Cassazione Penale, Sentenza n. 22700/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere con tre motivi principali: (1) vizi motivazionali e violazioni di legge sulla ricostruzione della gravità indiziaria relativa al reato associativo, sostenendo aporie logiche nell'attribuzione del ruolo di dominus al Rea, l'allegata estraneità al sodalizio dedito al narcotraffico e la mancata spiegazione del presunto passaggio di comando al 'clan Tammaro'; criticava inoltre l'identificazione del Rea in una intercettazione (24/09/2024) basata su appellativi ('o zio'/'o pagliesco') e su una annotazione di polizia prodotta in udienza come sorpresa, con conseguente lesione del diritto di difesa; infine denunciava travisamento delle dichiarazioni del collaboratore Braccia. (2) Vizi motivazionali e di legge sulla tentata estorsione ai danni di Fabio Rosati: si deduceva che gli ordini fossero impartiti da Armando Tammaro (nipote detto 'Pagliesco') e non dal Rea, che lo pseudonimo 'Santo Protettore' era frutto di suggestione investigativa e che la querela della vittima indicava un diverso assetto delle responsabilita'. (3) Vizi motivazionali e di legge sulla tentata estorsione a danno di Abramo De Vergori: si sosteneva che la convocazione del 3/10/2024 fosse imputabile a un soggetto non detenuto (quindi non al Rea) e che ciò avrebbe smentito l'identificazione del Rea come mandante.
La decisione
Il Tribunale di riesame ha rigettato il ricorso e confermato la custodia cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto che le doglianze, in larga parte, chiedessero una rivalutazione del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità; ha verificato invece la completezza e la tenuta logico-giuridica della motivazione del giudice di merito. Ha valorizzato una pluralità di elementi convergenti: conversazioni intercettate (in particolare quella del 24/09/2024), il ruolo di 'interfaccia operativa' di Armando Tammaro, il contegno di soggezione degli interlocutori liberi, successivi riscontri investigativi (filmati di videosorveglianza, intercettazioni), dichiarazioni di collaboratori (Ferretti e Braccia) e il riconoscimento vocale del luogotenente De Marco. In relazione alla produzione in udienza dell'annotazione di polizia, il Tribunale ha richiamato l'art. 309 c.9 e ha osservato che la parte non aveva richiesto termine difensivo né dimostrato pregiudizio concreto. Quanto ai singoli punti critici, la Corte ha ritenuto che l'incertezza o la discussione su singoli elementi non abbiano compromesso la trama indiziaria complessiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il Rea è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposti gli adempimenti per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
Il Tribunale aveva escluso la prova sufficiente per il titolo di reato relativo al narcotraffico ai sensi dell'art. 74, ma la Corte ha ritenuto che tale deficit non si riverberasse automaticamente sulla contestazione autonoma dell'associazione mafiosa: si possono fare distinti apprezzamenti probatori per fatti non sovrapponibili
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
Il Tribunale 'annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza'
La produzione in udienza di documenti o annotazioni è ammissibile; non configura di per sé violazione del contraddittorio se la parte non richiede o non dimostra il pregiudizio di un termine a difesa
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare il sindacato della Corte: le fattispecie dedotte come errata applicazione della norma penale presuppongono fatti incontroversi; molte censure erano invece rimandabili a un vizio di motivazione o a una rivalutazione di merito non consentita
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo invocato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando il provvedimento non comporta la remissione in libertà; il Tribunale ha disposto tali adempimenti
Massime di principio
- In sede di riesame per misure cautelari la Corte non sostituisce la propria valutazione di merito a quella del giudice della cautela: il controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logico-argomentativa della motivazione
- La gravità indiziaria può essere fondata su una pluralità di elementi convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, filmati, comportamenti degli indagati e delle persone offese); l'incertezza o la criticabilità di uno solo di questi elementi non invalida automaticamente l'insieme probatorio
- L'identificazione di soggetti tramite appellativi o riconoscimento vocale è valutabile nel suo contesto probatorio complessivo e non si esclude se supportata da riscontri convergenti
- La produzione in udienza di documenti investigativi è ammissibile ai sensi dell'art. 309 c.9; la parte che produce elementi sopravvenuti deve comunque rispettare il diritto di difesa, ma l'eventuale pregiudizio va allegato e motivato dalla controparte
- Le censure che richiedono mera riconsiderazione del merito o una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili in sede di legittimità ove non emergano evidenti vizî di motivazione
- La qualificazione di mandante o di vertice del gruppo mafioso può essere desunta anche dalla organizzazione territoriale e dalla capacità di impartire direttive tramite interfacce operative, anche quando il presunto capo sia detenuto
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