assenza o insufficienza della documentazione, la mancata formazione del silenzio-rifiuto e l'erroneità del calcolo del rimborso, sostenendo che dovesse essere applicata anche una ritenuta sul credito d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi dell'Amministrazione. Ha stabilito che il rimborso previsto dalla Convenzione italo-francese non rientra nel sistema ordinario dei rimborsi d'imposta e quindi non è soggetto al termine decadenziale biennale dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma al termine ordinario decennale di prescrizione. Ha inoltre ritenuto che le contestazioni sulla documentazione riguardassero la fondatezza della domanda e non impedissero, di per sé, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile. Sono stati invece accolti il quarto e il quinto motivo, relativi al calcolo del rimborso: il credito d'imposta deve essere ridotto del 5% a titolo di tassazione, in quanto equiparato a un dividendo dall'art. 10 della Convenzione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, incaricata di rideterminare l'importo esatto del rimborso e le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 10 della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, ratificata dalla Legge n. 20 del 1992

    La società residente in Francia che riceva da una società residente in Italia dividendi, la cui corresponsione a un residente in Italia comporterebbe un credito d'imposta, ha diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari alla metà di detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte prevista dalla Convenzione.

    Il beneficio convenzionale costituisce un diritto al pagamento di una somma da parte del Tesoro italiano e non un ordinario rimborso d'imposta soggetto al termine decadenziale previsto per i rimborsi delle ritenute dirette. Il credito d'imposta, inoltre, è fiscalmente equiparato a un dividendo e deve essere ridotto del 5% a titolo di tassazione.

  • Legge n. 20 del 1992

    Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.

    Rende applicabili nell'ordinamento italiano le disposizioni convenzionali relative ai dividendi e al credito d'imposta spettante alle società francesi.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Il termine decadenziale previsto per le domande di rimborso delle ritenute dirette non si applica al pagamento previsto dall'art. 10 della Convenzione italo-francese, poiché tale pagamento esula dal sistema ordinario dei rimborsi d'imposta.

  • Art. 2946 del Codice civile

    Alla domanda di pagamento convenzionale si applica il termine generale decennale di prescrizione, purché non sia decorso al momento della presentazione dell'istanza.

  • Art. 366, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile

    Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti può essere rispettato anche mediante l'integrale incorporazione della sentenza impugnata nel ricorso, quando ciò consenta di ricostruire la vicenda processuale.

Massime di principio

  • Quando una convenzione contro le doppie imposizioni riconosce a un soggetto estero un pagamento o credito autonomo, tale beneficio può non essere qualificato come ordinario rimborso d'imposta; occorre quindi verificare la disciplina specifica e il termine applicabile, che può essere quello ordinario di prescrizione anziché una decadenza speciale.
  • La mancata o tardiva produzione di documenti non impedisce automaticamente la formazione del silenzio-rifiuto. Essa incide normalmente sulla prova e sulla fondatezza della richiesta, salvo che l'istanza sia radicalmente carente, presentata a un ufficio incompetente o proposta prima della scadenza del termine necessario.
  • Nel giudizio di rimborso il contribuente deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre le contestazioni dell'Amministrazione sulla qualificazione giuridica o sulla completezza di tali fatti sono generalmente mere difese e possono essere sollevate anche in appello, salvo il giudicato interno.
  • La verifica dell'importo dovuto deve considerare tutte le componenti fiscali previste dalla convenzione: un credito d'imposta qualificato come dividendo può essere soggetto alla ritenuta convenzionale prevista per i dividendi.
  • La Cassazione può confermare l'esistenza del diritto al rimborso ma rinviare al giudice di merito la determinazione dell'importo esatto quando il calcolo richiede una nuova valutazione contabile o applicativa.

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