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Legge

L.R. Abruzzo 4/2016

Lotta agli sprechi alimentari.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 4/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo promuove il recupero e la redistribuzione di eccedenze alimentari e non alimentari a favore di persone in povertà o grave disagio sociale. Definisce le eccedenze, individua i soggetti attuatori, prevede contributi e iniziative di sensibilizzazione/formazione, con decorrenza dal 23 gennaio 2016 e con specifiche coperture finanziarie per il biennio 2016-2017.

Lotta agli sprechi alimentari e recupero delle eccedenze in Abruzzo

Lotta agli sprechi alimentari e recupero delle eccedenze in Abruzzo

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, un insieme di misure finalizzate a contrastare lo spreco alimentare e a favorire il recupero e la distribuzione delle eccedenze, alimentari e non alimentari, in favore di persone in stato di povertà o grave disagio sociale. Il provvedimento valorizza il ruolo degli enti del terzo settore, degli enti locali e di altri soggetti sociali ed economici, inserendo anche strumenti di promozione, premialità e monitoraggio.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione Abruzzo tutela le fasce più deboli della popolazione promuovendo il recupero delle eccedenze e la loro redistribuzione solidale. La legge richiama le finalità statutarie regionali e si colloca nel quadro degli orientamenti europei in materia di lotta agli sprechi alimentari. È inoltre riconosciuta e valorizzata l’attività di solidarietà svolta da soggetti del terzo settore e da imprese con procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale.

Definizione di eccedenze alimentari e non alimentari

La nozione di eccedenze alimentari comprende gli alimenti prodotti lungo la filiera agroalimentare che non entrano nei circuiti commerciali o non vengono acquistati, distribuiti, somministrati o consumati, nonché le derrate alimentari e, in particolare:

  • prodotti agro-alimentari invenduti destinati all’eliminazione dal circuito alimentare;
  • prodotti in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione o invenduti per errori o carenze di etichettatura, purché perfettamente commestibili;
  • pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

Le eccedenze non alimentari includono beni per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili, articoli per l’arredamento, prodotti per la pulizia e igienico-sanitari, oggetti per sport e tempo libero, cartoleria, libri e giocattoli.

Soggetti attuatori e obblighi di sicurezza

Per attuare le finalità della legge la Regione si avvale di:

  • enti locali, singoli o associati;
  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale iscritte all’albo regionale;
  • cooperative sociali;
  • ONLUS iscritte all’anagrafe di cui al D.Lgs. 460/1997 e operanti a livello regionale;
  • fondazioni con finalità esclusive di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

Tali soggetti, nell’attività di recupero e distribuzione, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalla normativa vigente e sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali quanto a corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente i prodotti devono adottare corrette prassi operative per assicurare la sicurezza igienico-sanitaria.

Interventi regionali, contributi e finanziamenti

La Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, contributi per:

  • attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari;
  • finanziamento di progetti formativi, anche con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore e previo parere della commissione consiliare competente, deve stabilire criteri e modalità di concessione dei contributi, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, tramite procedura di evidenza pubblica, nonché le modalità di analisi del fabbisogno e di valutazione degli effetti delle politiche distributive.

Azioni di promozione, sensibilizzazione e premialità

La legge prevede ulteriori interventi di promozione e sostegno, tra cui:

  • programmi e corsi di educazione alimentare nel sistema scolastico regionale;
  • campagne regionali di sensibilizzazione per la riduzione progressiva degli sprechi, anche con le ASL;
  • sostegno a iniziative di soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture di assistenza alimentare;
  • sostegno alle iniziative di riuso, contrasto allo spreco e raccolta delle eccedenze promosse dagli enti del terzo settore.

Senza oneri per il bilancio regionale, la Regione promuove inoltre criteri premiali nei propri bandi e indirizza gli enti locali a fare altrettanto nei bandi rivolti a imprese di ristorazione e ospitalità alberghiera, valorizzando le imprese con minori volumi di spreco o con attività di recupero e distribuzione. Sono previsti anche accordi con l’UNPLI per le sagre, collaborazioni tra aziende alimentari, grande distribuzione e ristorazione collettiva, protocolli di intesa tra imprese donatrici e soggetti riceventi, e l’istituzione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.

Aspetti finanziari

Per il 2015 la legge non comporta oneri. Per il biennio 2016-2017 gli oneri sono stimati in 50.000 euro per ciascun anno, con copertura su un capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi per il contrasto allo spreco alimentare”. Per gli anni successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.

Monitoraggio e relazione al Consiglio

Dal secondo anno successivo all’entrata in vigore, la Giunta regionale deve presentare annualmente al Consiglio una relazione, basata sui dati dell’Osservatorio Sociale Regionale, sullo stato di attuazione della legge e sui risultati degli interventi. La relazione deve indicare le attività realizzate, gli esiti, la soddisfazione del fabbisogno, la diffusione territoriale, il contributo dei soggetti attuatori, le criticità emerse e gli oneri finanziari connessi. La relazione è resa pubblica anche sul sito del Consiglio regionale.

Entrata in vigore e applicabilità temporale

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT e, nel testo fornito, risulta vigente dal 23 gennaio 2016. Le previsioni finanziarie richiamano in particolare il 2015, il biennio 2016-2017 e gli esercizi successivi. Le relazioni annuali sono previste a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore.

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