L.R. Abruzzo 3/2016
Interventi per favorire i cittadini con disabilita' nel rifornimento self-service presso i distributori di carburante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Abruzzo tutela gli automobilisti disabili nel rifornimento self-service: i gestori dei distributori non completamente automatizzati devono prestare assistenza e, su presentazione del tesserino ASL, applicare le condizioni di sconto previste. Entro sei mesi la Giunta deve fissare i criteri per convenzioni tra associazioni di settore, senza oneri per il bilancio regionale.
Assistenza e sconto nel self-service ai disabili presso i distributori di carburante
Assistenza e agevolazioni nel rifornimento self-service per i disabili
La legge della Regione Abruzzo mira a favorire l’integrazione sociale dei cittadini con disabilità, intervenendo in particolare sul rifornimento di carburante in modalità self-service presso gli impianti non completamente automatizzati. La disciplina riconosce un diritto di assistenza e l’accesso alle condizioni economiche previste per il self-service.
Finalità dell’intervento
La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione a favore dell’integrazione sociale dei cittadini disabili, con l’obiettivo di rimuovere o superare gli ostacoli che impediscono la concreta parità di opportunità rispetto alla generalità dei cittadini.
Diritto all’assistenza presso i distributori
Gli automobilisti disabili hanno diritto a effettuare le operazioni di rifornimento self-service presso i distributori di carburante non completamente automatizzati avvalendosi dell’assistenza del personale addetto alla stazione di rifornimento. La previsione si concentra quindi sugli impianti che non consentono un’autonomia piena e totale del servizio.
Condizioni economiche e riconoscimento della disabilità
Gli automobilisti disabili, previa presentazione del tesserino rilasciato dall’Azienda sanitaria locale, beneficiano delle condizioni di sconto previste per il sistema di rifornimento self-service. La norma collega espressamente l’agevolazione al possesso e alla esibizione del titolo sanitario rilasciato dalla ASL.
Convenzioni tra associazioni di categoria e del settore disabilità
Entro sei mesi dalla data di approvazione della legge, la Giunta regionale deve fissare i criteri per favorire convenzioni, senza finalità di lucro e senza oneri per il bilancio regionale, tra le associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni operanti nel settore della disabilità. La disposizione ha quindi natura attuativa e organizzativa, volta a promuovere accordi volontari tra soggetti rappresentativi.
Regime finanziario e decorrenza
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.
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