L.R. Abruzzo 2/2016
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), modifica all'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) come modificato dalla L.R. 16 ottobre 2015, n. 31 e modifica all'art. 5 della L.R. 5 novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 12 gennaio 2016, n. 2 interviene su tre testi previgenti: amplia gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale in materia di trattamento economico dei consiglieri, disciplina la responsabilità dei dirigenti per la pubblicazione dei dati, chiarisce la competenza di Consiglio e Giunta per gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, modifica la disciplina degli incidenti nei percorsi fuoripista e abroga un comma della legge sui terreni agricoli del Fucino. In vigore dal 23 gennaio 2016.
Modifiche su trasparenza consiliare, sicurezza fuoripista e terreni del Fucino
Modifiche in materia di trasparenza, sicurezza in ambito sciistico e terreni del Fucino
La legge regionale Abruzzo 12 gennaio 2016, n. 2 interviene su alcune disposizioni di leggi regionali già vigenti, con effetti principalmente organizzativi e di coordinamento con la normativa statale sulla trasparenza e sulla sicurezza nelle discipline invernali. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo ed è entrata in vigore il 23 gennaio 2016.
Trasparenza e pubblicazione dei dati del Consiglio regionale
La legge integra la disciplina regionale sulla trasparenza relativa al trattamento economico dei consiglieri regionali e alle spese dei gruppi consiliari. La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del Consiglio deve avvenire secondo modalità e tempistiche stabilite dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) del Consiglio regionale.
Tra i dati da pubblicare rientrano anche:
- i nominativi dei soggetti che percepiscono l’assegno vitalizio e di reversibilità, con l’indicazione delle somme erogate;
- i nominativi dei soggetti che percepiscono l’indennità di fine mandato, con la relativa entità.
Responsabilità del trattamento e pubblicazione
I direttori e dirigenti regionali sono indicati come responsabili in via esclusiva del trattamento e della pubblicazione degli atti e dei dati di propria competenza. La pubblicazione deve seguire quanto previsto dal P.T.T.I. dell’amministrazione di appartenenza e avvenire nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Riparto degli obblighi di trasparenza tra Consiglio e Giunta
Ai fini dell’attuazione di specifici obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la legge attribuisce distintamente gli adempimenti di pubblicazione agli organi regionali competenti:
- il Consiglio regionale provvede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni richiesti dall’articolo 14 del d.lgs. 33/2013;
- la Giunta regionale provvede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni richiesti dagli articoli 22, 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del medesimo decreto.
Sicurezza nei percorsi fuoripista e aree sciabili
In materia di impianti a fune e piste da sci, la legge sostituisce la disciplina regionale sugli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti o al di fuori delle piste individuate dalla normativa regionale.
Resta fermo l’obbligo per il concessionario e gestore dell’area sciabile attrezzata di apporre un’idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe. Per gli incidenti nei percorsi fuoripista o fuori pista si applica quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 363 del 2003 sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali.
Terreni agricoli del Fucino
La legge abroga il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2015, relativa alle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria. Il testo fornito non specifica il contenuto sostitutivo, per cui si rileva solo la soppressione della previsione previgente.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
L’atto dichiara che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT), quindi dal 23 gennaio 2016.
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