Ordinanza n. 4060/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per deficit della forza muscolare, nonché successive graduatorie che hanno ammesso il candidato con riserva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio del 6 ottobre 2025 con cui la commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici lo aveva dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, rilevando una forza muscolare Handgrip di 32,1 kg a fronte del requisito minimo di 40 kg previsto per i candidati di sesso maschile. Sono stati impugnati anche gli atti e i verbali della commissione, la scheda Handgrip, le disposizioni del bando e il d.P.R. n. 207/2015, ove interpretati in senso sfavorevole, nonché la clausola del bando sulla definitività dei giudizi della commissione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la graduatoria approvata il 19 dicembre 2025 e, successivamente, la graduatoria rideterminata con decreto dell’11 giugno 2026, nella parte in cui lo ammetteva con riserva anziché a pieno titolo. Dal testo emerge che, in esecuzione di precedenti ordinanze, è stata disposta una verificazione dalla quale è risultato il possesso del requisito controverso; il ricorrente è stato inoltre ammesso con riserva agli accertamenti attitudinali, ai quali è risultato idoneo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, valorizzando gli esiti della verificazione disposta nel corso del giudizio, che hanno attestato il possesso del requisito della forza muscolare, e l’esito positivo degli accertamenti attitudinali cui il ricorrente era stato ammesso con riserva. Ha quindi ordinato all’amministrazione di ammettere il ricorrente con riserva al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato previsto dal 7 settembre 2026 al 6 luglio 2027. L’ammissione resta cautelare e con riserva, senza definizione del merito della controversia né riconoscimento dell’ammissione a pieno titolo. Per esigenze di concentrazione processuale, il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 16 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la trattazione e l’accoglimento della domanda cautelare.
art. 3, comma 1, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
È richiamato quale fondamento del requisito relativo alla forza muscolare per il reclutamento nelle Forze di polizia.
art. 12, comma 6, lettera c), del bando di concorso
Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: … c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile
Prevede il requisito minimo di forza muscolare oggetto della contestazione.
art. 14, comma 8, del bando di concorso
I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato
Disciplina gli effetti del giudizio di non idoneità e l’obbligo di motivazione e notificazione del verbale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esito positivo di una verificazione disposta dal giudice amministrativo sul requisito psicofisico controverso può integrare un elemento decisivo per riconoscere il fumus boni iuris della domanda di un candidato escluso.
- Quando il candidato escluso per asserita carenza di un requisito psicofisico risulti successivamente in possesso del requisito e superi gli ulteriori accertamenti concorsuali, il giudice può disporne l’ammissione cautelare con riserva al corso di formazione, rinviando al giudizio di merito la definizione della sua posizione a pieno titolo.
- L’ammissione cautelare con riserva a una procedura concorsuale non equivale alla definitiva caducazione dell’esclusione né all’ammissione a pieno titolo, ma costituisce una misura provvisoria destinata a preservare l’utilità della decisione di merito.
- Quando i motivi aggiunti incidono sulla posizione del ricorrente nella graduatoria finale e possono pregiudicare i candidati collocati in graduatoria, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati anche mediante notificazione per pubblici proclami, ove il loro numero sia elevato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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