Cassazione Penale, Ordinanza n. 24667/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione d'appello, che aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per ragioni normative legate alla data del fatto e alla qualità della persona offesa, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendo un unico motivo, incentrato sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stata carente o contraddittoria nel negare tale beneficio. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto che la censura fosse manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e correttamente ancorata alla disciplina vigente: il reato era stato commesso dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha escluso la particolare tenuità del fatto per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorrono le condizioni di esclusione previste dalla legge sopravvenuta richiamata dalla Corte di merito; nel caso concreto è stata negata per un reato commesso dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 2019, n. 77.
legge 8 agosto 2019, n. 77
Ha modificato l'art. 131-bis c.p. stabilendo che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
artt. 336, 337 e 341-bis c.p.
Sono richiamati come reati per i quali, se commessi contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, opera l'esclusione della particolare tenuità del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la legge esclude espressamente la particolare tenuità del fatto per determinati reati commessi in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, il giudice non può riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
- La doglianza che si limiti a lamentare un preteso difetto di motivazione, a fronte di una motivazione effettivamente presente e coerente con la disciplina applicabile, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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