L.R. Abruzzo 1/2016
Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di formazione ed aggiornamento e modifica all'art. 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo promuove la protezione degli animali usati a fini scientifici e i metodi alternativi, coordinando corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori. Prevede copertura finanziaria nei limiti delle risorse statali e regionali disponibili e proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 un termine della L.R. 5/2015.
Tutela degli animali impiegati in ricerca e sperimentazione e sostegno alla formazione degli operatori
Tutela degli animali utilizzati nella ricerca e promozione dei metodi alternativi
La legge della Regione Abruzzo interviene in materia di protezione degli animali impiegati a fini di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26. L’obiettivo è sia rafforzare la tutela degli animali utilizzati a fini scientifici, sia favorire metodi alternativi per ridurre il ricorso alla sperimentazione animale.
Formazione e aggiornamento degli operatori
Per dare attuazione alle finalità della legge, la Regione coordina e programma corsi di formazione e aggiornamento destinati agli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione. La legge prevede anche il sostegno ai corsi rivolti ai potenziali operatori, affidandone la realizzazione alle Università abruzzesi costituenti il CEISA, insieme all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale".
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina sono coperti entro i limiti delle risorse statali stanziate ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), n. 1, del d.lgs. 26/2014, destinate al finanziamento dei corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori. In alternativa, la copertura avviene nei limiti delle risorse regionali del bilancio di previsione annualmente determinate e iscritte con la legge di bilancio, secondo la disciplina contabile regionale e nazionale richiamata.
Modifica alla L.R. 5/2015
La legge modifica l’art. 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5, sostituendo il termine "31 dicembre 2015" con "31 dicembre 2016". Il provvedimento opera quindi come proroga di quel termine nell’ambito della disciplina regionale richiamata.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT e, secondo l’intestazione del testo, dal 23 gennaio 2016.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 gen 2016L.R. Abruzzo 2/2016
- Legge · 12 gen 2016L.R. Abruzzo 3/2016
- Legge · 12 gen 2016L.R. Abruzzo 4/2016
- Legge · 19 gen 2016L.R. Abruzzo 6/2016
- Legge · 19 gen 2016L.R. Abruzzo 5/2016
- Legge · 28 dic 2015L.R. Abruzzo 41/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →