Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 7/2016

Modifica alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 7/2016 inserisce nell’albo regionale delle cooperative sociali una disciplina transitoria che consente alle cooperative di tipo A e B di essere iscritte contemporaneamente nelle due tipologie, se rispettano specifici requisiti organizzativi, statutari e di collegamento funzionale tra le attività. Vigore dal 18 febbraio 2016.

Iscrizione contemporanea delle cooperative sociali di tipo A e B all'albo regionale Abruzzo

Iscrizione contemporanea delle cooperative sociali di tipo A e B

La legge regionale Abruzzo 5 febbraio 2016, n. 7 interviene sulla disciplina regionale della cooperazione sociale per consentire, nelle more della disciplina ordinaria richiamata dalla legge regionale n. 38/2004, l’iscrizione contemporanea di una cooperativa sociale nelle tipologie A e B dell’albo regionale. La previsione opera nel territorio della Regione Abruzzo ed è concepita come soluzione transitoria.

Requisiti per l’iscrizione nelle due tipologie

L’iscrizione contemporanea è ammessa solo se la cooperativa presenta un assetto organizzativo e statutario idoneo a distinguere in modo effettivo le due attività.

  • Deve esistere una divisione aziendale con autonomia organizzativa, tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e di tipo B.
  • Il personale addetto alle attività deve possedere i requisiti professionali richiesti per entrambe le sezioni coinvolte.
  • Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento devono essere indicate espressamente nell’oggetto sociale e nello statuto.
  • Tali elementi devono dimostrare che le attività sono coordinate e funzionalmente collegate per il perseguimento delle finalità proprie della cooperazione sociale.

Determinazione dei requisiti per le attività di tipo B

Ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’articolo 4 della legge n. 381/1991, il computo deve essere effettuato tenendo conto soltanto del personale addetto alle attività riconducibili alla tipologia B. La norma, quindi, circoscrive espressamente l’accertamento dei requisiti al solo comparto B quando la cooperativa svolge anche attività di tipo A.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. La sua efficacia decorre quindi dal 18 febbraio 2016.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.