Cassazione Penale, Sentenza n. 2267/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati di associazione a delinquere (capo A) e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi B, H, L). Articola quattro motivi: (1) contesta la gravità indiziaria rispetto agli episodi di autoriciclaggio (capi J e K) che, secondo il ricorrente, dovrebbero ritenersi esclusi insieme ai relativi reati presupposto dopo la parziale riforma; (2) contesta l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto che giustificherebbe i reati di bancarotta; (3) censura la configurabilità del reato associativo sostenendo che manca il pactum sceleris e che l'accertamento si fonda solo sui reati fine; (4) contesta la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, data la risalenza dei fatti (2015-2017) e la coincidenza temporale tra consumazione dei reati fine e del reato associativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: il G.i.p. del Tribunale di Trento aveva revocato la misura cautelare con ordinanza del 18/11/2022, trasmessa ex art. 299 c.p.p., per cui l'impugnazione perdeva oggetto. La Corte osserva che il ricorrente non ha manifestato di voler comunque ottenere una pronuncia utile ai fini di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione; pertanto l'inammissibilità è stata dichiarata senza entrare nel merito. Essendo l'inammissibilità sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, non è stata disposta condanna alle spese o pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 27 c.p.p.
Richiamato nel testo per spiegare che il G.i.p. del Tribunale di Perugia si era dichiarato incompetente ai sensi di tale norma; dunque la questione della competenza è stata gestita richiamando la disposizione procedurale sulla competenza del giudice
art. 299 c.p.p.
Usato per la trasmissione all'organo competente dell'ordinanza del 18/11/2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trento ha revocato la misura cautelare; tale revoca ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata prima della decisione sul ricorso, il ricorso è in genere inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che il ricorrente chieda espressamente che la pronuncia sia comunque resa utile ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione
- L'inammissibilità sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente non equivale a soccombenza sul merito: normalmente non comporta condanna alle spese o pagamento alla Cassa delle Ammende
- Quando il giudice di merito annulla o esclude specifici fatti o capi di imputazione, chi impugna deve spiegare con precisione perché ciò non inciderebbe sulla valutazione complessiva delle esigenze cautelari (per esempio dimostrando la persistenza di altri gravi indizi o rischi concreti)
- La configurazione dell'associazione a delinquere richiede un accertamento complessivo che può fondarsi sia su elementi relativi al pactum sceleris sia sulla prova della reiterazione e sistematicità dei reati fine; tuttavia, la difesa che nega il pactum deve contestare puntualmente le circostanze ritenute indiziarie
- Se si contesta la qualifica di amministratore di fatto, è necessario proporre elementi probatori alternativi che dimostrino l'assenza di poteri decisionali o di direzione sulle società coinvolte, poiché l'attribuzione di quella qualità è centrale per imputazioni come la bancarotta
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