Ordinanza n. 87/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, alla sentenza resa dal T.A.R. per l’Abruzzo, Sede di L''Aquila, n. 146/2021, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, n. 146/2021, passata in giudicato
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo n. 146/2021, passata in giudicato. Dopo il rinvio della trattazione disposto alla camera di consiglio del 24 aprile 2024 su richiesta della parte ricorrente, non risultano ulteriori sviluppi procedimentali né una sollecitazione alla fissazione del merito, nonostante la risalenza del ricorso. L'ordinanza non esamina i motivi sostanziali del ricorso né accerta l'inadempimento dell'amministrazione, ma dispone una verifica preliminare sulla permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio. Le parti sono inoltre invitate a segnalare eventuali ricorsi connessi o esigenze istruttorie ancora insoddisfatte.
La decisione
Il TAR non definisce il merito del giudizio di ottemperanza. Invita le parti a dichiarare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza se permanga l'interesse alla definizione del ricorso. Avverte che il mancato riscontro, valutato insieme al comportamento processuale precedente e alle circostanze emergenti dal fascicolo, potrà rilevare ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Precisa che l'eventuale manifestazione di interesse comporterà, ove necessario, l'integrazione del contraddittorio o la regolarizzazione del ricorso ai fini del processo amministrativo telematico e quindi la fissazione dell'udienza di merito, senza possibilità di cancellazione della causa dal ruolo d'ufficio o su istanza di parte; il rinvio della trattazione sarà possibile soltanto nei casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Dispone infine la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria.
Norme richiamate
art. 2 c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la verifica della permanenza dell'interesse alla definizione di un ricorso risalente, prima della fissazione dell'udienza di merito.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La persistente inerzia della parte, valutata insieme al comportamento processuale tenuto e alle circostanze risultanti dagli atti, può incidere sulla prosecuzione o definizione del giudizio.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione, dopo la manifestazione di interesse alla decisione e la fissazione dell'udienza di merito, è ammesso soltanto nei casi previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo risalente e non movimentato, il giudice può invitare le parti a dichiarare entro un termine la permanenza dell'interesse alla definizione, prima di fissare l'udienza di merito, in applicazione del dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo.
- La persistente inerzia processuale della parte, valutata unitamente al comportamento tenuto nel giudizio e agli elementi risultanti dal fascicolo, può essere considerata ai fini dell'applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando una parte manifesta interesse alla decisione dopo un rinvio non seguito da ulteriori sviluppi, la causa può essere fissata per il merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione degli adempimenti del processo amministrativo telematico; non è consentita la cancellazione della causa dal ruolo, salvo i casi di rinvio previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →