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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35526/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, relativo a fatti del 7 marzo 2020. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha articolato cinque motivi, sostanzialmente riproponendo le doglianze già svolte in appello: contestava la valutazione di attendibilità di alcuni testimoni e di inattendibilità di altri, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato un'annotazione di polizia giudiziaria non utilizzabile; censurava la ricostruzione dei fatti anche quanto a velocità del veicolo e stridio degli pneumatici; deduceva l'erronea esclusione della scriminante dello stato di necessità, invocata per il timore di contrarre il COVID-19 durante l'accertamento alcolemico; contestava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; infine, censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo illogico il richiamo alla gravità dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano, in larga parte, una mera reiterazione dei motivi di appello già esaminati e disattesi, quindi non specifiche e solo apparenti. Ha inoltre osservato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e proponevano in realtà questioni di merito, non deducibili in sede di legittimità, mirando a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione della prova. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la censura sulle attenuanti generiche. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto; la Cassazione non ne entra nel merito, rilevando che la relativa censura era inammissibile perché di fatto e non specifica.

  • art. 372 c.p.

    Richiamato solo in relazione alla trasmissione degli atti alla Procura per le valutazioni sulla possibile falsa testimonianza dei dichiaranti ritenuti inattendibili.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per affermare che sono inammissibili in cassazione le censure che si risolvono in doglianze di fatto o comunque non consentite nel giudizio di legittimità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Criterio richiamato per l'esame congiunto dei motivi nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza critica argomentata della decisione di secondo grado, rende il ricorso inammissibile.
  • Non sono deducibili in sede di legittimità censure che mirano a una nuova valutazione del fatto, dell'attendibilità dei testimoni o del materiale probatorio, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • È inammissibile la doglianza che assuma l'utilizzo di un atto o di una fonte probatoria non emergente dalla sentenza impugnata, se il ricorso non si confronta con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
  • La deduzione della scriminante dello stato di necessità deve confrontarsi con gli accertamenti in fatto già compiuti dal giudice di merito; se il ricorrente propone una propria lettura delle prove, la censura è inammissibile in cassazione.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, quando fondato su una valutazione di gravità del fatto e assenza di elementi positivi, non può essere utilmente censurato in cassazione mediante mere contestazioni fattuali o generiche contestazioni di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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